Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ferrara (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE , RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME NOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura generale ad lites per notaio COGNOME 20.10.21, rep. 246.576, racc. 18.558;
-resistente-
C.C. 01/10/2024
r.g.n. 04389/2024
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Frosinone , resa all’udienza del 9 gennaio 2024, nel proc. n.1690 del 2022;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Enna.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.c.p.a., il Tribunale di Frosinone aveva loro ingiunto di pagare la somma di Euro 37.500,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria, a titolo di adempimento dell’obbligazione derivante dalla fideiussione omnibus sottoscritta dal loro comune dante causa, il defunto NOME COGNOME, in data 1° gennaio 2015, quale garante per la società RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale;
2. gli opponenti hanno preliminarmente sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio del detto Tribunale, deducendo, per un verso, che il provvedimento monitorio era basato sul saldo negativo di un contratto di conto corrente affidato a favore della società debitrice e, per l’altro, che il fideiussore aveva sempre svolto la professione di medico di medicina generale e, pur essendo stato per breve periodo amministratore unico (ma non socio) di tale società, non aveva mai avuto alcun interesse economico rispetto a tale funzione, né aveva avuto entrate patrimoniali a causa del suo svolgimento, tanto più che l’RAGIONE_SOCIALE era restata sempre inattiva;
sulla base di queste deduzioni, i ricorrenti hanno sostenuto che dovesse riconoscersi al defunto NOME COGNOME, in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la qualità di consumatore e che a tale qualità conseguisse la necessità di applicare la disciplina speciale consumeristica ai fini dell ‘ individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla
C.C. 01/10/2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
domanda proposta in via monitoria nei loro confronti, da individuarsi, ex art. 33, comma 2, lett. u) , del d.lgs. n.206/2005, nel Tribunale di Enna per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e nel Tribunale di Piacenza per NOME COGNOME;
costituitasi in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha rigettato l’ eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza del 9 gennaio 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta sull’istanza ex art. 177 cod. proc. civ., proposta dagli opponenti;
il giudice del merito ha rilevato, al riguardo, che gli stessi opponenti avevano dedotto che il fideiussore, NOME COGNOME, di cui erano eredi, al momento del rilascio della fideiussione era legale rappresentante della società debitrice principale, qualità che ostava « alla qualificazione del medesimo come consumatore »;
hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo, con cui hanno denunciato la « violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale di cui all’art. 33/2 lett. u del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in relazione ai criteri di competenza di cui all’art. 637 primo comma, cod. proc. civ. »;
i ricorrenti si sono doluti, precisamente, che il Tribunale abbia escluso l’applicazione del foro del consumatore, senza considerare che, nella fattispecie, la garanzia fideiussoria era stata prestata per scopi di natura privata nell ‘ ambito di attività estranee all ‘ esercizio della professione (di medico) del garante e senza tener conto delle condizioni personali di quest’ultimo, il quale, sebbe ne avesse assunto sino alla revoca l’ ufficio di amministratore unico della società debitrice principale, tuttavia non possedeva quote di tale società, né aveva diritto agli utili ed era ‘ dimissionabile ‘ con decisione presa a maggioranza dei soci;
la RAGIONE_SOCIALE popolare del RAGIONE_SOCIALE ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;
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Pres. COGNOME
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il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Enna.
Considerato che:
il ricorso è inammissibile;
i ricorrenti hanno dedotto -e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato, reso con ordinanza riservata in data 9 gennaio 2024 -che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Frosinone ha pronunciato in sede di rigetto di un’ istanza ex art.177 cod. proc. civ., disattendendola e confermando il rinvio alla già fissata udienza « per la discussione sulle istanze istruttorie »;
pertanto, il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni;
questa Corte, sin da epoca risalente (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657), ha enunciato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa, preceduta dall ‘ invito a precisare le conclusioni integrali, anche di merito;
il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 05/05/2021, n. 11742);
dall’ applicazione di questo principio discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ‘ ultimo -come è accaduto nella fattispecie in esame -esterni espressamente od implicitamente in un ‘ ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell ‘ art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME inammissibile (Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986; Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338; da ultimo, cfr. Cass. 18/07/2024, n. 19898, non mass.);
deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della