Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4029/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 44/2023 depositata il 03/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con lodo arbitrale del 3 febbraio 2011 tra le parti in causa è stato statuito quanto segue:
… accerta e dichiara che al RAGIONE_SOCIALE compete, relativamente al sublotto sub 2.1. del Contratto inter partes dedotto in lite l’indennizzo derivante dall’applicazione della clausola di cui all’art. 2 lett. B) del Capitolato Speciale di Affidamento. 2) accerta e dichiara che l’indennizzo di cui al punto precedente va computato assumendo come base di calcolo l’importo di € 540.406.722,77, al quale va applicato il rapporto tra l’indice ISTAT del costo di costruzione di un tronco stradale per tipologia di strada in galleria relativo al primo trimestre 2006 e l’analogo indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009. 3) accerta e dichiara che, essendo tali indici disponibili solo fino al quarto trimestre 2008, l’indennizzo va allo s tato calcolato applicando la percentuale del 12,73 all’importo sub 2) che precede e pertanto lo stesso risulta ad oggi determinato nella misura di € 68.739.735,14, che dichiara dovuti dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto condanna Quadril atero a corrispondere a Val di RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo di € 68.739.735,14 in ragione dell’avanzamento dei lavori in occasione del SAL come previsto dall’art. 2 lett. B) CSA; 4) (….); 5) accerta e dichiara l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE d’integrare l’indennizzo di € 68.739.735,14 quando disporrà dell’indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009 e per l’effetto condanna RAGIONE_SOCIALE a pagare a Val di RAGIONE_SOCIALE le somme che deriveranno dall’applicazione dell’indice ISTAT relativo al primo trimestre 2009 mediante i relativi conguagli sulle quote di indennizzo già maturate’.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma.
Con sentenza n. 6656, pubblicata in data 28 aprile 2020, il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione al precetto per lodo arbitrale del 3 febbraio 2011, proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la RAGIONE_SOCIALE con ordinanza 4735 del 2023. Il Lodo menzionato aveva liquidato la somma da pagarsi, a titolo di indennizzo, momentaneamente parametrandola sull’ultimo indice ISTAT disponibile (quello del quarto trimestre 2008) in luogo di quello che -secondo l’interpretazione dell’art. 2 lett. b) del RAGIONE_SOCIALE, fornita dal RAGIONE_SOCIALE Arbitrale (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado, ma consultabile anche al doc. n. 2 sub doc. B) -si sarebbe dovuto applicare, e cioè l’indice ISTAT del primo trimestre 2009, non ancora pubblicato nel momento di emissione del Lodo (doc. n. 3 sub doc. B). Il Tribunale di Roma ha così accolto l’opposizione a precetto e ritenuto che la somma dovuta da RAGIONE_SOCIALE, a seguito della pubblicazione del nuovo indice, trattandosi di fatto modificativo dovesse essere rideterminata.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Roma come sopra indicata ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE davanti RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Roma la quale con la sentenza n. 44/2023 della sez. I civile, pubblicata in data 3 gennaio 2023 -ha accolto l’appello della società RAGIONE_SOCIALE e , respinta l’opposizione a precetto, ha ritenuto che il Tribunale di Roma, annullando il precetto di pagamento di euro 25.381.247,63 intimato a saldo della somma liquidata nel lodo arbitrale, si fosse indebitamente ingerito nella competenza attribuita dal Giudice arbitrale.
Ricorre la società RAGIONE_SOCIALE con regolamento di competenza e chiede che la Suprema Corte di Cassazione adita -cassando la sentenza n. 44/2023 della Corte di Appello di Roma, sez. I civile, pubblicata in data 3 gennaio 2023 -dichiari l’inapplicabilità della clausola compromissoria (ai sensi dell’art. 19 del contratto di affidamento a contraente generale e ai sensi dell’art. 8.2. dell’atto aggiuntivo), e, conseguentemente, accertando l’incompetenza del RAGIONE_SOCIALE Arbitrale, dichiari la competenza della Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, a conoscere della controversia, con ogni provvedimento conseguente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre motivi di ricorso proposti, nulla hanno a che vedere con questioni di competenza devolute RAGIONE_SOCIALE cognizione dell’Ecc.ma Suprema Corte adita, ma si risolvono a ben vedere in censure di
merito nuovamente ed inammissibilmente devolute con l’irrituale ricorso per regolamento proposto. Il presente regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato non contiene alcuna statuizione negativa riguardo RAGIONE_SOCIALE competenza, limitandosi ad evidenziare l’impossibilità di proporre, in sede esecutiva, una questione nuova che andava, invece, prospettata nell’ambito del giudizio di cogniz ione. Trattasi di un provvedimento che, lungi dall’intervenire sulla competenza del giudice adito, ha semplicemente delimitato l’effettivo perimetro del titolo posto in esecuzione, sicché, osservando che in sede di opposizione all’esecuzione non appariva p ossibile modificare il titolo, il giudice di appello altro non ha fatto che esplicitare un rilievo afferente all’interpretazione del titolo esecutivo e dunque concernente il merito della controversia.
La Corte d’Appello infatti si è limitata solo ad osservare che la domanda di QMU volta a modificare il Lodo nei suoi contenuti poteva semmai essere proposta in sede di impugnazione del Lodo, il che -a dire il vero -appare evidente, posto che tale osservazione non ha il contenuto minimo di pronuncia sulla competenza.
Non è consentito al Giudice dell’opposizione all’esecuzione modificare il titolo in base ad elementi esterni come da giurisprudenza consolidata: ‘Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva, posta RAGIONE_SOCIALE base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l’estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici’ (Cass. civ., sez. lav., 31 -05-2013, n. 13811). Per quanto sopra deve essere dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto in conformità con la richiesta del Procuratore RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento proposto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 12/07/2024.