Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15740-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2022 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 16/02/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Camerino, chiedendo il regolamento dei confini tra le rispettive proprietà dell’attore e delle convenute e la condanna delle seconde a rimuovere la recinzione metallica posta in essere e a rilasciare la porzione occupata senza titolo.
Nella resistenza delle convenute il Tribunale, con sentenza n. 63/2016, accoglieva la domanda, regolando il confine sulla base delle conclusioni del C.T.U. e condannando le convenute al rilascio della porzione da esse occupata.
Con la sentenza impugnata, n. 200/2022, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame interposto dalle odierne ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato funditus i motivi di gravame, adottando una motivazione articolata in formule di stile.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente apprezzato le circostanze di fatto, pur in presenza di profili di mancata contestazione, da parte del COGNOME, delle deduzioni formulate dalle originarie convenute.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione ed omessa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato una incertezza del confine, pur in presenza di una linea di coltivazione riconosciuta, documentata e non contestata tra le parti.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente si duole dell’omesso esame di fatto decisivo e denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione dell’art. 185 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che il Tribunale, dopo aver formulato una proposta conciliativa che era stata accettata dall’odierna parte ricorrente, aveva poi emesso una sentenza di contenuto notevolmente diverso dalla predetta proposta, in violazione del disposto della richiamata norma di cui all’art. 185 bis c.p.c.
Con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62 c.p.c. e 950 c.c. e la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la documentazione storica e fotografica allegata agli atti del giudizio di merito.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso la statuizione di regolamento dei confini, accoglimento della domanda di rilascio di porzione di terreno occupato e riduzione in pristino dei luoghi mediante rimozione di recinzione metallica con pali in cemento (doppia conforme).
Cinque motivi : tutti inammissibili, o comunque manifestamente infondati, per diversi e concorrenti motivi. In primo luogo, poiché si configura una ipotesi di c.d. doppia conforme -avendo la Corte di Appello rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti per le spesse ragioni già indicate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata- è preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., la possibilità di proporre, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi.
Inoltre, le doglianze proposte dal ricorrente invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte Distrettuale, estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto che il confine fosse incerto, recependo, sul punto, le conclusioni della C.T.U. esperita in prime cure, il quale aveva individuato il confine sulla scorta delle risultanze catastali, coerenti con l’unico termine lapideo riscontrato in loco. Ha poi aggiunto che la prova testimoniale non aveva fornito alcun elemento ulteriore a sostegno della certezza del confine, ed è quindi pervenuta, sulla base di una interpretazione non implausibile delle risultanze istruttorie, all’ individuazione dei confini tra i fondi ed
all’accoglimento della domanda di rilascio e ripristino dell’area occupata dall’odierno ricorrente’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva,
cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda