Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5147 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14585/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domicilio digitale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME .
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7987/2025, depositata il 28/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di respingere il ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7987/2025 il tribunale di Roma, pronunciando sull’opposizione ex art. 665 c.p.c. proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la competenza per territorio del tribunale di Bari sulla
domanda monitoria della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del saldo concordato con una transazione relativa ad un contratto di servizi finalizzati a rendere fruibile la cessione del credito d’imposta per bonus edilizi.
Il giudice di merito ha evidenziato che la domanda era fondata sull’atto transattivo con cui le parti avevano rimodulato le modalità di pagamento del corrispettivo del contratto ed ha escluso che la clausola di deroga alla competenza per territorio in favore del tribunale di Roma contenuta nel contratto di servizi fosse invocabile anche per l’adempimento della transazione.
Avverso la pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c..
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazion e degli artt. 112 c.p.c. e 1231 c.c., per aver il tribunale affermato che la domanda era fondata sullo scambio di email con cui era stato perfezionato l’accordo transattivo per il pagamento del residuo corrispettivo, pur essendo chiaramente evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo che la società aveva inteso ottenere il pagamento sulla base del contratto che conteneva la clausola di deroga alla competenza territoriale, mentre la transazione, con cui era stata concordata una riduzione del dovuto, era stata evocata ai soli fini della prova del reale ammontare del credito e costituiva una mera integrazione o una modifica accessoria del quantum dell’obbligazione principale, priva di carattere novativo del contratto di servizi.
Si evidenzia che la ricorrente sia era riservata di precisare ed ampliare le domande volendo ottenere il pagamento integrale del corrispettivo e il risarcimento del danno.
2.1 Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione nel quale questa Corte non è vincolata ai motivi
formulati dalle parti ma, dovendo statuire sulla competenza, deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenza e , quindi, anche il rispetto dell’art. 38 , comma terzo, c.p.c. , riguardo alla rituale proposizione dell’eccezione di incompetenza (Cass. 17311/2018; Cass. 11192/2010; Cass. 9783/2009).
Va osservato, a tal fine, che la clausola di deroga di cui all’art. 11 del contratto di servizi del 22.10.2010 è così formulata:
‘ Le parti si impegnano a esperire ogni possibile tentativo di definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del Contratto. Nel caso in cui non sia possibile definire bonariamente la controversia insorta, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente per la risoluzione di ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto.
In mancanza di un’ inequivoca manifestazione di volontà delle parti volta a devolvere ad un dato ufficio giudiziario il potere di definire la lite con esclusione di ogni altro ufficio, tale foro convenzionale deve considerarsi non esclusivo (Cass. 33203/2024; Cass. 5817/2024), sicché, oltre al foro elettivo, concorrevano il foro generale delle persone giuridiche e i fori alternativi per le cause di obbligazione.
Analogo concorso tra fori generali e quelli alternativi era operante per la transazione, che non conteneva alcuna deroga alla competenza.
2.2. L’opponente aveva contestato la competenza territoriale solo in relazione alla sede della società convenuta (Bari), per cui l’eccezione era incompleta.
L ‘art. 38 c.p.c. impone al convenuto l’onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri concorrenti, ad eccezione nei casi in cui si è in presenza di un foro esclusivo o dei casi in cui l’attore abbia esplicitamente affermato di volersi
valere di un dato foro, indicandolo come unico idoneo a radicare la competenza (Cass. 5817/2024; Cass. 16284/2019), occorrendo osservare in proposito che nel ricorso monitorio era menzionato l’art. 11 del contratto di servizi contenente l’elezione del foro di Roma, senza indicare detto foro come l’unico idoneo a radicare la competenza, sicché l’opponente era tenuta ad articolare l’eccezione in modo completo .
Non essendo contestati anche il foro del contratto e del pagamento, la causa resta radicata presso il tribunale di Roma in base ai criteri di collegamento non contestati , dovendo ritenersi l’eccezione come non proposta (Cass. 24903/20025; Cass. 21769/2016; Cass. 22510/2016; Cass. 20597/2018; Cass. 31121/2024).
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di competenza del tribunale di Roma e con riassunzione nel termine di legge.
Spese all’esito.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Roma dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese del proposto regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13/01/2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME