Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30654 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26965/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 29481/2024 depositata il 16/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro l’ordinanza del 16 novembre 2024 con cui, secondo la ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe definitivamente deciso una questione preliminare di competenza sollevata nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
È noto il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui: « Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione » (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n.
20449; in seguito per le sole massimate al Ced della Corte di cassazione v. Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018; Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020; Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025).
Come in particolare affermato da Cass. n. 23309 del 2015, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordinanza, con la quale venga negata la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.
Nella specie, dopo aver argomentato sulle ragioni che depongono per la competenza del giudice adito, il Tribunale di Milano ha così concluso: « Conseguentemente, pur nella limitata delibazione richiesta ai fini di cui all’art. 649 c.p.c., non appaiono sussistere evidenti ragioni di fondatezza dell’eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente ».
È dunque di evidenza manifesta che il giudice di merito, il quale non ha d’altronde fatto precisare le conclusioni, non ha affatto statuito inequivocabilmente ed incontrovertibilmente sulla propria competenza.
È stato in fine dei conti impugnato un provvedimento non decisorio.
Spese al merito. Doppio contributo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e rimette al giudice di merito la statuizione sulle spese di questo giudizio di regolamento, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME