Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30728 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25330/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 3124/2019 depositata il 27/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dell’importo di € 28.915,98 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di RAGIONE_SOCIALE, fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE
Nelle more del giudizio di primo grado, il procuratore dell’opponente (« il procuratore di parte attrice ») ha dichiarato all’udienza del 19 febbraio 2015 l’intervenuta ammissione della società debitrice all’Amministrazione straordinaria e ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo, istanza di interruzione che è stata respinta dal giudice. Successivamente, è stato dato atto, nel corso del giudizio di primo grado, della cessazione dell’esercizio dell’impresa ex art. 73 d. lgs. n. 270/1999.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, in forza di quanto previsto dall’accordo transattivo del l’ 1 – 2 dicembre 2011, avente portata novativa, che contemplava una deroga convenzionale alla competenza per territorio.
Ha proposto appello il creditore opposto, deducendo -per quanto qui rileva -la perdita della capacità processuale dell’opponente , in quanto ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 2 d.l. n. 347/2003, relativamente alla quale era stata dichiarata la cessazione dall’esercizio dell’impresa ex art. 73 d. lgs. n. 270/1999 , senza che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio.
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello del creditore, avendo il giudice di primo grado revocato il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito, mediante sentenza avverso la quale può essere proposto il solo regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.
Propone ricorso per cassazione l’incorporante del creditore, già creditore opposto, affidato a un unico motivo; la procedura intimata non si è costituita in giudizio. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire nel termine di legge le proprie conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e ss., 341, 354, 299, 300, 161 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 2, comma 2, l. n. 39/2004, nonché dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia dell’ interruzione da parte del primo giudice. Osserva parte ricorrente -riepilogando la vicenda processuale – che il creditore opposto è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 d.l. n. 347/2003 ed è stato dichiarato insolvente con sentenza del Tribunale di Roma in data 18 luglio 2013. L ‘istanza di interruzione del processo è stata formulata all’ud ienza del 19 febbraio 2015 dal procuratore dell’opponente ed è stata rigettata dal tribunale con ordinanza in pari data (all. doc. E), sul presupposto della natura conservativa della procedura di amministrazione straordinaria. Osserva il ricorrente che, con decreto in data 22-23 ottobre 2015, è stata dichiarata la cessazione dall’esercizio dell’impresa ex art. 73 d. lgs. n. 270/1999, così facendo venir meno l’efficacia conservativa dell’amministrazione straordinaria; tanto che, con le memorie di replica, entrambe le parti
avevano insistito per l’ interruzione del processo, istanza nuovamente disattesa dal giudice di primo grado, che ha dichiarato l’incompetenza per territorio .
Deduce, in proposito, parte ricorrente che alla procedura di amministrazione straordinaria si applica l’art. 43, terzo comma, l. fall., quale norma generale della disciplina concorsuale, atteso lo spossessamento del debitore per effetto della nomina del commissario straordinario. Allega che la mancata interruzione del processo comporta la nullità della sentenza di primo grado, introducendo nella decisione un vizio processuale pregiudiziale alla pronuncia sulla competenza, impugnabile con l’appello .
Deduce, ulteriormente, la nullità della sentenza in quanto il rilievo della questione pregiudiziale da parte del giudice dell’impugnazione avrebbe comportato la traslazione della controversia dal giudice ordinario al giudice fallimentare per motivi di rito (« la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare attiene al rito e non la competenza territoriale »).
Il ricorso è infondato. È corretto affermare che, in caso di nullità processuali che incidano sulla costituzione del rapporto processuale, queste devono essere esaminate preventivamente e prima di quella concernente la competenza (Cass., n. 7055/2020; Cass., n. 3134/2024). E lo è specificamente la questione relativa alla riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, essendo la cognizione della controversia, incluso il profilo della competenza, subordinata alla verifica della condizione processuale che il processo sia entrato preventivamente in fase di quiescenza e ne sia poi correttamente uscito (Cass., n. 14607/2020).
Sotto questo profilo, si condividono le considerazioni del Pubblico Ministero. Le questioni che attengono alla integrità del contraddittorio sono pregiudiziali rispetto alla questione sulla competenza e tra queste rientrano le cause che colpiscono la parte
e che provocano l’interruzione del processo secondo il diritto processuale comune ex art. 299 cod. proc. civ. (Cass., n. 11300/2023).
A fortiori, questa pregiudizialità opera in caso di interruzione conseguente al l’ apertura della procedura concorsuale liquidatoria, salva la decorrenza del termine per la riassunzione dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass., Sez. U., n. 12154/2021; Cass., n. 22714/2025).
Senonché, avutasi la pronuncia sulla competenza, la questione non riguarda più l’interrogativo se l’interruzione del processo sia pregiudiziale rispetto alla competenza, ma quale sia lo strumento per impugnare una pronuncia giudiziale che abbia dichiarato l’incompetenza (in questo caso per territorio) rigettando, implicitamente o esplicitamente, le questioni pregiudiziali di rito, quali l’omessa dichiarazione di interruzione del processo.
Le pronunce che statuiscono solo sulla competenza vanno impugnate con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. (Cass., n. 33443/2019; Cass., n. 17025/2017; Cass., n. 9268/2015), ancorché pronunciate in grado di appello (Cass., n. 5516/2020).
Il regolamento di competenza costituisce, pertanto, strumento di impugnazione esclusivo delle pronunce che attengano alla sola competenza. Tale strumento copre (e si estende) anche al l’esame delle questioni pregiudiziali di rito specificamente incidenti sul l’ammissibilità (e sulla tempestività) del l’eccezione di incompetenza del giudice (Cass., Sez. U., n. 21858/2007).
Lo stesso principio deve ritenersi operante ove la decisione sulla competenza abbia comportato, anche implicitamente, la risoluzione di questioni pregiudiziali di rito diverse dalla competenza, come quella relativa all’ interruzione del processo. Sotto questo
25330/2020 R.G.
profilo, è da registrare un ‘ evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, che -originariamente -negava l’esame delle questioni pregiudiziali in sede di regolamento di competenza (Cass., n. 7075/2006; Cass., n. 15019/2008; Cass. n. 9754/2010; Cass., n. 15996/2011), rifluendo tutte le questioni diverse dalla competenza nelle questioni di merito (estranee alla competenza), deducibili con l’appello (Cass., n. 21507/2013). Questa oramai superata interpretazione aderisce alla impostazione secondo cui lo strumento di impugnazione da adottare è funzionale al vizio denunciato, per cui il regolamento necessario di competenza va riservato in via restrittiva alle sole questioni relative alla competenza.
L’applicazione restrittiva del regolamento necessario di competenza alle sole questioni che abbiano condotto alla decisione sulla competenza del giudice adito è stata -come detto – superata, ritenendosi che le questioni pregiudiziali di rito rispetto alla competenza devono essere dedotte con il ricorso per regolamento di competenza, ove la parte ricorrente evidenzi che detta violazione abbia avuto un effetto sulla decisione (per riferimenti Cass., n. 14245/2016).
Questa interpretazione, cioè, aderisce alla diversa impostazione dottrinale, secondo cui non è il tipo di vizio a indirizzare lo strumento impugnatorio, bensì la pronuncia adottata (competenza) e considera proponibile il regolamento di competenza avverso la pronuncia sulla competenza – che abbia assorbito (o implicitamente rigettato) questioni preliminari alla stessa -ove il ricorrente abbia fondatamente prospettato che tali questioni abbiano avuto incidenza sulla pronuncia di incompetenza.
La più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte ha imboccato questa direzione, consentendo la proposizione del regolamento necessario di competenza avverso le pronunce sulla competenza ove vengono dedotte questioni pregiudiziali alla
pronuncia sulla competenza (Cass., n. 7055/2020, cit.), indipendentemente dal fatto che la parte deduca o prospetti elementi in tal senso, purché si tratti di statuizioni che incidano sulla pronuncia di incompetenza (Cass., n. 563/2007; Cass., n. 15958/2018), come nel caso delle questioni che attengono alla integrità del contraddittorio.
Tale interpretazione, secondo cui è la tipologia di pronuncia adottata dal giudice che indirizza l’impugnazione e non la tipologia di vizio dedotto dalla parte, va tenuta ferma, in quanto semplifica la scelta dello strumento impugnatorio in funzione di quella che è la statuizione giudiziale impugnata, anziché verificare volta per volta quale è il vizio sotteso che viene censurato.
Nella direzione dell’ interpretazione estensiva dell’utilizzo del regolamento di competenza va quella giurisprudenza che ammette il regolamento necessario di competenza anche in un caso speculare, ossia nei confronti del provvedimento che abbia respinto l’istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 21763/2021; Cass., n . 27958/2013) e che, al contrario, abbia comportato un caso abnorme di quiescenza del processo.
Nel caso concreto si discuteva dell’eccezione di interruzione del processo per ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria. Va enunciato il seguente principio di diritto:
« E’ impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. la decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abba respinto l’eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all’amministrazione s traordinaria, trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata -e respinta – ai soli fini della pronuncia di competenza».
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, ritenendo inammissibile l’appello proposto in luogo del regolamento necessario di competenza. Il ricorso va pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Consigliere COGNOME.
NOME NOME‘COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME