Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31476 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 553/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
–
ricorrente principale – contro
COMUNE VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1069/2021, pubblicata il 27/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE locale di RAGIONE_SOCIALE contestava alla RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva servizio di trasporto pubblico non di linea su natante (NCC), su autorizzazione rilasciata da Comune diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE, sei violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, ciascuna delle quali conduceva all’emanazione di altrettante ordinanze-ingiunzioni di pagamento della correlativa sanzione amministrativa.
Le contestazioni avevano ad oggetto tra l’altro: accesso nel territorio comunale senza preventiva comunicazione e pagamento importo d’accesso, nonché ormeggio presso un pontile riservato; transito in centro storico in orari non consentiti per NCC autorizzati da altro Comune, oltre che abbandono di natante incustodito; mancata comunicazione e transito in orari vietati.
La società sanzionata proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che annullava tutte le ordinanze per contrasto tra la normativa comunale e i principi eurounitari di non discriminazione e concorrenza, con compensazione integrale delle spese.
Contro tale sentenza il Comune di RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, deducendo il vizio di mancata precisazione dei parametri normativi violati, di motivazione illogica ed erroneità della pronuncia in relazione sia a profili costituzionali che di diritto dell’Unione, mentre la società appellata resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’esito dell’appello vedeva una conferma solo parziale dell’annullamento delle ordinanze -ingiunzioni, con riferimento al pagamento dell’importo di accesso, per illegittimità della disciplina regolamentare sull’accesso alle acque comunali (art. 1 reg. accesso), reputata lesiva del principio di non discriminazione per eccesso di disparità tra autorizzati locali ed autorizzati esterni. Per contro, il Tribunale rilevava la legittimità delle ulteriori sanzioni relative a soste presso pontili riservati agli autorizzati locali, a circolazioni nel Canal Grande in orari parimenti così riservati, a circolazioni in canali diversi dal Canal Grande. Al fine di tale conferma, il Tribunale valorizzava la giurisprudenza amministrativa che ammetteva restrizioni ragionevoli motivate da interessi generali (sicurezza, tutela ambientale e paesaggistica), purché non si concretasse un onere sproporzionato né un vulnus manifesto al principio di uguaglianza. Rispetto alle questioni di diritto euro-unitario, il giudice di appello richiamava le tutele della concorrenza e del libero mercato nei limiti della loro incidenza effettiva su rapporti privi di elementi
transfrontalieri, affermando come la disciplina nazionale possa essere scrutinata alla luce del diritto sovranazionale solo se la fattispecie concreta presenti un nesso concreto con scambi tra Stati membri, secondo l’evoluzione giurisprudenziale della Cort e di Giustizia.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di un unico motivo.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha formulato ulteriore ricorso successivo e ha proposto controricorso contro l’avverso ricorso principale, contenente anche ricorso incidentale articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo d el ricorso della società sanzionata denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 16, 41, 97, 117, comma 2, lettere e) ed m) Cost.; delle norme eurounitarie direttamente rilevanti (articoli 4, 49, 55, 56, 91, 95, 96, 101, 102 TFUE; regolamenti CE n. 2454/1992, 12/1998, 1073/2009); degli articoli 1, 2, 3 e 8 della legge 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato), oltre all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli articoli 5 e 2 TUE.
Viene impugnata la parte della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in cui è stata ritenuta legittima l ‘ ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 5, dell’ordinanza n. 310/2006, deducendo discriminazione e sproporzionata compressione del principio di concorrenza e di libertà d’impresa fra operatori NCC in ragione dell’ente di rilascio del titolo autorizzativo.
– In memoria il Comune ha rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale sulla scorta della sopravvenuta sentenza delle SU di questa Corte 17541/2023, che ha ravvisato la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, con il quale è stata posticipata fino al 31 dicembre 2016 la
sospensione dell’efficacia delle modifiche della L. 21/1992 introdotte con l’art. 29, comma 1 -quater d.l. n. 207/2008, che ha introdotto, tra l’altro, l’art. 5 -bis.
In particolare, il citato Comune ha allegato idonea documentazione dalla quale è stato possibile evincere l’avvenuto annullamento parziale in autotutela da parte del Comune delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, cioè nelle parti in cui esse hanno sanzionato la violazione dell’art. 5, comma 3 , dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006.
Viceversa lo stesso Comune ha insistito sulla infondatezza del ricorso avversario nella parte in cui esso ha denunciato l’illegittimità dell’ordinanza -ingiunzione n. 10885/2013, ovvero n. 10855/2013: entrambe le numerazioni ricorrono frequentemente in atti con riferimento alla stessa ordinanza del 16/03/2018, concernente la pretesa violazione dell’art. 5 , co. 5, dell’ ord. Comune di RAGIONE_SOCIALE n. 310/2006 per transito di natante gran turismo in Rio Luna.
-Per effetto di tanto, è da dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, mentre è da dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni annullate in via di autotutela da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’ord inanza-ingiunzione n. 10885/2013, essa concerne la violazione del l’art. 5 , co. 5, cit., ove si dispone tra l’altro che alle unità a motore adibite a trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, compreso il conducente, è vietato circolare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Tale violazione riguarda, quindi, anche i natanti NCC con autorizzazione rilasciata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, in quanto accertata in un rio interno, da cui si accede da Bacino San Marco. In effetti, in
primo grado la ricorrente non aveva svolto contestazioni specifiche circa la stazza del proprio natante, la tipologia dell’autorizzazione rilasciata o sulla eventuale indeterminatezza circa la localizzazione dell’illecito addebitato.
Come correttamente è stato osservato dal giudice di appello, è decisiva la considerazione che il divieto si indirizza a tutte le unità a motore con quelle caratteristiche, indipendentemente dall ‘ente di rilascio del titolo autorizzativo, per cui la discriminazione lamentatata dalla ricorrente non sussiste in questo caso.
-Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE va, dunque, rigettato in ordine all’opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018.
-In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, mentre occorre dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle ordinanze-ingiunzioni annullate in via di autotutela da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018.
Alla stregua della natura delle questioni involte dai due ricorsi e delle sopravvenute ragioni che hanno condotto all’esito appena prima specificato, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della RAGIONE_SOCIALE, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle
ordinanze-ingiunzioni annullate in via di autotutela da parte del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigettandolo rispetto all’impugnazione della ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013 del 16/03/2018;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della RAGIONE_SOCIALE, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME