Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza d’ufficio -Termine per il rilievo dell’incompetenza – Preclusione di cui all’art. 38, comma 3, c od. proc. civ. Applicabilità -Fondamento. Incompetenza per valore – Proponibilità – Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO, sollevato dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 31 marzo 2023, comunicata alle parti il 7 aprile 2023, nella causa vertente tra
NOME COGNOME ; rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
-attore –
e
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL);
-convenuto – udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 maggio
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2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Patti.
Rilevato che:
su ricorso monitorio di NOME COGNOME, il Giudice di pace di Patti emise un decreto con cui ingiunse a NOME COGNOME di pagare la somma di Euro 4.500, pretesa dal ricorrente a titolo di restituzione degli importi versati per la costituzione di una società per la gestione di un ristorante in Oliveri (ME), senza che però tale società fosse stata mai costituita;
sull’opposizione dell’ingiunto (che propose anche domanda riconvenzionale di condanna dell’ingiungente al pagamento di oltre 16.000 Euro), ed in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito da questi sollevata, il Giudice di pace di Patti, con sentenza n. 35/2022, revocò il decreto ingiuntivo e declinò la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Patti, Sezione specializzata in materia di impresa, sul rilievo che la controversia ineriva a rapporti societari;
il creditore opposto ha riassunto il giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo , sull’assunto che l’indicazione di quella di Patti, contenuta nel dispositivo del provvedimento con cui il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente, fosse il frutto di mero errore materiale, non essendo istituite Sezioni specializzate in materia di i mpresa presso l’ Ufficio giudiziario di Patti;
il giudice della riassunzione ha fissato l’udienza del 25 ottobre 2022, disponendo la trattazione scritta ai sensi degli artt. 22 d.l. n. 34/2020 e 16 d.l. n. 228/2021;
raccolte le note di trattazione scritta delle parti (depositate da NOME COGNOME in data 16 ottobre 2022 e da NOME COGNOME in data 24 ottobre 2022), con provvedimento reso alla fissata udienza del 25 ottobre 2022 il giudice istruttore, « ritenuto che, in considerazione della natura della controversia,
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del valore della stessa e dei criteri di competenza », apparisse « necessario invitare le parti a precisare le conclusioni sulle eccezioni preliminari, astrattamente idonee a definire il giudizio », ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 27 marzo 2023, assegnando alle parti un termine per il deposito di (ulteriori) note difensive;
con ordinanza collegiale del 31 marzo 2023, comunicata alle parti il 7 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo di essere a sua volta incompetente, ha quindi formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente;
ha osservato il giudice richiedente che, per un verso, la controversia, avendo ad oggetto un rapporto societario di fatto, assoggettato alla disciplina delle società di persone, esuli dalla competenza del giudice specializzato, circoscritta alle cause inerenti alle società di capitali, mentre, per altro verso, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale per un importo superiore al limite di valore della competenza del Giudice di pace, dovrebbe reputarsi competente il Tribunale di Patti;
il AVV_NOTAIO Generale, condividendo tali rilievi, ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Patti;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.
Considerato che:
il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di Impresa, è inammissibile per una duplice ragione;
1.1. in primo luogo, esso è stato elevato dopoché era maturata la preclusione di cui all ‘ art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui l ‘ incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l ‘ udienza di trattazione;
invero, questa preclusione trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d ‘ ufficio proposto ai sensi dell ‘ art.45 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente
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NOMECOGNOME seguire al rilievo dell ‘ incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza ;
a questo principio, sancito da questa Corte, nel suo massimo consesso, con riguardo al regolamento di competenza d ‘ ufficio proposto dal giudice di secondo grado (in ordine al quale è stato statuito che l’elevazione del conflitto, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesta entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall ‘ art.350 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 18/06/2020, n. 11866) -e già affermato con riguardo al procedimento camerale di cui all ‘ art. 5 della l. n. 117 del 1988, applicabile ratione temporis , in materia di responsabilità civile dei magistrati (in relazione al quale è stato statuito che il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione, deve rilevare, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività: Cass.15/10/2019, n. 26072) -deve attribuirsi, ovviamente, una portata generale (cfr. Cass. 29/08/2023, n. 25391);
nel caso di specie, risulta dagli atti che, all’esito della prima udienza del 25 ottobre 2022 -in relazione alla quale era stata disposta la trattazione scritta e le parti avevano depositato note autorizzate, formulando le proprie richieste anche sulle eccezioni preliminari -il giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 27 marzo 2023, dando termine per il deposito di ulteriori note difensive, senza rilevare la questione di competenza in ordine alla quale l ‘ organo collegiale avrebbe potuto sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., ma limitandosi formulare la generica considerazione che, in ragione della natura e del valore della controversia e dei criteri di competenza, apparisse necessario invitare le parti a precisare le conclusioni
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COGNOME. COGNOME sulle eccezioni preliminari, poiché « astrattamente idonee a definire il giudizio » (cfr. l’ ordinanza datata 25 ottobre 2022, versata in atti);
il conflitto è stato dunque elevato (tardivamente) dopo che era maturata la preclusione di cui all’art.38, terzo comma, cod. proc. civ.;
1.2. in secondo luogo, il Tribunale istante ha indebitamente elevato il conflitto in seguito all’inosservanza, da parte del giudice a quo , di un criterio di determinazione della competenza per ragioni di valore, atteso che la domanda proposta in giudizio (consistente, in sostanza, in una condictio indebiti , non coinvolgente l’ accertamento di un rapporto societario, la cui ventura ed eventuale costituzione era indicata solo quale causa giustificativa della dazione, di cui sarebbe sopravvenuta l’insussistenza) non era regolata, quanto alla distribuzione verticale della competenza tra uffici giudiziari, dal criterio specifico della materia, ma da quello residuale del valore;
pertanto, il conflitto, oltre che tardivamente, è stato elevato in violazione dell a regola per cui l’esperibilità del regolamento d’ufficio postula che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, deduca la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891); regola -è opportuno ribadire (v., al riguardo, Cass. 16/05/2023, n. 13413) -che trova la sua ratio nel fondamento stesso dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che, da un lato, non assume rilevanza la qualificazione operata dal giudice declinante (in quanto, al contrario, è necessario che oggettivamente la sua declaratoria di incompetenza avvenga per ragione di materia o per
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territorio inderogabile), mentre, dall’altro lato, l’individuazione del criterio di collegamento deve essere effettuata, non sulla base della tipologia della controversia, ma sulla base della derogabilità o meno del criterio di determinazione della competenza;
in definitiva, il proposto regolamento deve essere dichiarato inammissibile e le parti devono essere rimesse dinanzi al medesimo Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, perché riassumano il giudizio nel termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza;
non deve provvedersi sulle spese del regolamento, stante la sua natura di regolamento d’ufficio .
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, per la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile