Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4671 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5546/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME.NOME
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 3368/2024 depositata il 23/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ordinanza nr 51/2025 il Tribunale di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza in relazione all’accertamento dell’illegittimità della delibera di revoca dalla propria carica di amministratore adottata in data 17.04.2024 dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e della delibera conseguenziale del 3.05.2024 con cui è stata decisa la liquidazione volontaria della società e nominato il liquidatore.
Rilevava che a seguito dell’ eccezione sollevata dalla convenuta in merito all’improponibilità della domanda, stante l’esistenza nello statuto della società di una clausola compromissoria (art. 28 dello Statuto) che devolve ad arbitri le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti e dell’adesione dell’attore a tale eccezione , dichiarava la propria incompetenza per essere competenti gli arbitri senza statuire sulle spese.
Sotto quest’ultimo profilo riteneva che non spettasse al Tribunale la relativa regolamentazione.
Avverso tale decisione la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto regolamento necessario di competenza sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Nessuno si è costituito per NOME COGNOME che è rimasto intimato.
Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza ex art 42 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 38, 50, 808ter e 819ter c.p.c.: erroneo e/o contraddittorio provvedimento per impropria applicazione delle norme sulla competenza in materia di arbitrato irrituale.
Si sostiene che il Tribunale di Catanzaro, dopo aver rilevato l’eccezione di arbitrato irrituale e averla, esplicitamente, ritenuta valida ed efficace ( ‘l’esistenza o la validità dell’arbitrato irrituale che non è nemmeno in contestazione tra le parti, avendo l’attore aderito alla relativa eccezione’ ), ha emanato un’ordinanza di incompetenza ( interpretando erroneamente ai sensi dell’art. 38 c.p.c. l’eccezione dell’odierna ricorrente, applicando alla fattispecie esaminata le norme sulla competenza giurisdizionale e disponendo la translatio iudicii in favore degli arbitri ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
Si osserva infatti che l’eccezione di arbitrato irrituale non integra mai una questione di competenza, bensì di proponibilità della causa nel merito, con la conseguenza che la decisione che ne conferma la fondatezza, validità e/o efficacia comporta una sentenza di rigetto nel merito nonché la soccombenza di chi subisce tale clausola.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 91, 279, 808ter e 819ter c.p.c.: l’omessa indebita liquidazione delle spese di lite per avere il Tribunale mancato di pronunciarsi sulle spese, ritenendo a torto che la liquidazione delle stesse di competenza esclusiva degli arbitri.
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
Va fatta applicazione del principio per il quale la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso
le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali – essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benché l’art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese (Cass. n. 28156 del 2013). Nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto essere sperimentato il rimedio dell’appello.
E’ appena il caso di aggiungere che l’applicazione del principio di cui sopra è valido anche dopo la modifica dell’art. 42 cod. proc. civ. operata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 4, che ha sostituito, alla sentenza, l’ordinanza quale forma del provvedimento con cui il giudice pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione di NOME COGNOME che è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26.02.2026
Il Presidente
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)