Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16668/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– resistente – avverso l ‘ordinanza del 26/06/2024 , assunta dal Tribunale di Parma nel corso del procedimento n. 3510/2023 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito, anche MPS) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parma il Decreto Ingiuntivo n. 1046/2023, con il quale è stato ingiunto ad RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE) ed ai fideiussori della stessa il pagamento di € 1.712.137,58 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito, perché individuato in violazione dei criteri legali e contrattuali.
In particolare, l’opponente ha dedotto che dovevano ritenersi competenti: 1) il Tribunale di Roma , quale ‘f oro del convenuto ‘ , contrattualmente previsto , ai sensi dell’ art. 11, comma 2, del documento allegato sub. 5 al monitorio e ai sensi dell’ art. 16, comma 2, del documento allegato sub. 2 al monitorio; 2) il Tribunale di Padova , quale ‘f oro del luogo in cui è sorta l’obbligazione’ ; 3) il Tribunale di Siena, quale ‘foro dell’attore e del luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta’.
L’oppo sta si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando le ragioni dell’opponente anche in relazione alla eccepita incompetenza per territorio.
Il Tribunale di Parma ha emesso le ordinanze del 04/04/2024 e del 23/04/2024 con cui nulla ha statuito sulla competenza.
Solo con l’ordinanza del 26/06/2024, comunicata il 27/06/2024, il Tribunale di Parma ha statuito come segue: « Per l’udienza del 26.06.2024, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive istanze. Il Giudice ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale adito … » .
Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza chiedendo che venisse dichiarata l ‘ incompetenza del Tribunale di Parma, con individuazione dei Tribunali di Roma, Siena o Padova quali unici fori
alternativamente competenti sulla base dei criteri legali e contrattuali. A fondamento del richiesto regolamento, la parte ha formulato due motivi di doglianza.
La MPS ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato in data 10/03/2025 la propria memoria difensiva, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «OMESSA MOTIVAZIONE -VIOLAZIONE PREVISTA DALL’ART. 360 C. 1 N° 3 CPC, IN RELAZIONE AGLI ART. 111 COST. ED ART. 113 E 132 CPC.»
La ricorrente ha dedotto che, a fronte dell ‘ eccezione di incompetenza per territorio, formulata con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Parma ha emesso l’ordinanza 26/06/2024 con cui ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, con la lapidaria affermazione «ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale adito» , ma senza alcuna motivazione e quindi in violazione dell’art. 111 , comma 6, Cost. e 132, comma 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA -VIOLAZIONE PREVISTA DALL’ART. 360 C. 1 N° 2 CPC, IN RELAZIONE AGLI ART. 19, 20 E 28 CPC.»
Secondo la ricorrente, l ‘ordinanza 26/06/2024 è comunque errata perché, sia le norme del codice di procedura civile sia le pattuizioni contrattuali non consentono di individuare il Tribunale di Parma quale giudice competente per territorio, risultando, invece, competenti: 1) il Tribunale di Roma, quale ‘f oro del convenuto ‘ , anche contrattualmente previsto , ai sensi dell’ art. 11,
comma 2, del documento allegato sub. 5 al monitorio e ai sensi dell’ art. 16, comma 2, del documento allegato sub. 2 al monitorio; 2) il Tribunale di Padova , quale ‘foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione’ ; 3) il Tribunale di Siena, quale ‘foro dell’attore e del luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta ‘.
Nella memoria difensiva depositata il 21/03/2025, la ricorrente ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dalla MPS al proprio difensore per il presente giudizio, evidenziando che il documento allegato sub. 1 alle scritture difensive ex art. 47 c.p.c. depositate è costituito da una procura rilasciata su supporto analogico, che, però, non è apposta in calce o a margine di detta memoria, redatta in formato digitale, né è posta su foglio separato ma materialmente congiunto alla stessa.
L’eccezione è infondata.
3.1. Com’è noto, l’art. 47 c.p.c. disciplina il regolamento di competenza, stabilendo , tra l’altro, che «Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti».
3.2. Nel caso di specie, la memoria ex art. 47 c.p.c. della MPS reca in epigrafe la seguente dicitura «rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale EMAIL come da procura speciale prodotta in doc. 1 da considerarsi apposta in calce al presente atto e congiunta allo stesso mediante strumenti informatici» .
Il menzionato doc. 1 è costituto da una copia digitale della procura speciale nativa analogica, autenticata con firma anche digitale del difensore.
Nella procura si legge che la RAGIONE_SOCIALE « conferisce mandato … all’Avv. NOME COGNOME affinché rappresenti e difenda la BANCA MONTE DEI P ASCHI DI SIENA S.P.A. nel presente procedimento per regolamento di
competenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione promosso da RAGIONE_SOCIALE con l’atto notificato il 24.7.2024, conferendo altresì al nominato procuratore tutti i poteri di cui all’art. 84 c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire.»
Le scritture difensive risultano depositate unitamente alla procura alle liti, ovviamente, per via telematica, in data 08/08/2024.
3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024).
3.4. Come sopra evidenziato, la parte nei cui confronti è notificato il ricorso per regolamento di competenza si difende, non mediante un atto che deve notificare alla controparte, ma, analogamente al controricorrente ex art. 370 c.p.c., mediante scritture difensive che deposita, ovviamente, per via telematica.
L’ allegazione mediante strumenti informatici, dunque, in questo caso, come nel caso di deposito del controricorso, viene effettuata mediante il contestuale deposito telematico, così integrando l’ipotesi prevista dall’art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce.
In conclusione, l’eccezione deve essere respinta in applicazione del seguente principio:
«In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita alla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. è da ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere il riferimento al procedimento in corso.»
Il regolamento di competenza è inammissibile.
4.1. Questa Corte ha più volte affermato che, anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 69 del 2009, in riferimento alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così procedendo e statuendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la predetta questione (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020).
4.2. La valorizzazione congiunta del dato formale e di quello sostanziale, stando all’orientamento testé richiamato, conduce a negare decisamente qualsivoglia portata decisoria dell’ordinanza impugnata, la quale, oltre a non esser stata preceduta dalla formulazione dell’invito a precisare le
conclusioni e dall’assegnazione della causa in decisione, non reca alcuna espressione da cui poter desumere, senza possibilità di equivoco, l’intenzione di risolvere definitivamente la questione di competenza, in guisa da escluderne la revocabilità ex art. 177 c.p.c., anche con la sentenza che definisce il merito del giudizio.
l’inammissibilità del regolamento di competenza assorbe il vaglio dei motivi dedotti a suffragio dello stesso.
La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio.
A ttesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Come precisato da questa Corte, infatti, la norma appena richiamata si applica anche al regolamento di competenza, stante la natura impugnatoria dello stesso (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito.
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile