Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24909/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI TORINO n. 2038/2019, depositata il 27/12/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proprietario di un immobile composto da porzione di villetta con accesso attraverso un piccolo cancello e un vialetto, promuoveva azione di regolamento di confini innanzi al Tribunale di Alessandria, evocando in giudizio il proprietario del fondo confinante, NOME COGNOME
Chiedeva l’attore di accertare che risultassero compresi, all’interno della sua proprietà, sia il cancelletto di accesso all’abitazione, sia il vialetto che ad essa conduce; chiedeva, inoltre, l’apposizione di manufatti diretti a delimitare la proprietà in corrispondenza del confine, non ché l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio , attraverso il cancelletto di cui si tratta, a favore del fondo confinante di proprietà COGNOME.
Esponeva l’attore di aver acquistato l’immobile giusta decreto di trasferimento del Tribunale di Genova in data 04.01.2003, mentre il terreno confinante era stato acquistato da NOME COGNOME con decreto di trasferimento del Tribunale di Genova del 19.10.2011. Entrambi i decreti di trasferimento traevano origine da una causa di divisione iniziata innanzi al Tribunale di Genova, proposta dai precedenti proprietari di un unico compendio immobiliare; nell’ambito di detta causa, era stata svolta una CTU nel gennaio 2008, alla quale i predetti decreti di trasferimento avevano espressamente fatto riferimento in ordine alla precisa individuazione dei lotti e degli immobili in essi ricompresi.
1.1. Il Tribunale di Alessandria, avvalendosi delle risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio promosso dal COGNOME, accertava che il cancelletto di accesso e una porzione del vialetto ricadevano all’interno della proprietà del convenuto COGNOME.
La sentenza di primo grado veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Torino , che -con sentenza n. 2038/2019 – rigettava il gravame così argomentando, per quanto ancora di interesse:
dalla documentazione prodotta in atti risultava che l’elaborato del geometra COGNOME del 2008 aveva fatto riferimento alle mappe catastali ai fini dell’individuazione dei beni;
l’espletamento di nuova CTU ai fini dell’accertamento della linea di confine richiesto dal COGNOME aveva correttamente rideterminato la linea di demarcazione tra i fondi confinanti.
Nelle more del giudizio d’appello, NOME COGNOME aveva promosso una vittoriosa azione possessoria, corredata da CTU, nei riguardi del COGNOME, sul presupposto (contestato dall’attore) dell’esistenza di un passaggio ultrannuale esercitato dalla controparte attraverso il cancelletto di cui sopra, al fine di accedere al fondo di sua proprietà.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia la palese contraddittorietà ed erroneità della pronuncia laddove non riconosce che la casa e il terreno acquistato da NOME fossero perfettamente identificati con via e numero civico, come risulta dalla motivazione della
sentenza resa dal giudice di prime cure e, in precedenza, anche dalla relazione peritale redatta nel 2008 nell’ambito del procedimento giudiziale di divisione; così pervenendo al l’errato convincimento per cui non si potesse che privilegiare la misurazione catastale, in assenza di altri elementi idonei alla determinazione dei corretti confini.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto , con riferimento all’art. 950 cod. civ. Sulla base di quanto rilevato nel primo motivo di gravame, ossia l’aver erroneamente trascurato la chiara indicazione toponomastica degli immobili acquistati dal ricorrente, il secondo mezzo di gravame rileva la violazione della norma citata del codice civile, molto chiara nello statuire che il ricorso alle mappe catastali è consentito solo «in assenza di altri elementi».
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché censurano la pronuncia impugnata -sotto i diversi profili della nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e per violazione dell’art. 950 cod. civ. per aver ritenuto corretto l’utilizzo delle mappe catastali nonostante la loro accessorietà.
Essi sono entrambi inammissibili per le ragioni che seguono.
3.1. In disparte l’errata sussunzione nel n. 4) dell’art. 360 cod. proc. civ. di un vizio di motivazione («contraddittorietà» della motivazione), censurabile invece ai sensi e nei limiti (di cui si dirà al punto 4.1.) della nuova formulazione del n. 5) della medesima norma.
3.2. Per la determinazione della consistenza dei beni di cui si tratta, l a Corte d’Appello ha proceduto all ‘e same della relazione peritale cui rimandano i decreti di trasferimento del Tribunale di Genova, peraltro riportandola in sentenza (p. 8, 1° capoverso) e -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente -ha correttamente rilevato che per l’indicazione de l compendio immobiliare acquistato dal COGNOME non
fosse indicato il numero civico, bensì fossero solo riportati i mappali, con ulteriore rinvio alla planimetria e alle fotografie sub «Q» (v. sentenza p. 9, 2° e 3° capoverso). Il giudice d’appello si è, poi, soffermato sull’individuazione dei punti di confine attraverso il confronto tra la planimetria di primo impianto e quella realizzata in primo grado dal CTU (v. sentenza, pp. 10 e 11), apprezzando anche la metodologia di ricerca e di svolgimento dell’incarico prescelta dal quest’ultimo (v. sentenza p. 12, 3° capoverso).
3.3. Esclusa la rilevanza dell’identificazione toponomastica dei due fondi ai fini della rilevazione dei rispettivi confini, la Corte d’Appello ha confermato quanto già dedotto dal giudice di prime cure e dalla CTU del primo grado di giudizio, e cioè che i rispettivi decreti di trasferimento, emessi dal Tribunale di Genova sull’atto di divisione, richiamavano l’elaborato peritale reso nell’ambito della giudizio di divisione del fondo originariamente indiviso, il quale faceva riferimento alle mappe catastali ai fini dell’individuazione dei beni.
Tanto fuga ogni dubbio sia in merito alla lamentata contraddittorietà della motivazione, quanto alla sua apparenza. A tal proposito, è utile ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01).
3.4. In definitiva, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte con riferimento all’art. 950 cod. civ., richiamati nella stessa sentenza (p. 8, ultimo capoverso): «per
l’individuazione della linea di separazione fra proprietà limitrofe, base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali» ( ex multis , di recente: Cass. 2 civ., 04.08.2022, n. 24171; Cass. 2 civ., 01.12.2021, n. 37787; Cass. 2 civ., 23.07.2020, n. 15759; Cass. 6 civ., 05.12.2018, n. 31377; Cass. n. 10501/2013).
Per il resto, le doglianze si traducono in un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, inammissibile in sede di legittimità ove non sussistano – come nel caso di specie -incongruenze logico-giuridiche ( ex multis , di recente: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). Il ricorrente denuncia l’omissione di esame di elementi istruttori assolutamente decisivi per pervenire ad una decisione corretta.
4 .1. Il motivo è inammissibile poiché ricorre l’ipotesi della c.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame , atteso che l’atto di appello è stato notificato il 05.12.2018). Il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per
difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
5. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), con riferimento agli artt. 115 e 132, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata è viziata da assenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta, ritualmente svolta dall’esponente sia nelle conclusioni di primo grado sia in quelle di secondo grado, di ammissione di chiamata a chiarimenti del CTU, ovvero di supplemento di CTU.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, anche in questo caso si rileva un vizio di errata censura, posto che l’omessa pronuncia dovrebbe, semmai, ricadere nel n. 5 dell’art. 360 che però come precisato al punto 4.1. -non è ammissibile nel caso che ci occupa , in quanto ricorre l’ipotesi di doppia conforme.
Preme, comunque, ricordare che l’art. 360, comma 1 n. 5) cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell’esposizione di mere
argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (per tutte: Cass, Sez. 1 – , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022, Rv. 664367 -01).
5.2. Trova, dunque, applicazione il principio per il quale il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza.
Nel caso di specie sono state espletate complessivamente tre CTU: evidentemente la Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente chiare le risultanze peritali dalle quali emerge che il cancelletto di accesso e una porzione del vialetto ricadono all’interno della proprietà COGNOME.
La doglianza, pertanto, sollecita a questa Corte un ‘inammissibile valutazione delle risultanze probatorie.
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di € . 2.800,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. – al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda