Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11165/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
per regolamento di competenza avverso le ordinanze del giudice dell ‘ esecuzione di Latina del 16 dicembre 2024 e del 31 marzo 2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero e la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE, in forza di mutuo fondiario erogato alla società RAGIONE_SOCIALE, procedeva a pignoramento immobiliare (trascritto il 13 ottobre 2017) del bene sito in Formia, INDIRIZZO;
-con ordinanza del 16 dicembre 2024, il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Latina dichiarava l ‘ improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare in quanto l ‘ attività di liquidazione era preclusa dall ‘ art. 55 D.Lgs. n. 159 del 2011, dato che l ‘ immobile era stato colpito da sequestro di prevenzione in base al Codice Antimafia e, poi, da confisca definitiva, evento che determina l ‘ improcedibilità delle procedure esecutive pendenti; affermava altresì che il creditore ipotecario avrebbe dovuto invocare la tutela del proprio credito innanzi al giudice penale;
-avverso tale ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito azionato), proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-con ordinanza del 31 marzo 2025, il giudice dell ‘ esecuzione così provvedeva: «rigetta le istanze del creditore opponente; fissa termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, ovvero, in caso di proposizione del reclamo, dalla data della comunicazione del relativo provvedimento, per l ‘ introduzione del giudizio di merito …; compensa tra le parti le spese di lite.» ;
-la RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, proponeva regolamento di competenza, in quanto i provvedimenti impugnati (l ‘ ordinanza di improseguibilità e poi il ‘ rigetto ‘ dell ‘ opposizione) «hanno statuito sulla potestas iudicandi del giudice dell ‘ esecuzione civile, declinandola in favore di una non meglio precisata ‘ sede dell ‘ esecuzione penale ‘ »;
-l ‘ intimata RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-il Pubblico Ministero concludeva per l ‘ inammissibilità del ricorso;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ignorata da parte ricorrente anche nella memoria), avverso i provvedimenti del giudice
dell ‘ esecuzione adottati nell ‘ esercizio dei poteri di gestione del processo esecutivo, anche se riguardanti la propria competenza o la chiusura della procedura, non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l ‘ opposizione agli atti esecutivi (tra le altre: Cass. Sez. 3, 12/04/2024, n. 10037, Rv. 670776-01; Cass. Sez. 6, 11/02/2022, n. 4506, Rv. 664073-01; Cass. Sez. 6, 03/12/2021, n. 38368, Rv. 662966-01; Cass. Sez. 6, 11/10/2016, n. 20486);
-va dunque esclusa la possibilità stessa di sottoporre a questa Corte, col predetto regolamento, la decisione del giudice dell ‘ esecuzione di dichiarare improseguibile il processo esecutivo;
-l ‘ unico rimedio esperibile avverso l ‘ ordinanza di chiusura anticipata della procedura è costituito dall ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c., che la stessa ricorrente ha esercitato;
-come noto, l ‘ opposizione esecutiva si articola in due fasi ( ex multis , Cass. Sez. 3, 11/10/2018, n. 25170) e la prima, endoesecutiva e sommaria, si conclude con un provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione, chiamato a fissare un termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito;
-nel caso de quo , il giudice dell ‘ esecuzione ha respinto le istanze ex art. 618 c.p.c. avanzate dall ‘ opponente e ha ritualmente fissato il termine per l ‘ avvio della seconda fase (l ‘ omessa fissazione del termine, comunque, non avrebbe consentito di adire direttamente questa Corte; v. Cass. Sez. 3, 24/10/2011, n. 22033, Rv. 620286-01, e successive conformi);
-vale, perciò, quanto sopra statuito in relazione ai provvedimenti del giudice dell ‘ esecuzione, insuscettibili di impugnazione con regolamento di competenza; del resto, come già affermato da questa Corte, persino il provvedimento reso a conclusione della fase sommaria, dopo aver esaminato un ‘ eccezione di incompetenza territoriale, non assume mai il valore di decisione (nemmeno implicitamente) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento (così Cass. Sez. 6, 24/06/2020, n. 12378, Rv. 658029-01);
-il regolamento, dunque, va dichiarato inammissibile;
-non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell ‘ intimata;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME