Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2018/2025 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI, in tutti per legge persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv ocatura generale dello Stato
– controricorrenti –
avverso l ‘ordinanza emessa in data 13 dicembre 2024 dal giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento iscritto al R.G.Es. n. 2016 dell’anno 2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME spiegò opposizione avverso il pignoramento presso terzi in suo danno promosso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la soddisfazione di un credito, di importo complessivamente pari ad euro 378.458,16, causalmente ascritto a imposta IRAP ed imposta unica sulle scommesse sportive;
nell’attiva resistenza delle opposte (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con l’ordinanza in epigrafe l’adito giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, sul rilievo che l’opposizione era stata « proposta erroneamente dinanzi a questo G.E., anziché dinanzi al competente giudice di merito ratione materiae» , dichiarò inammissibile l’opposizione;
avverso detta ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un motivo;
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistono con unitaria memoria;
il P.G. conclude come in epigrafe;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assume la sussistenza della giurisdizione ordinaria per le opposizioni avverso atti di esecuzione forzata (nella specie pignoramento presso terzi) pur se finalizzati al soddisfo di crediti di natura tributaria;
la formulata impugnazione è inammissibile, per plurime ragioni, concorrenti ed autonome;
in primis, perché il regolamento è rivolto avverso una ordinanza resa a chiusura della fase sommaria di un’opposizione esecutiva ;
orbene, per radicato indirizzo della giurisprudenza di nomofilachia, l’ordinanza con cui il giudice dell ‘ esecuzione definisce la fase sommaria,
r.g. n. 2018/2025 Cons. est. NOME COGNOME
quand ‘ anche dichiari illegittimamente inammissibile l’opposizione, è priva del carattere della definitività, sicché non è impugnabile né con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. né con il regolamento di competenza ( ex plurimis , Cass. 03/08/2022, n. 24037; Cass. 20/11/2019, n. 30300; Cass. 17/10/2019, n. 26285; Cass. 24/10/2011, n. 22033), incombendo alla parte, per far valere le sue ragioni, l’onere della instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione originariamente proposta e a prescindere dall’omessa fissazione del relativo termine, in alternativa all’istanza di correzione dell’errore materiale in cui tale omissione consiste ;
in secondo luogo, perché, anche a ravvisare nella criptica motivazione dell’ordinanza gravata (con la quale il giudice esclude per implicito la propria competenza, sul presupposto della sussistenza di quella – evidentemente esclusiva – di altro, non identificato, giudice; e dinanzi alla quale la parte sviluppa questioni relative alla giurisdizione e non alla competenza, pur chiedendo regolarsi quest’ultima) una statuizione di declinatoria di competenza, è consolidato principio di diritto che avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, affermativi o negativi della propria competenza, non è esperibile il regolamento di competenza, né ad istanza di parte (da ultimo, Cass. 22/05/2023, n. 14091; Cass. 01/02/2022, n. 3040), né di ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712);
il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
detta norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636): ma, involgendo una questione di mero rito, con riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile;
p. q. m.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione