Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2869 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Regolamento competenza
necessario
di
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14573/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Matera, Sezione Specializzata Agraria, n. 429/2024, depositata in data 13 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Rilevato che:
con la sentenza in epigrafe la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale NOME COGNOME premesso di essere conduttore del fondo assegnato all’Avv. NOME COGNOME a seguito di vendita forzata, ha chiesto accertarsi il diritto di ritenzione in virtù delle migliorie apportate al fondo (previamente autorizzate all’originario affittuario proprio dante causa) e condannarsi l’aggiudicatario al pagamento del relativo importo;
ha infatti ritenuto che le questioni dedotte fossero proponibili ─ e peraltro già proposte ─ innanzi al g iudice dell’esecuzione, contestandosi con esse implicitamente la legittimità di un atto esecutivo adottato dal medesimo;
avverso tale provvedimento l’Uggini propone regolamento di competenza con unico motivo;
l’intimato non svolge difese nella presente sede ;
il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del proposto regolamento;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il ricorrente sostiene in sintesi che la sentenza impugnata, avendo dichiarato inammissibile la domanda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe dovuto farsi valere davanti al giudice dell’esecuzione, si è pronunciata non sul merito ma sulla competenza;
contesta quindi la valutazione che ne sta alla base rilevando che la sua domanda tendeva all’accertamento dei diritti derivanti dalle
migliorie apportate al fondo, ancorché fatto oggetto di espropriazione forzata, e che la competenza esclusiva e inderogabile per tali controversie agrarie è attribuita alle Sezioni Specializzate Agrarie competenti per territorio dall’art. 11, commi 1 e 2, d. lgs. n. 150 del 2011;
il proposto regolamento è inammissibile;
il regolamento di competenza presuppone una pronuncia -sentenza od ordinanza -di natura decisoria sulla competenza;
i l rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ. non è, dunque, esperibile laddove sia impugnata una decisione vertente su una questione di ‘merito’ e non di ‘competenza’ , dove per decisione di ‘merito’ deve intendersi « non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni -di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito -diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza » (Cass. 19/09/2013, n. 21507; v. anche Cass. 10/01/2011, n. 371; 23/04/2010, n. 9754)
nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità della domanda per ragioni attinenti al rimedio processuale che, secondo il giudice a quo , era esperibile per far valere il diritto azionato; ciò sul rilievo che con la domanda si è contestata implicitamente la legittimità di un atto esecutivo e cioè il diritto all’attuazione dell’ordine di liberazione, che , peraltro -si rileva incidentalmente in sentenza- il ricorrente aveva dedotto di aver già proposto davanti al giudice, sottoponendogli le medesime questioni, ma senza successo, essendo stata rigettata la sua istanza di sospensione dell’esecuzione con provvedimento confermato in sede di reclamo (nulla invece viene riferito sul se poi quel giudizio di opposizione abbia avuto seguito nella fase di merito);
la sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera non ha dunque dichiarato che le domande di cui si discute andavano proposte davanti al giudice dell’esecuzione per essere le stesse sottratte alla sua competenza per ragioni di territorio, valore o materia, ma le ha dichiarate inammissibili assumendo che le stesse non potessero essere proposte in un ordinario giudizio di cognizione, dovendosi l’Uggini avvalere esclusivamente dei rimedi oppositivi di cui all’art. 615 e seguenti cod. proc. civ.;
al fondo della decisione impugnata sta nella sostanza ─ al di là del non corretto riferimento tra le righe alla opposizione agli atti esecutivi, non pertinente nella specie essendo l’Uggini bensì terzo rispetto all’espropriazione forzata nei confronti del debitore esecutato ma anche soggetto passivo del procedimento di esecuzione per rilascio che propriamente nella specie viene in rilievo ─ la considerazione che, intendendo l’Uggini far valere l’esistenza di un diritto di ritenzione per le migliorie apportate al fondo ma essendo, come detto, soggetto passivo di procedura di esecuzione forzata per rilascio (peraltro già ultimata), non ha egli azione diretta nei confronti dell’aggiudicatario per ottenere nei suoi confronti tutela di quel diritto ma ha soltanto (o aveva) la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione per rilascio da questi intrapresa, ex art. 615 cod. proc. civ. (cfr . Cass. n. 12406 del 16/06/2016, Rv. 640453), essendo questione di merito da valutare in tale ultima sede se effettivamente il contratto agrario da cui quel diritto deriva fosse o meno opponibile ai sensi dell’art. 2923 cod. civ. ;
ciò che dunque ha rilevato il giudice a quo ─ al di là dell’impropria statuizione di inammissibilità anziché rigetto della domanda ─ non è il difetto di una propria competenza sull’azione proposta di accertamento e condanna ma l’insussistenza dell’azione così come proposta per essere altra l’azione in astratto proponibile per far valere l’opponibilità ex art. 2923 cod. civ., in sede di esecuzione per rilascio,
del contratto agrario e dei diritti da esso derivanti a suo favore;
ha dunque così deciso sul merito della domanda, non sulla competenza;
il fatto che quella azione (opposizione all’esecuzione) andasse proposta davanti al giudice dell’esecuzione e dunque davanti al Tribunale ordinario è mera conseguenza discendente da quell’assorbente rilievo e di per sé non è dunque in grado di connotare la decisione come pronuncia sulla competenza, del che costituisce riprova la considerazione che non diverso sarebbe stato l’esito se, in ipotesi, si fosse fatto valere davanti al tribunale ordinario, contro l’aggiudicatario all’esito di esecuzione per rilascio, diritto di detenzione dell’immobile derivante da ordinario contratto di locazione;
la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi;
non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza