Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura allegata all’atto di citazione;
-ricorrente-
nei confronti di
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato-
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Brescia , resa all’udienza del 21 luglio 2022, nel proc. n.4159 del 2022;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta
C.C. 07/05/2024
r.g.n. 23298/2022
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Rilevato che:
con citazione del 7 aprile 2022, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia su ricorso del Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza pe r territorio del detto Tribunale;
ha dedotto che, al tempo della proposizione della domanda monitoria, essa aveva sede a Milano, mentre nel circondario di Brescia (nella cui circoscrizione aveva invece sede il creditore) non aveva alcuno stabilimento né altra unità operativa in cui vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda;
escluso dunque che il Tribunale di Brescia fosse competente quale foro generale delle persone giuridiche, ex art.19 cod. proc. civ., ha osservato che esso non era territorialmente competente neppure quale foro facoltativo per i diritti di obbligazione, ex art.20 cod. proc. civ., non trovandosi, nella circoscrizione di detto Tribunale, né il luogo in cui era sorta l’obbligazione , né quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere eseguita;
ha evidenziato, sotto quest’ultimo profilo, che, secondo il prevalso orientamento giurisprudenziale, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore , secondo il disposto dell’art.1182, terzo comma, cod. civ., sono, anche ai sensi della determinazione del forum destinatae solutionis ex art.20, ultima parte, cod. proc. civ., quelle liquide , di cui il titolo determini l’ammontare o fissi i criteri per determinarlo, mentre, nella fattispecie , nessun titolo contrattuale era stato prodotto dall’ingiungente , ma solo una scrittura privata contenente un riconoscimento di debito;
costituitosi in giudizio il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha rigettato l’ eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza emessa alla prima udienza del 21 luglio 2002, sul rilievo che, con un accordo del 20 gennaio 2021, allegato al ricorso monitorio, le parti avevano
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determinato l’oggetto del l’obbligazione pecuniaria nell’importo di Euro 437.890,81, da estinguersi con pagamento dilazionato, sicché il credito vantato dal Fallimento doveva reputarsi liquido e certo sul piano sostanziale, nonché idoneo, sul piano processuale, a fondare la competenza per territorio del Tribunale di Brescia quale forum destinatae solutionis , ex art.20 cod. proc. civ.;
3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, nell’ordinanza impugnata, degli artt.20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., sull’assunto che l’accordo scritto prodotto dalla controparte, integrando una mera ricognizione di debito, non costituiva ‘titolo’ di una obbligazione pecuniaria liquida, rientrante nella previsione della citata norma sostanziale e idonea a fondare la competenza del Tribunale di Brescia quale forum destinatae solutionis , ai sensi della norma processuale;
non ha svolto attività difensiva il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
il ricorso è inammissibile;
1. la società ricorrente ha dedotto -e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato, emesso al verbale d’udienza del 21 luglio 2002 -che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Brescia ha pronunciato, disattendendola, alla prima udienza, in una con il rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e con l’ assegnazione dei termini per le memorie di cui all’art.183 c od. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis ;
pertanto, il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni;
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come correttamente osservato dal Procuratore Generale, questa Corte, sin da epoca risalente (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657), ha affermato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa, preceduta dall ‘ invito a precisare le conclusioni integrali, anche di merito;
il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 05/05/2021, n. 11742);
dall’ applicazione di questo principio discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ‘ ultimo -come è accaduto nella fattispecie in esame -esterni espressamente od implicitamente in un ‘ ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell ‘ art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile (Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986; Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338);
deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante l ‘ indefensio della parte intimata;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della