Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32082 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32082 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22117/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 12849/2021 depositata il 06/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME. 2022-22117
RITENUTO CHE
– NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME NOME hanno impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza emessa in data 6 agosto 2022 dal Giudice istruttore nel procedimento n. 12849/2021 R.G. Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, che ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
– COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
– I ricorrenti hanno dedotto, in via gradata, i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 23 c.p.c. e degli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 168/03; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, con particolare riferimento al terzo comma e dell’art. 4 del D.Lgs n. 168/03; 3) Violazione falsa applicazione dell’art. 22 c.p.c.
RITENUTO CHE
– Il ricorso, in conformità alle conclusioni del P.G., è inammissibile.
Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile
di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21561; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20608; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1615; Cass. 7 giugno 2017, n. 14223; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3150).
L’ordinanza impugnata, che non contiene alcuna espressa statuizione in relazione ai profili di competenza del giudice adito, risulta pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, con la propria determinazione, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dell’opponente; detta ordinanza ha in effetti ad oggetto esclusivamente la concessione dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza alcuna decisione della indicata questione.
5. – Le spese al merito. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, anche per le spese di questo giudizio di regolamento. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma il 5 luglio 2023.