Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30432 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30432 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18654/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, in qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato depositata il 17 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 3 luglio 2021, emesso in sostituzione del precedente decreto n. 1279/20 del 30 ottobre 2020, il Tribunale di Prato ha ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di debitrice principale, e ad NOME COGNOME, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di Euro 23.513,80, oltre interessi, in favore della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ad istanza della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito, hanno proposto separatamente opposizione la TLS ed il COGNOME, i quali hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, sostenendo che la competenza spettava al Tribunale di Siena, ai sensi dell’art. 66bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avendo il COGNOME rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore; hanno eccepito inoltre il difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE, osservando che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere emesso su istanza della cessionaria del credito, e la violazione del principio del contraddittorio, rilevando che il provvedimento, adottato a seguito dell’istanza di correzione di un errore materiale, era stato emesso senza l’osservanza del procedimento di cui all’art. 288 cod. proc. civ.
Si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE, ed ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto.
1.2. Con ordinanza del 17 giugno 2022, il Tribunale di Prato, riunite le opposizioni, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, fissando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando all’udienza del 6 dicembre 2022 per l’ulteriore trattazione della causa.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza della
eccezione d’incompetenza, osservando che, nel prestare la fideiussione, il COGNOME non aveva agito per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale, rivestendo la qualifica di amministratore della TLS. Ha rilevato inoltre che il credito azionato era fondato su prova scritta, costituita dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto, aggiungendo che, in quanto successivo alla cessione del credito, il procedimento di correzione dell’errore materiale risultava assoggettato ai principi dettati dall’art. 111 cod. proc. civ., dal momento che nel procedimento monitorio la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso di cui all’art. 633 cod. proc. civ.
Avverso la predetta ordinanza la TLS ed il COGNOME hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Ha resistito con memorie l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che l’ordinanza impugnata non si è limitata a disattendere l’eccezione d’incompetenza sollevata dagli odierni ricorrenti, ma ha preso in esame anche il merito della controversia, escludendo che il fideiussore rivestisse la qualità di consumatore e verificando la fondatezza delle altre doglianze da essi proposte, gli istanti osservano che il rigetto dell’eccezione d’incompetenza si pone in contrasto con l’affermazione secondo cui l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Aggiungono che, nell’escludere che il COGNOME avesse agito in qualità di consumatore, il Tribunale non ha tenuto conto della duplice qualità dell’opponente né della dichiarazione confessoria contenuta nel contratto di fideiussione, da cui emergeva che, ai fini della prestazione della garanzia, l’opponente era stato classificato come cliente consumatore.
Insistono inoltre sul difetto di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che lo stesso non poteva ritenersi sanato in virtù della notificazione del decreto ingiuntivo ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, e ribadendo che il procedimento di correzione dell’errore materiale si era svolto senza la partecipazione di essi ricorrenti.
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata non reca infatti alcuna statuizione in ordine alla questione di competenza per territorio del Tribunale adìto, essendosi il Giudice istruttore limitato a dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed a disporre il rinvio della trattazione della causa, al fine di consentire alle parti di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, la cui instaurazione costituisce, com’è noto, condizione di procedibilità della domanda. La pronuncia dell’ordinanza non è stata d’altronde preceduta dalla formulazione dell’invito a precisare le conclusioni e dalla fissazione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., né ha dato luogo ad una chiara ed inequivocabile pronuncia sull’eccezione d’incompetenza sollevata dagli opponenti, essendosi il Giudice istruttore limitato ad una sommaria delibazione della stessa, finalizzata alla decisione in ordine all’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, escludendone la fondatezza in virtù della mera sottolineatura della qualità di amministratore rivestita dal COGNOME nell’ambito della TLS e del richiamo alla giurisprudenza invocata dalle parti.
Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 in riferimento alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adìto che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così procedendo e statuendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la predetta questione (cfr. Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n. 5354). Tale principio è stato ribadito anche in riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e con specifico riguardo all’ordinanza con cui, come nella specie, il giudice si sia limitato ad una sommaria delibazione della questione di competenza,
quale presupposto per la decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28/09/2020, n. 20357; Cass., Sez. VI, 15/06/2006, n. 13765) o per la sospensione della stessa (cfr. Cass., Sez. VI, 13/11/2015, n. 23309): in proposito, è stata posta in risalto la natura strumentale e provvisoria dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., i quali non comportano alcuna decisione definitiva sulla competenza, a meno che il giudice non abbia proceduto a un’approfondita disamina della relativa questione, pervenendo a un formale esplicito dispositivo di rigetto dell’eccezione, con la coeva adozione di disposizioni per l’ulteriore corso del processo, ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4, e terzo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2005, n. 5410).
L’intervenuta pronuncia di una statuizione specifica e definitiva sulla competenza non può essere desunta, nel caso in esame, neppure dalle altre considerazioni svolte nella motivazione dell’ordinanza impugnata, la cui attinenza alla fondatezza della pretesa azionata ed alla legittimazione dell’opposta non consente in alcun modo di ritenere che il Tribunale abbia inteso pronunciarsi sul merito della controversia, anziché limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: in senso contrario, depone chiaramente il dispositivo del provvedimento, il quale prevede, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione, esclusivamente il rinvio della trattazione della causa e la fissazione del termine per la proposizione della domanda di mediazione. In quanto attinenti al merito, le predette considerazioni non possono d’altronde costituire oggetto di riesame in sede di regolamento di competenza, nell’ambito del quale il potere di controllo spettante a questa Corte è limitato all’individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande e le eccezioni proposte dalle parti, restando esclusa ogni altra questione attinente al merito della controversia (cfr. Cass., Sez. II, 23/05/2017, n. 12890; Cass., Sez. III, 28/03/2006, n. 7075).
Il regolamento delle spese relative alla presente fase processuale resta affidato al Tribunale di Prato, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5/07/2023