Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1633 – 2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con cui è domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimata – per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE di LECCE in data 10/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 21910/2023 e la sua dichiarazione di inammissibilità;
letta la memoria del ricorrente;
rilevato che
NOME COGNOME attuale controricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Lecce, INDIRIZZO interessato da forti infiltrazioni derivanti dal piano sovrastante di proprietà di NOME COGNOME ha chiesto al Presidente del Tribunale di Lecce di disporre accertamento tecnico preventivo al fine di constatare lo stato dei luoghi, riscontrare i fenomeni denunciati, verificarne le cause e determinare le opere necessarie ad eliminarli, precisando i costi; il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 3411/2023;
-dinnanzi alla Corte d’appello di Lecce pendeva altro giudizio, iscritto al n. R.G. 901/18, con cui era stata proposta , tra l’altro, domanda di risarcimento danni relativamente al medesimo immobile;
-l’avv. COGNOME resistendo nel giudizio n. 3411/2023, ha eccepito la litispendenza e la continenza tra i due procedimenti;
con ordinanza resa in data 10/11/2023, il Tribunale di Lecce ha respinto l’ eccezione e, in accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ha nominato il consulente tecnico;
-avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce di rigetto dell’eccezione di litispendenza e continenza, NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza, argomentando la sussistenza della litispendenza;
NOME NOME non ha svolto difese;
il Procuratore generale ha chiesto la riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 21910/23 R.G. e la dichiarazione della loro inammissibilità;
considerato che:
il presente giudizio non può essere riunito a quello iscritto al n. 21910/23, perché quest’ultimo è stato originato da un ricorso proposto prima della pronuncia del provvedimento qui impugnato;
il presente ricorso è inammissibile perché, come già rilevato dalle S.U. di questa Corte, il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U, n. 14301 del 20/06/2007);
il principio è stato già ribadito, tra le stesse parti, con ordinanza n. 37584/2022 del 22/9/2022, con cui è stato pure rimarcato che né la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento per l’adozione di provvedimenti d’urgenza o di istruzione preventiva, perché insuscettibili di dar luogo al giudicato e perché l’introduzione del relativo giudizio di merito è soltanto eventuale (Cass. 37584/2022; Cass. su 7337/1996);
l’inammissibilità conseguirebbe comunque dall’essere rivolto il regolamento di competenza avverso provvedimento di rigetto della pronuncia di litispendenza e continenza, atteso che il regolamento è ammissibile solo avverso provvedimento di accoglimento e non già reiettivo della richiesta( sul principio, tra le ultime, la pronuncia 121/24);
non vi è luogo a statuizione sulle spese perché la resistente non ha svolto difese;
dalla dichiarazione di inammissibilità consegue che si debba dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda