Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1496 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1496 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con ordinanza del 17 settembre 2025, comunicata alle parti il 19 settembre 2025, nel procedimento iscritto al n. 310/2024, promosso da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
Comune di Maruggio, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, con le quali si chiede che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale ordinario di Taranto e dia i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al suddetto giudice.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, comproprietari di un immobile sito nel Comune di Maruggio (TA), alla INDIRIZZO, angolo INDIRIZZO, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Taranto il Comune di Maruggio al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’errata esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto stradale compreso tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, prolungamento INDIRIZZO, effettuati nell’anno 2014 su una porzione di territorio classificata di alta pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. vigente;
dedussero a fondamento che, a seguito della cattiva esecuzione dell’opera pubblica, il loro immobile era stato periodicamente interessato da ingenti allagamenti e che il Comune convenuto aveva disatteso le prescrizioni idrogeologiche, geologiche, idrauliche e paesaggistiche necessarie; lamentarono che il sistema stradale era stato realizzato con pendenze e quote errate, privo di marciapiedi idonei ad arginare le pareti perimetrali della loro abitazione, e che il tappetino e il binder bituminoso della sede stradale poggiavano su uno strato di limo impermeabile, non consentendo l’assorbimento naturale dell’acqua piovana;
esteso il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, chiamato in causa dal Comune in quanto titolare della omonima ditta esecutrice dei lavori, e della RAGIONE_SOCIALE, anch’essa chiamata in causa dal Comune, nonché della RAGIONE_SOCIALE, a sua volta chiamata in
causa dalla RAGIONE_SOCIALE per esserne eventualmente manlevata, l’adito Tribunale, con ordinanza del 21 novembre 2023, dichiarò la propria incompetenza per materia e rimise la causa davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, ritenendo che la controversia vertesse su questioni inerenti al rispetto delle prescrizioni idrogeologiche, idrauliche e geologiche nell’esecuzione dell’opera pubblica ;
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 17 settembre 2025, comunicata alle parti il successivo 19 settembre, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che erroneamente il predetto giudice ordinario avesse declinato la propria competenza, considerato che, nella specie, non veniva in discussione il governo delle acque pubbliche, vertendosi esclusivamente in materia di realizzazione di opere edili;
ha in tal senso richiamato il principio secondo cui « per il disposto dell’art. 1 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono acque pubbliche solo le acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse; non rientrano pertanto, nella nozione di acque pubbliche e non comportano conseguentemente la competenza del tribunale delle acque i liquami di fogna e le acque meteoriche che, ristagnando in un’area urbana, non sono suscettibili di utilizzazioni pubbliche (quali la produzione di energia elettrica, l’irrigazione, la bonifica e la pesca) » (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13899 del 20/05/2024);
NOME COGNOME, nel termine di cui all’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., ha depositato scrittura difensiva e ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Taranto, condividendo le considerazioni svolte dal T.R.A.P. di Napoli;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
il P .M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Taranto;
considerato che:
l’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile, sotto un duplice profilo;
lo è anzitutto perché tardivamente proposta al di là del termine fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.;
questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare, e va qui ribadito, che il regolamento di competenza d’ufficio da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (così Cass. n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646 -01, che, in applicazione di detto principio, ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con ” salvezza dei diritti di prima udienza “);
nel caso di specie si ricava da quanto esposto nell’ordinanza e dagli atti e verbali del fascicolo di merito la seguente cronologia degli eventi:
─ 2 aprile 2024, prima udienza successiva alla riassunzione, celebrata nelle forme di cui all’art. 127 -ter c.p.c.: con provvedimento reso a verbale il giudice designato, preso atto delle note depositate
dalle parti e « ritenuta l’opportunità di rimettere la causa in decisione, allo scopo di valutare la questione relativa alla competenza dell’adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche », rinvia la causa « per le conclusioni » al 1° ottobre 2024;
─ 1° ottobre 2024 (udienza a trattazione scritta, fissata per la precisazione delle conclusioni): dato atto delle note depositate dalle parti, il consigliere delegato rimette le parti davanti al Collegio per la discussione fissando l’udienza del 10 settembre 2025;
─ con decreto del 9 luglio 2025 il Collegio dispone che le udienze collegiali dei processi iscritti nel ruolo generale degli affari civili contenziosi del Tribunale siano sostituite dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ;
─ l’udienza di discussione viene poi tenuta , in modalità cartolare’, il 17 settembre 2025 all’esito della quale, a scioglimento di riserva, il Collegio emette l’ordinanza che solleva il conflitto;
in un tale sviluppo procedimentale, prolungatosi per un anno e cinque mesi, il potere di sollevare conflitto di competenza deve ritenersi consumato, non essendo nel dominio del giudice di procrastinarn e l’esercizio ;
ad evitare il maturare di tale preclusione il giudice, già in prima udienza, avrebbe potuto e dovuto almeno riservarsi espressamente l’esercizio del potere di cui all’art. 45 c.p.c. , cosa che non fu fatta, né può ritenersi implicata dalla mera necessità di « valutare la questione di competenza »;
va considerato che l’istituto della riserva del provvedere può essere funzionale sia soltanto all’esigenza del giudice di motivare la decisione che abbia già immaginato di adottare su una questione, sia all’esigenza stessa di decidere su di essa e, dunque, di adottarla o meno e solo nel primo caso di gradatamente motivare: tanto evidenzia che, attesa l’oggettiva ambiguità della riserva, allorquando il giudice vi ricorra e, dunque, si riservi una decisione su questioni
che, come l’elevazione del conflitto, erano anche decidibili in udienza, il trasferimento alla fase di riserva del decidere del giudice che avrebbe potuto manifestarsi nell’udienza, richiede che il potere di decidere sulla questione che avrebbe dovuto rilevarsi e decidere in udienza, nella specie quella ex art. 183 c.p.c., debba essere oggetto di riserva espressa, perché solo così è garantita la conservazione del potere, altrimenti risolvendosi la riserva in un modo surrettizio per procrastinare l’operare della preclusione del potere (v. Cass. 02/08/2024, n. 21807, e, più recentemente, in termini, in fattispecie similare, Cass. n. 17985 del 02/07/2025);
peraltro, nemmeno alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni (evidentemente anche quelle di merito) le ragioni del rinvio ad udienza di discussione manifestarono in alcun modo il riferimento al potere di sollevare conflitto;
come detto, peraltro, concorre nella specie altra autonoma ragione di inammissibilità del regolamento;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728 del 19/01/2015);
la questione controversa se il giudice ad quem , avanti il quale il giudizio venga riassunto, possa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel caso in cui ravvisi l’errore del giudice a quo che si era dichiarato incompetente ratione materiae , è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando il principio di diritto secondo cui « è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 49, comma secondo, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris (o per territorio) non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo »;
in sostanza, aderendo all’orientamento maggioritario seguito anche dal precedente di Cass. Sez. U. n. 21582 del 19/10/2011, le Sezioni Unite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che « lo scopo della norma è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris»; con la conseguenza che « l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest’ultimo si ritenga a sua volta
incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris : in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa »;
nella specie, il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridico la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal Tribunale di Taranto, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato la competenza ratione materiae del giudice specializzato, nel coinvolgimento di un interesse pubblico alla disciplina del regime delle acque -sotterranee o superficiali- intese come « risorsa naturale limitata » e, dunque, nel coinvolgimento di scelte rimesse alle Amministrazioni competenti inerenti alla progettazione di opere idrauliche ai fini dell’utilizzo delle acque appartenenti al demanio idrico, sicché la controversia rientra nella competenza del Giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. Cass. n. 2656 del 22/02/2012; n. 14883 del 05/09/2012);
le acque piovane non rientrano, pertanto, nel novero delle acque pubbliche elencate nell’art. 1 T.U. acque (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175), potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e
meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all’impiego per usi umani (cfr. già Cass. n. 1725 del 12/04/1978; dopo la introduzione della legge n. 36 del 1994 cfr. Cass. n. 674 del 26/01/1999; n. 2899 del 14/02/2004; n. 14883 del 05/09/2012; n. 19575 del 09/11/2012; n. 5261 del 01/03/2017);
tuttavia alla pars destruens , volta a contestare l ‘ indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, l’ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo giudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla controversia presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio;
in base ai detti principi perché possa accogliersi il regolamento di competenza d’ufficio, con la conseguente dichiarazione della competenza del primo giudice (che aveva erroneamente declinato la propria competenza) o di un terzo, non basta riconoscere l’insussistenza di ragioni di competenza per materia in capo al secondo giudice che solleva il regolamento d’ufficio, ma occorre anche che siano indicate e si ritengano effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza, ratione materiae , in capo al primo giudice ovvero al giudice terzo indicato come competente;
nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta, dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio, con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento
davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato (v. in casi analoghi Cass. 02/08/2023, n. 23557 e, ancor più di recente, la già citata Cass. n. 17985 del 2025; v. anche Cass. n. 7529 del 21/03/2025 e ivi altri richiami);
anche nel caso in esame, dunque, l’eventuale accoglimento del regolamento determinerebbe l’effetto (contrastato dal ricordato arresto delle Sezioni Unite) di radicare per mere ragioni di valore, contro la ratio e la voluntas legis , la competenza su giudice diverso da quello avanti al quale la causa era stata comunque riassunta;
il regolamento di competenza d’ufficio deve in definitiva essere dichiarato inammissibile;
la causa andrà conseguentemente riassunta avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME