Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 246 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 246 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. 103812025 proposto da:
GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, con ordinanza n. cronologico 1951/2025 del 06/05/2025 R.G.N. 2016/2024, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Grosseto ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla domanda con la quale il dirigente medico NOME COGNOME aveva chiesto la condanna della
Oggetto
REGOLAMENTO
COMPETENZA
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 535,00, a suo dire dovuta ai sensi dell’art. 33 del CCNL per la dirigenza dell’area sanità 19.11.2019 in quanto l’azienda aveva revocato , per esigenze di servizio, ferie in precedenza concesse con conseguente rientro anticipato in servizio che aveva determinato una spesa pari all’esborso effettuato per la locazione di un appartamento del quale il dirigente non aveva potuto godere.
Il Tribunale di Grosseto, adito con ricorso per decreto ingiuntivo, con decreto del 10 novembre 2023 aveva ritenuto di non essere competente e, pertanto, il COGNOME aveva proposto ricorso al Giudice di Pace ex artt. 311 e 702 bis c.p.c..
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regolamento è inammissibile.
Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l’art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicché l’Autorità Giudiziaria indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l’inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio.(negli stessi sensi Cass. 17884/2020 e più di recente Cass. 20013/2025).
Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione,
non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Del resto, la parte anziché riproporre la domanda al medesimo giudice – potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione; in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, cosicché (anche) il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 19130/2005; Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di Cassazione in data 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME