Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6152 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 13/01/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 18894-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA FORENSE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI, RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
– avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 31/08/2025;
avverso il decreto di fissazione udienza del TRIBUNALE di CATANZARO, del 03/06/2025;
-avverso l’ordinanza interlocutoria del TRIBUNALE di CATANZARO, del 15/07/2025;
-avverso l’ordinanza del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA RAGIONE_SOCIALEA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO del 16/05/2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ‘ricorso necessario di competenza artt. 42 e 48 cod. proc. civ.’, chiedendo nelle conclusioni di ‘dichiarare la nullità ovvero l’annullamento’ di due ordinanze e di un decreto emessi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nonché di ‘accoglier e tutte le questioni addotte con il ricorso introduttivo ex art. 669ter c.p.c.’ , successivamente elencate, concludendo con la richiesta che ‘a seguito del presente ricorso, dichiari le competenze del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno’ .
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, insistendo per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente propone ‘ricorso necessario di competenza artt. 42 e 48 cod. proc. civ.’ e chiede A) di dichiarare nulli o annullare tre atti del Tribunale di Catanzaro, che così identifica nelle conclusioni: ordinanza del 31.8.2025/2.9.2025; decreto di fissazione di udienza del 2-3.6.2025 ed ordinanza interlocutoria del 15.7.2025; B) di accogliere tutte le questioni addotte con ricorso introduttivo ex art. 669ter cod. proc. civ. e, infine, di dichiarare la competenza del Tribunale di Cosenza ovvero del Tribunale di Salerno.
Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
Come noto, il provvedimento che pronuncia affermativamente sulla competenza del giudice adito ma non sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, così come quello che declina la competenza definendo il giudizio senza decidere il merito, possono essere impugnati solo con il regolamento di competenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 che definisce il regolamento di competenza come “necessario”; b) il provvedimento che decide sulla competenza insieme al merito, evidentemente ritenendo la competenza del giudice adito, può essere impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 cod. proc. civ., tanto con l’istanza di regolamento di competenza che nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito.
Nella specie, i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal giudice del Lavoro di Catanzaro nell’ambito di un giudizio qualificato come ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam, avendolo il ricorrente definito quale ricorso di ‘massima urgenza’.
In ordine cronologico, il primo provvedimento, recante data 3.6.2025, è il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza con il quale il giudice ha rigettato l’istanza di emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte ; il secondo è una ordinanza del 15.7.2025 con la quale il giudice ha disposto il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso a cura del ricorrente, non essendo andate a buon fine le notifiche nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE per errori di digitazione del corretto dominio.
Si tratta di atti processuali necessari per lo sviluppo del processo, che non hanno carattere decisorio/definitivo, di per sé non impugnabili, atti che nulla statuiscono in punto competenza. Il terzo provvedimento è l’ordinanza del 31.8.2025 con la quale il giudice ha definito il giudizio cautelare rigettandolo in quanto ritenuto infondato sotto il profilo del fumus e del periculum in mora, che non contiene alcuna statuizione sulla competenza ma è la decisione sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda, che la parte avrebbe dovuto se mai impugnare con il reclamo al collegio ex art. 669terdecies cod. proc. civ.
Come giurisprudenza di legittimità uniforme a far data da SSUU n. 181819/2013 insegna, «in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica dei provvedimenti declinatori RAGIONE_SOCIALEa competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito RAGIONE_SOCIALEa definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi» (Cass. n. 10151/2025).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte costituita, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte costituita, liquidate in € 2800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME