Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6886 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17778/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente principale e controricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 759/2020, depositata il 18.3.2020;
udita la relazione svolta, all’udienza del 4.12.2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito l’ AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’importo di € 208. 440,24, in linea capitale, a titolo di corrispettivo per i servizi di gestione condominiale resi nel 2013 e nei primi sei mesi del 2014, riferibili ai posti o box auto acquistati (in diritto di superficie sul suolo di proprietà comunale) da soggetti privati residenti nel Comune di Milano.
Il RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne parzialmente accolta dal tribunale, riducendo a € 183.192 la somma capitale dovuta alla società ricorrente, in ragione dell’importo di € 42 al mese per ciascun posto auto, in luogo dell’importo di € 48,56 al mese oggetto di domanda. A tale decisione pervenne il tribunale ritenendo dovuto alla società il corrispettivo per i servizi di gestione condominiale nella misura fissata in via provvisoria nel regolamento condominiale contrattuale ( e nei singoli rogiti d’acquisto), in mancanza di un successivo accordo per una diversa determinazione.
La sentenza di primo grado venne impugnata dal RAGIONE_SOCIALE e anche la società propose impugnazione incidentale, ma la Corte d’Appello di Milano confermò, nel merito, la decisione di primo grado, accogliendo parzialmente il
gravame del RAGIONE_SOCIALE solo con riguardo alla regolazione delle spese di lite.
Contro la sentenza della corte territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale, ai quali la società ha replicato con apposito controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale ed entrambe le parti private hanno depositato memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale denuncia un vizio di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ulteriormente qualificato come «erronea ricognizione della fattispecie concreta».
La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Milano abbia «omesso di percepire e valutare la rilevanza della particolare natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE », con riferimento al fatto che l’opera era stata realizzata in project financing ex art. 37 -bis della legge n. 109 del 1994. Secondo la società, se il giudice del merito avesse considerato tale «fatto», avrebbe dovuto riconoscere che la fonte del credito vantato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE va ravvisata -non già nel regolamento di RAGIONE_SOCIALE, ma -nella determina dirigenziale con cui il Comune di Milano aveva successivamente approvato il piano economicofinanziario relativo alla realizzazione dell’opera pubblica.
Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 165 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 50 del 2016, art. 115 c.p.c. e artt. 1326 e 2697 c.c.».
La ricorrente sostiene che il carattere vincolante anche per il RAGIONE_SOCIALE ed i condomini del piano economico-finanziario approvato dal Comune troverebbe il suo fondamento nella disposizione del d.lgs. n. 50 del 2016 che si assume violata dalla corte d’appello. Inoltre, la società osserva che, anche a voler ritenere necessario un accordo con il RAGIONE_SOCIALE ed i condomini, tale accordo si sarebbe concluso nei fatti , mediante il pagamento spontaneo, e senza riserve, dei servizi resi negli anni 2009 e 2010.
Il terzo motivo di ricorso principale denuncia un «vizio di motivazione».
La società si duole che la corte territoriale abbia rilevato il carattere non vincolante di un parere favorevole del dirigente comunale sulla quantificazione del corrispettivo per i servizi condominiali, senza considerare che la domanda non era affatto basata su quel documento. Aggiunge che non sarebbe «adeguatamente motivato» anche il rigetto del motivo d’appello proposto contro il diniego della condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata (art. 96, comma 3, c.p.c.).
Infine, con il quarto motivo, la ricorrente principale prospetta una «omessa pronuncia sulla domanda di merito», per tale indicando la richiesta «di verificare il presupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo del quale chiedeva la conferma e, cioè, che l’ammontare delle spese
di gestione ordinaria annue venisse determinato dal Piano Economico Finanziario, cui era ed è demandato il compito di determinare l’equilibrio dell’operazione di Project Financing ».
5. Il ricorso principale è inammissibile.
5.1. Il primo motivo denuncia un vizio di omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), senza farsi carico dell’impedimento dato dalla doppia decisione conforme nei due gradi di merito (art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis , il cui dispositivo rimane comunque in vigore -nonostante l’abrogazione dell’art. 348 -ter -in quanto ora sostanzialmente riprodotto nell’art. 360, comma 4, c.p.c.).
Sotto altro profilo, si deve osservare che la prospettata « particolare natura giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE» non può essere considerata un «fatto», trattandosi di una valutazione, in diritto, su una determinata situazione, e che la pretesa «erronea ricognizione della fattispecie concreta» non ha nulla a che vedere con il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., al quale si fa inopinatamente riferimento (non in rubrica, ma) nella illustrazione di questo primo motivo.
In definitiva, il motivo non descrive un vizio della sentenza che possa essere incanalato in alcuno dei tipi di vizio elencati ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c .
5.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di una norma di diritto (art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016) che non è in alcun modo presa in considerazione nella sentenza impugnata e che, del resto, non può trovare applicazione nella presente controversia, che origina da fatti, atti e contratti risalenti ad epoca ben anteriore alla sua emanazione.
Quanto poi alla possibilità che un accordo per aggiornare il costo dei servizi condominiali sia stato raggiunto per fatti concludenti mediante i pagamenti spontanei dei servizi resi nel 2009 e nel 2010, la ricorrente non precisa sulla base di quale prezzo unitario mensile furono effettuati quei pagamenti. È certamente da escludere che i pagamenti del 2009 e del 2010 tenessero conto di una determina del dirigente comunale che si assume intervenuta solo nel 2013. E poiché i giudici del merito hanno riconosciuto alla società il diritto al pagamento dei servizi in misura corrispondente all’importo di € 42 al mese per posto auto, è chiaro che la società stessa non ha alcun interesse a impugnare la sentenza per sostenere che un accordo si sia concluso su tale minore importo.
Anche il secondo motivo, pertanto, non contiene una pertinente e specifica censura contro la sentenza impugnata.
5.3. Il terzo motivo prospetta un vizio di motivazione, senza tuttavia descrivere -nei suoi connotati caratteristici (v. Cass. S.u. n. 8053/2014) -un’ipotesi di totale assenza di motivazione, unico vizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dopo la riforma del successivo n. 5 ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), che ha escluso la possibilità di ricorrere per cassazione contro una motivazione «insufficiente».
Con riferimento al rigetto del secondo motivo d’appello, nel ricorso la motivazione della sentenza viene esplicitamente definita non adeguata , ovverosia «insufficiente». Ma anche con riguardo alla decisione sulla questione di merito oggetto del primo motivo d’appello, la ricorrente si limita a censurare la
valutazione di uno dei documenti prodotti in giudizio, senza confrontarsi con la motivazione della corte d’appello, che fa leva essenzialmente sul dato sostanziale dell’accordo trasfuso nel regolamento di RAGIONE_SOCIALE, sulla cui natura contrattuale nessuno ha sollevato contestazioni.
5.4. Il quarto motivo di ricorso principale ripropone sostanzialmente il tema (solo) abbozzato nel primo motivo, cercando di vestirlo nei panni di una «omessa pronuncia sulla domanda di merito», indicata come la richiesta di verificare «il presupposto logico-giuridico a base del decreto ingiuntivo».
La ricorrente confonde il rigetto (parziale) della domanda -che può essere contestato, ma in sé non è un vizio della sentenza -con l’omessa pronuncia , che si ha solo quanto il giudice non accoglie e non rigetta una domanda, perché non la prende in considerazione.
È appena il caso di aggiungere che la «domanda», sulla quale i giudici del merito avevano il dovere di pronunciarsi e si sono in effetti pronunciati, aveva ad oggetto l’accertamento di un credito, in una determinata misura, e la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma corrispondente al credito accertato. Le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della domanda sono disattese con la decisione di rigetto della domanda stessa e non si può ipotizzare un vizio di omessa pronuncia che riguardi le singole ragioni disattese.
Il primo motivo di ricorso incidentale è rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », mentre il secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697
c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Si deve preliminarmente rilevare che la complessiva inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale , ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Infatti, il ricorso incidentale è stato notificato il 23.7.2020 e, quindi, tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza avvenuta l’11 .5.2020, data dalla quale iniziò quindi a decorrere il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (da attribuire alla ricorrente, in ragione dell’ine fficacia del ricorso incidentale) e si liquidano in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 4.12.2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME