Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto: regolamento competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21910/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO. -RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Lecce, INDIRIZZO.
-RESISTENTE-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare che, ai sensi dell’art. 39, comma secondo, c.p.c., la domanda posta a fondamento del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposta da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Lecce nel procedimento RG.N. 3411/2023, volta far accertare la causa di infiltrazioni di acqua all’immobile
dell’attuale resistente, è contenuta in quella di cui al giudizio di secondo grado n. 901/2018, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, avente ad oggetto una causa successoria riguardante la devoluzione testamentaria degli immobili interessati dalle infiltrazioni;
-che NOME COGNOME ha depositato memoria di costituzione e successiva memoria illustrativa, con cui ha chiesto di tener conto che il presente ricorso costituisce la reiterazione di analoga impugnativa -proposta ugualmente da NOME COGNOME – scaturita dalla pendenza di due distinti procedimenti per accertamento tecnico preventivo, di cui l’uno dichiarato estinto;
-che il regolamento risulta proposto con riferimento ad un giudizio di istruzione preventiva, benché con ordinanza di legittimità n. 37584/2022, resa tra le stesse parti, analoga impugnativa fosse stata già dichiarata inammissibile, dovendo comunque ribadirsi che né la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento per l’adozione di provvedimenti d’urgenza o di istruzione preventiva, essendo quest’ultimo insuscettibile di dar luogo al giudi cato ed essendo l’introduzione del relativo giudizio di merito solo eventuale (Cass. 37584/2022; Cass. su 7337/1996);
-che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile (non potendosi accedere alla richiesta di estinzione ‘ per eventuale rinuncia’ , formulata, in modo del tutto irrituale, da NOME COGNOME nella memoria difensiva) con aggravio delle spese e con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per l’ingiustificata e negligente reiterazione dell’impugnazione;
-che deve darsi atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 6000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione