Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con ordinanza del 2 aprile 2025, comunicata alle parti il 7 aprile 2025, nel procedimento iscritto al n. 1933/2024, promosso da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
contro
Comune di Caiazzo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con sentenza n. 137/2024 del 27 febbraio 2024, ha dichiarato il proprio « difetto di giurisdizione » in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, in relazione a controversia promossa dall’AVV_NOTAIO nei confronti del Comune di Caiazzo per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura allorquando era rimasta bloccata sulla INDIRIZZO a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua piovana, che aveva invaso le parti meccaniche del veicolo, causando danni al motore e rendendo necessario l’intervento di un carro attrezzi per il trasporto in officina;
ha motivato tale provvedimento richiamando il principio affermato, ex aliis , da Cass. Sez. U. 20/01/2006, n. 1066, secondo cui « ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque; infatti la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche »;
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, dinanzi al
quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 2 aprile 2025, comunicata alle parti il successivo 7 aprile, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che erroneamente il predetto giudice ordinario aveva fatto applicazione del surrichiamato principio, in quanto non pertinente alla fattispecie, da ritenersi piuttosto governata dal diverso e consolidato principio secondo cui la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche va esclusa allorquando il danno lamentato è collegato ad acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, le quali, in quanto tali, non possono essere considerate pubbliche;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
la questione posta ad oggetto del proposto regolamento d’ufficio attiene al riparto di competenza tra giudici ordinari e non al riparto di giurisdizione come erroneamente postulato nel provvedimento del Giudice di Pace di Piedimonte Matese: come già rilevato da Cass. Sez. U. 08/05/1997, n. 399, ─ e poi più volte ribadito ─ i Tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria; la questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato o al Tribunale regionale delle acque pubbliche è, dunque, una questione di competenza;
ciò precisato l’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio
nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728 del 19/01/2015);
la questione controversa se il giudice ad quem , avanti il quale il giudizio venga riassunto, possa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel caso in cui ravvisi l’errore del giudice a quo che si era dichiarato incompetente ratione materiae , è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando il principio di diritto secondo cui « è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 49, comma secondo, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris (o per territorio) non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo »;
in sostanza, aderendo all’orientamento maggioritario seguito anche dal precedente di Cass. Sez. U. n. 21582 del 19/10/2011, le Sezioni Unite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che « lo scopo della norma
è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris»; con la conseguenza che « l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris : in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa »;
nella specie il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridico la dichiarazione di incompetenza per materia (sostanzialmente leggibile al di là dell’erroneo riferimento ad un difetto di giurisdizione) resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato il fondamento della competenza ratione materiae del giudice specializzato nel coinvolgimento di un interesse pubblico alla disciplina del regime delle acque -sotterranee o superficialiintese come « risorsa naturale limitata » e, dunque, nel coinvolgimento
di scelte rimesse alle Amministrazioni competenti inerenti alla progettazione di opere idrauliche ai fini dell’utilizzo delle acque appartenenti al demanio idrico, sicché la controversia rientra nella competenza del Giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. Cass. n. 2656 del 22/02/2012; n. 14883 del 05/09/2012);
le acque piovane non rientrano, pertanto, nel novero delle acque pubbliche elencate nell’art. 1 T.U. acque (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175), potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all’impiego per usi umani (cfr. già Cass. n. 1725 del 12/04/1978; dopo la introduzione della legge n. 36 del 1994 cfr. Cass. n. 674 del 26/01/1999; n. 2899 del 14/02/2004; n. 14883 del 05/09/2012; n. 19575 del 09/11/2012; n. 5261 del 01/03/2017);
tuttavia alla pars destruens , volta a contestare l ‘ indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Giudice di Pace, l’ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo giudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla controversia presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio;
in base ai detti principi perché possa accogliersi il regolamento di competenza d’ufficio, con la conseguente dichiarazione della
competenza del primo giudice (che aveva erroneamente declinato la propria competenza) o di un terzo, non basta riconoscere l’insussistenza di ragioni di competenza per materia in capo al secondo giudice che solleva il regolamento d’ufficio, ma occorre anche che siano indicate e si ritengano effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza, ratione materiae , in capo al primo giudice ovvero al giudice terzo indicato come competente;
nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta, dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio, con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato (v. in un caso analogo, di recente, Cass. 02/08/2023, n. 23557);
anche nel caso in esame, dunque, l’eventuale accoglimento del regolamento determinerebbe l’effetto (contrastato dal ricordato arresto delle Sezioni Unite) di radicare per mere ragioni di valore, contro la ratio e la voluntas legis , la competenza su giudice diverso da quello davanti al quale la causa era stata comunque riassunta;
il regolamento di competenza d’ufficio deve dunque essere dichiarato inammissibile;
la causa andrà conseguentemente riassunta avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME