Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15818 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 21505/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, con l’avv. NOME COGNOME come da procura rilasciata per il giudizio di merito, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura rilasciata per il giudizio di merito, domicilio digitale come in atti
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 13.9.2024, resa nel procedimento iscritto al N. 3072/2024 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.4.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
con l ‘ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma – nel procedimento N. 3072/24 R.G., avviato dalla RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione al d.i. n. 19239/2023 emesso dal Tribunale di Roma ad istanza di RAGIONE_SOCIALE -ha respinto l’eccezione di incompetenza per valore sollevata da ll’opponente, secondo la quale la competenza sarebbe spettata al Giudice di pace di Roma, stante il valore della controversia (€ 7.739,41), a nulla rilevando che il credito derivasse da un contratto di locazione inter partes ;
avverso detta ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione, sulla scorta di un unico motivo, con cui si invoca il disposto dell’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. ;
resiste con memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
la resistente ha depositato memoria;
Considerato che
il ricorso è inammissibile, in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato, con efficacia decisoria, sulla competenza;
infatti, il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c.;
ebbene, all’ordinanza impugnata non può essere attribuito il significato di avere affermato la competenza ‘ conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione ‘ (così, Cass., Sez. Un., n. 20449/2014, richiamata nella requisitoria del P.G.). Nella specie, la ricorrente non ha considerato che manca nell’ordinanza qualsiasi affermazione che possa evidenziare quello che, nel citato arresto, venne considerato rivelatore della determinazione del giudice di risolvere definitivamente la questione, ossia l’aver previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito;
l ‘ipotesi cui alludono le Sezioni Unite, come fa manifesto l’uso delle parole ‘ inequivocità ‘ ed ‘ incontrovertibilità ‘, è relativa alla manifestazione da parte del giudice dell’una e dell’altra , con espressioni che debbano rivelare tale duplice intentio . Questo accade: a) quando il giudice afferma espressamente che il suo giudizio sulla questione di competenza è definitivo ed incontrovertibile; b) quando lo fa senza nemmeno interrogarsi sulle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, ma
appunto usando espressioni che facciano comprendere quella definitività; c) oppure quando lo fa comunque, sostenendo di non condividere l’insegnamento suddetto circa la necessità dell’invito alla precisazione elle conclusioni;
-al di fuori di queste ipotesi, la decisione sulla competenza è oggettivamente interlocutoria e non è ammissibile il regolamento;
-come già anticipato, dunque, all’ordinanza impugnata non può che attribuirsi una simile natura interlocutoria, donde l’inammissibilità del regolamento;
davvero ad abundantiam , va rilevato che, se il regolamento fosse stato ammissibile, esso sarebbe stato infondato: al contrario dell’isolato precedente richiamato sia dalla ricorrente che anche dal P.G. (Cass. n. 26261/2023), questa Corte ha numerose volte, e anche di recente, con divisibilmente affermato che ‘ In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore) ‘ (Cass. n. 15639/2024; ma v. anche le più risalenti Cass., n. 2471/2002 e Cass. n. 10884/2003);
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente , che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario generale in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile