Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza facoltativo proposto da NOMECOGNOME rappresentata e dife sa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e dife sa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza n. 695/2024 del TRIBUNALE DI VITERBO, del 30.01.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
Il Tribunale di Viterbo ingiunse con decreto a NOME COGNOME di pagare ad NOME COGNOME la somma di € 92.000,00 , oltre accessori.
1.1. L’ingiunta propose opposizione e sollevò preliminarmente eccezione d’incompetenza fun zionale/territoriale del Tribunale di Viterbo, assumendo essere competente quello di Roma, Sezione Specializzata Imprese, in ragione dell’oggetto del giudizio , vertente in materia societaria.
1.2. Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 30/1/2024, reputata in parte motiva infondata l’eccezione d’incompetenza , sospese l’esecutività del decreto , dispose nomina di c.t.u. grafologica, ordinò alle parti di depositare i documenti in originale fatti oggetto di verifica, nonché le scritture di comparazione e rinviò a successiva udienza, al fine di raccogliere il giuramento del collaboratore.
NOME COGNOME propone ricorso per regolamento di competenza fondato su un solo motivo, assumendo, come si è anticipato, l’incompetenza del Tribunale id Viterbo in favore di quello di Roma, Sezione Specializzata Imprese. L’intimata resiste con controricorso.
Sono state depositate conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e memoria della controricorrente.
Il proposto regolamento è inammissibile.
Con l’ordinanza censurata il Giudice non ha statuito sulla competenza, ma si è limitato, ad affermazione non decisoria sul punto, al solo fine di giustificare, per lo intanto, lo svolgimento della istruttoria.
Né si versa nella ben diversa situazione nella quale il decidente abbia inequivocamente attribuito al proprio provvedimento forza decisoria sul punto.
In definitiva, il Collegio condivide e intende dare continuità al principio secondo il quale, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza
anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Sez. U. n. 20449, 29/9/2014, Rv. 631956; conf., ex multis, Cass. nn. 5354/2018, 2338/2020, 11742/2021).
Approdo, quello richiamato, che resta ben fermo anche in ipotesi di giudizio innescato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la sommaria delibazione sulla competenza, risulti strumentale al fine di decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione (cfr. Cass. nn. 20357/2020 e 13765/2006) o, come nel caso di specie, al fine di decidere sulla sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monocratico (Cass. n. 23309/2015).
Le spese del presente giudizio di legittimità è opportuno rimettere al Giudice del merito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, co. 17 l. n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile; spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’0art. 1, co. 17 l. n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.