Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1378/2025 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 13032/2024 depositata il 19/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, contro l’ordinanza del 18 dicembre 2024, con cui il tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, avrebbe, secondo la ricorrente, adottato un provvedimento decisorio di rigetto della sua eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il tribunale di Trieste.
– NOME COGNOME resiste con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso adesivo. Le altre intimate non spiegano difese.
CONSIDERATO CHE
3. – A dire della ricorrente l’originaria attrice nel giudizio a quo , NOME COGNOME, avrebbe introdotto nei suoi confronti una complessa domanda risarcitoria fondata su un addebito di responsabilità contrattuale, tale da radicare la competenza del tribunale di Trieste sulla base della previsione di un foro convenzionale esclusivo in tal senso contenuta nel contratto stipulato tra le parti.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. È noto il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui: « Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione » (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449; in seguito per le sole massimate al Ced della Corte di cassazione v. Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018; Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020; Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025).
Ora, non occorre qui soffermarsi sull’individuazione della reale latitudine del principio, giacché è del tutto ovvio, intuitivo, che l’istruttore di un procedimento come quello in discorso, radicato dinanzi alla sezione specializzata impresa, la quale decide in collegio (art. 50 bis , n. 3, c.p.c.), non potrebbe neppure se volesse affermare la propria competenza « in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità », risolvendo « definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione »: e ciò perché, per regole generali, le ordinanze del giudice istruttore non possono mai pregiudicare la decisione della causa (art. 177, comma 1, c.p.c.) e le parti possono riproporre al collegio tutte le questioni già affrontate dall’istruttore, salvo che la legge, e non è questo il caso, non gli attribuisca il potere di decidere con ordinanza non revocabile (art. 178, comma 1, c.p.c.).
Ciò detto, occorre aggiungere che, in realtà, nel nostro caso, l’istruttore non ha affatto divisato, neppure lontanamente, di adottare un provvedimento di natura decisoria in punto di competenza.
Egli ha difatti osservato: « ritenuto che, sulla base della prospettazione attorea, la presente azione ha ad oggetto la responsabilità extracontrattuale delle Convenute per violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., dell’art. 99 l.d.a., dell’art. 2598 c.c. e dell’art. 2043 c.c.; ritenuto, quindi, che -allo stato- non assume rilievo l’art. 35.2 delle condizioni generali d’appalto di luglio 2016 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; ritenuto, pertanto, che va rigettata l’istanza di RAGIONE_SOCIALE volta a rimettere al Collegio la questione sulla competenza territoriale del Tribunale adito »: e cioè l’istruttore non ha neppur preso posizione sulla competenza, bensì, nel quadro di applicazione dell’articolo 187, comma 3, c.p.c., sull’istanza della qui ricorrente di rimettere la causa al collegio per la decisione separata sulla competenza.
5. – Spese al merito. Doppio contributo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e rimette al giudice di merito la statuizione sulle spese di questo giudizio di regolamento, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME