Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
R.G.N. 13046/23
C.C. 20/2/2024
Regolamento di competenza -Incompetenza per valore -Giudice di Pace
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Foggia, INDIRIZZO, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo direttore generale e procuratore speciale COGNOME NOME, in forza di procura rilasciata per scrittura privata autenticata del 24 luglio 2019, rep. n. 37.960, racc. n. 22.874, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 6 giugno 2023, comunicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza;
letta la memoria illustrativa depositata dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380 -ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2022, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Giudice di Pace di Roma, la RAGIONE_SOCIALE per sentire condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo in favore della NOME -della complessiva somma di euro 3.438,68 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e -in favore del COGNOME -della complessiva somma di euro 757,87 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Gli attori esponevano: – che avevano rispettivamente stipulato in data 3 agosto 2017 e in data 4 agosto 2015, con la RAGIONE_SOCIALE, contratti di finanziamento contro cessione del quinto per l’erogazione delle somme di euro 38.286,31 e di euro 9.503,26; –
che avevano estinto anticipatamente i finanziamenti ottenuti, sicché avrebbero avuto diritto a ripetere la quota parte incassata dalla RAGIONE_SOCIALE al momento della conclusione dei contratti di finanziamento per commissioni bancarie e di intermediazione nonché per spese di istruttoria e di assicurazione.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale preliminarmente eccepiva l’incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate.
-Con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice di Pace di Roma dichiarava la sua incompetenza per valore, sostenendo che l’accertamento in ordine alla legittimità degli importi richiesti dagli attori implicava la disamina degli interi rapporti obbligatori presupposti, in forza dei contratti di finanziamento stipulati, ai fini della verifica della validità e legittimità delle disposizioni contrattuali che stabilivano la non rimborsabilità dei costi anticipati, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, valori che superavano i limiti di competenza per valore del giudice di pace ex art. 7 c.p.c.
-Avverso l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza per valore hanno proposto regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo, NOME e NOME.
Ha resistito, con apposita memoria, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
-Con atto del 3 agosto 2023 i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del regolamento di competenza.
-Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale presso questa Corte.
Ha depositato memoria illustrativa la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente si rileva che, benché l’atto di rinuncia evochi nell’epigrafe la procura speciale in calce, nessun mandato a rinunciare è stato depositato dai ricorrenti.
Sicché, in difetto di alcun potere di rinuncia conferito con la procura speciale in calce al ricorso per regolamento, tale rinuncia deve ritenersi inefficace, conformemente alle richieste della Procura generale.
La rinuncia, pur tempestiva ex art. 390, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020, Sez. 6-3, Ordinanza n. 30253 del 30/12/2011), non è infatti sottoscritta dalle parti ma dal solo difensore, che non risulta munito di mandato speciale a tale effetto ex art. 390, secondo comma, c.p.c., trattandosi di atto dispositivo del processo riservato alla parte e per il quale il difensore non ha il potere di rappresentanza tranne che sia munito di procura speciale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19648 del 07/10/2005; Sez. 1, Ordinanza n. 57 del 06/02/1979).
2. -Tanto premesso, con l’unico motivo svolto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c. ( recte dell’art. 42 c.p.c.), la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., per avere il Giudice di Pace dichiarato la sua incompetenza per valore nonostante, ai fini della determinazione del valore della causa, dovesse farsi riferimento a quanto prospettato dalle parti nell’atto introduttivo del giudizio, prendendo in considerazione l’importo della pretesa azionata,
ossia avendo riguardo all’oggetto della domanda e non all’oggetto dell’indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della domanda medesima.
Sicché, avuto riguardo al valore del giudizio in ragione della posizione assunta dai ricorrenti, rispettivamente per gli importi pretesi -a titolo di ripetizione verso l’intermediario di euro 3.438,68 ed euro 757,87, si sarebbe radicata la competenza per valore del giudice adito, ai sensi dell’art. 7 c.p.c.
2.1. -Il ricorso è inammissibile.
Infatti, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., le disposizioni sul regolamento necessario e facoltativo di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 23062 del 26/09/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 20324 del 04/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6617 del 05/04/2004), quanto ai provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza (come nel caso di specie), la cui decisione è impugnabile con l’appello.
É invece impugnabile con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, allo scopo di consentire alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27994 del 23/11/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 16700 del
23/07/2014; Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008), ipotesi che non riguarda la fattispecie in esame.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese e i compensi di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.050,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda