Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 260/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO NOME che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZOCn), RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domiciliano;
-controricorrenti- avverso ordinanza emessa nel giudizio pendente presso la Corte d’appello di Torino n. 630/2023 depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso rubricato ‘Regolamento necessario di competenza’ proposto nell’interesse di NOME, premesse alcune vicende concernenti un giudizio cautelare promosso in ordine ad un contratto di
lavoro sottoscritto per il profilo di collaboratore scolastico e successivamente dichiarato cessato di effetti con determina RAGIONE_SOCIALEa dirigente scolastica, si intende impugnare -per quanto è dato di comprendere -il decreto emesso dal Presidente di collegio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Torino nell’ambito del procedimento n. R.G. n. 630/2023, con il quale è stato fissata l’udienza per la discussione ed è stato altresì precisato che ‘ Al fine di ottenere un’eventuale decisione sull’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di cui all’art. 431/3° comma C.P.C., prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione è necessario presentare separato ricorso ex art. 351/2° c., C.P.C. ‘.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria, instando per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, osservando, fra l’altro, che i fatti del processo sono narrati parzialmente e confusamente, nell’ottica e con la principale finalità di mettere in luce le gravi illegittimità in cui sarebbero incorsi i giudici di RAGIONE_SOCIALE e muovere loro pesanti accuse, risultando finanche poco chiaro quale sia il provvedimento di cui si chiede la cassazione.
E’ stata depositata memoria nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
In primo luogo, il provvedimento impugnato è di carattere meramente ordinatorio e, pertanto, privo di contenuto decisorio, inidoneo, in quanto tale a pregiudicare la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa (così, fra molte, Cass., Sez. L, 16 novembre 2010, n. 23112, Cass., Sez. 6-3, 29 novembre 2011, n. 37160).
In ogni caso, è inammissibile il regolamento di competenza nell’ambito di procedimenti cautelari, sia in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica dei provvedimenti declinatori RAGIONE_SOCIALEa competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l ‘ eventuale
decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito RAGIONE_SOCIALEa definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass., Sez. 6-3, 20 gennaio 2017, n. 1613).
Le spese vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità del regolamento, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, applicandosi tale norma, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass., Sez. 6-Lav., 22/05/2014, n. 11331; Cass., Sez. 3, 14/11/2024 n. 29383; Cass., Sez. 1, 1/6/2023 n. 15486).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/10/2024.