Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16981/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
e
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da NOME (CODICE_FISCALE) , ll’avvocato COGNOME
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BERGAMO nel proc.to n. 3894/2023 depositata il 27/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato il 2 maggio 2023, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, RAGIONE_SOCIALE specializzata in materia di Impresa, la RAGIONE_SOCIALE, per sentire, in relazione al contratto inter partes di appalto avente ad oggetto la fornitura « chiavi in mano » di un impianto automatico di stoccaggio pallet (denominato « Magazzino Automatico per pallet-Magazzino AutomaticoStoccaggio Pallet »), da installare presso lo stabilimento della committente in Brembate (BG), accertare il minor valore dell’appalto, condannare la convenuta alla consegna immediata del software in codice sorgente, alla restituzione dell’importo di € 380.664,40 e della somma corrispondente alla seconda tranche contrattuale e al risarcimento dei danni, in via extracontrattuale e contrattuale, per inadempienza nella fornitura (anche per mancato raggiungimento delle performance pattuite contrattualmente, oltre che in violazione del « diritto alla libera e piena consegna e titolarità del software ») e illecita manomissione del sistema informatico e del magazzino di RAGIONE_SOCIALE, nella notte tra il 23 e 24 novembre 2022, con inserimento di una « timebomb ».
La COGNOME otteneva, in data 4/5/2023, dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, notificato unitamente al ricorso in data 4/5/2023, opposto, con atto di citazione del 5/6/2023 dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la fondatezza del credito ingiunto ed eccepiva l’incompetenza per materia e funzionale del Tribunale di Bergamo in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di Impresa del Tribunale di Brescia nonché la continenza delle due cause.
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 27/6/2024, nel respingere l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo, riteneva non idonea a definire il giudizio l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla opponente, poiché le domande proposte dalle parti « non presentano interferenze con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore ». Il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio davanti a sé con consulenza tecnica d’ufficio al fine di descrivere l’impianto fornito da COGNOME, determinare gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti o in caso di impossibilità il minor valore dell’opera.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento di competenza, notificato 25/7/2024, affidato a unico motivo, nei confronti di COGNOME (che resiste con memoria difensiva) e di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese).
Il P.G. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente invoca con unico motivo la competenza esclusiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE materia d’RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Brescia, in quanto la causa, attualmente pendente avanti il Tribunale di Bergamo, ha ad oggetto, oltre all’opposizione pura al decreto ingiuntivo, l’accertamento della violazione da parte di COGNOME della titolarità e integrità del diritto d’autore di RAGIONE_SOCIALE sul software sorgente. Oltre a ciò, l’incompetenza del Tribunale di Bergamo trova ragione anche in virtù del principio di continenza, posto che la causa pendente avanti al Tribunale di Brescia ha ad oggetto un’estesa domanda, assorbente le questioni sollevate avanti il Tribunale di Bergamo.
2. Il P.G. chiede che, in accoglimento del ricorso, si affermi la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di imprese, in quanto -premesso che, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, si contesta la mancata consegna, da parte della società incaricata della fornitura di un magazzino
automatico per pallet , del software in formato sorgente di cui la ricorrente rivendica la titolarità, nonché l’inserimento, da parte della fornitrice, di una « timebomb » idonea a compromettere, interferendo con il funzionamento del software, l’operatività del magazzino automatico – l’articolo 2, primo comma, numero 8), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto di autore), comprende tra i diritti oggetto di tutela quelli relativi ai programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, quali risultato di creazione intellettuale dell’autore, ciò al fine di proteggere sia la titolarità e il possesso dei software , sia l’integrità di questi ultimi, mentre l’art. 3, lett. b), del d. lgs 27.6.2003, n. 168, prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per le controversie relative al diritto d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore.
3. Preliminarmente, la resistente COGNOME dà atto che il processo innanzi al Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia di impresa, medio tempore , si è concluso con l’emissione dell’ordinanza n.974/2024 del 6 settembre 2024 con cui l’organo giudicante ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la causa promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in favore del Tribunale ordinario di Bergamo o del Tribunale ordinario di Roma, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. In particolare, il Tribunale ha rilevato che « dalle stesse deduzioni formulate in atto di citazione, non emergono elementi idonei a connotare la fattispecie in esame alla stregua di una controversia inerente l’esistenza, la validità o la paternità di diritti d’autore, né risultano sollevate contestazioni circa la violazione di tali ipotetici diritti, quali l’indebita pubblicazione o utilizzazione economica di materiale coperto da copyright da parte di non titolare (cfr. artt. 12 e ss. L.D.A. in materia di contenuto e durata del diritto d’autore, artt. 20 e ss. in tema di protezione dei diritti sull’opera); né
l’accertamento dell’inadempimento contrattuale addebitato alla società convenuta risulta astrattamente dipendere, in modo immediato e diretto, dall’accertamento della violazione dei suddetti diritti autorali e quindi da un accertamento devoluto alla competenza per materia delle sezioni specializzate, quale questione tecnicamente pregiudiziale ».
La resistente eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del regolamento per essere il provvedimento de quo incontrovertibilmente solo interlocutorio e meramente ordinatorio, come – del resto – attestato dal dato testuale utilizzato dal Giudice del Tribunale di Bergamo (che si è limitato ad osservare che l’eccezione avversaria « non appare idonea a definire il giudizio ») nonché confermato dall’assenza di qualsiasi pronuncia decisoria e/o comunque definitiva sul punto. Nel dispositivo dell’ordinanza de qua non vi è difatti alcuna statuizione, di alcun genere, tantomeno definitiva, in relazione all’eccezione d’incompetenza formulata da controparte.
Si evidenzia, altresì, l’erronea applicazione al caso di specie del presente procedimento di regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. in quanto l’ordinanza impugnata da RAGIONE_SOCIALE non ha deciso né sulla competenza né sul merito.
Si deduce anche l’infondatezza del ricorso, richiamando le motivazioni del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE in materia d’Impresa del Tribunale Ordinario di Brescia.
4. Il ricorso ex art.42 c.p.c. è inammissibile.
Nella specie, il regolamento di competenza viene sollevato in relazione ad un’ordinanza del 27/6/2024, con la quale il Tribunale di Bergamo, a scioglimento di una riserva assunta all’udienza di prima comparizione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto che « appariva » infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, disponendo per il prosieguo del giudizio.
Orbene, come chiarito da questa Corte (Cass. 12949/2002; Cass. 1651/2005; Cass. 8930/2011; Cass. 37160/2021, con principio affermato avuto riguardo all’art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009), il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. civ. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (in particolare, nel precedente del 2002, si è ritenuto che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l’ordinanza con la quale aveva rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).
Si riteneva che, nelle cause attribuite al Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico che intendesse pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza dovesse invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento emesso in difetto di detto invito assumesse natura meramente ordinatoria (Cass. Sez.Un. 25798/2009).
Anche in base alla giurisprudenza di questa Corte formatasi dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), « il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a s é , è
insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cos ì procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocit à ed incontrovertibilit à , l’idoneit à della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a s é , la suddetta questione » (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20449 del 29/09/2014; conf.: Cass. n. 21561 del 22/10/2015; Cass. n. 14223/2017; Cass. 2338/2020; Cass. 20357/2020).
Si è da ultimo ribadito (Cass. n. 15818/2025) che il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c..
L’ordinanza qui impugnata risulta, invece, pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a s é , con la propria determinazione, la questione della competenza.
Nel caso concreto, il giudice ha espresso una valutazione di probabile infondatezza dell’eccezione di incompetenza, senza invitare le parti a precisare le conclusioni, senza declinare in via definitiva la competenza, rinviando la causa in prosieguo.
Detta ordinanza non pu ò quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.
Per quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME