Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
NOME COGNOME
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Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5831/2022 R.G. proposto da:
GLYPH I C.N. NOME COGNOME 142, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE elettiva mente domiciliato GLYPH in ROMA V.LE
-ricorrente-
contro
B.C. M.L. G.D.
F.R. GLYPH I, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nei confronti
M.M. B.M.
-intimati-
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Numero sezionale 3203,2024
GARANTE PER LA PRO TEZIONE DEI DATI N u mprh rgc i scich Ly rale 24797,2024 bata puSlicaione 16,09,2024 elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso GLYPH l’AVVOCATURA GLYPH GENERALE GLYPH DELLO GLYPH STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 2286/2021 depositata il 02/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RI LEVATO CHE
o RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE hanno proposto reclamo al dirigenti della Garante per la B.C. F.R. M.L. G.D. protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la cancellazione eio la distruzione di un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta dal dipendente GLYPH B.M. GLYPH con essi rappresentanti della società, nel contesto di una riunione indetta dalla dirigenza svoltasi diversi anni prima. Tale file era stato prodotto da alt dipendenti della società, RAGIONE_SOCIALE in occasione di udienze relative a procedimenti di lavoro contro la società.
Il Garante ha respinto la richiesta rilevando che le operazioni di trattamento erano state svolte per esclusive finalità d contestazione di addebiti nell’ambito del rapporto di lavoro.
I dirigenti hanno proposto opposizione al Tribunale RAGIONE_SOCIALE di Venezia, che l’ha accolta, dichiarando “l’illegittimità de provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 17.6.2019” e “l’illiceità dei trattamenti” posti in esse
da B.M C.N. M.M. l; per l’effetto ha ordinato ai convenuti “la cancellazione e/o distruzione del file audio” in questione e “la notificazione di tali misure ad altri ulteriori eventua
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limm r c igrIt.692r , – ..
destinatari dello stesso, ex art. 58, comma 2, letter 9h. Data p u CobkcVzi o n e 16,09,2024 UE n. 2016/679″ e ha infine comminato a COGNOME e Manente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 58, comma 2, lettera i), e dello stesso GDPR nella misura di 5.000,00 euro ciascuno.
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Il Tribunale ha rilevato che il file audio conteneva la registrazione di una riunione tenutasi il 25 novembre 2016 per risolvere “alcune difficoltà organizzative interne all’azienda” eseguita senza che al momento vi fossero esigenze difensive dell’autore della registrazione A B.M. II; e ha poi rilevato che era pacifico che la registrazione fosse stata conservata e ceduta a colleghi RAGIONE_SOCIALE per essere prodotta a distanza di anni nelle rispettive cause di lavoro contro la stessa azienda; ha quindi concluso che, sebbene esistente un contenzioso dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE> con l’azienda, il trattamento dei dati era comunque avvenuto in violazione dei principi di cui all’art. 5 GDPR.
Contro la predetta sentenza C.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a RAGIONE_SOCIALE quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE hanno RAGIONE_SOCIALE presentato controricorso i dirigenti della RAGIONE_SOCIALE società omissis RAGIONE_SOCIALE Il Garante ha proposto controricorso in adesione, contenente in via incidentale due motivi, ritenendo erronea la sentenza del Tribunale e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.
I dirigenti della società, controricorrenti al ricorso principal hanno notificato in data 9/05/2022 un controricorso ex art. 370 c.p.c. al controricorso adesivo con ricorso incidentale del Garante; con successiva memoria e contestuale istanza ex art 153 c.p.c. esponevano di avere ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna ma di avere ricevuto una comunicazione dall’ufficio “gruppo telematico PCT” in ordine al fatto che il documento non poteva essere elaborato dal sistema (“Documento XML non valido; Valore non valido per ‘date’. Documento XML non valido: L’elemento Vani/S. -Notifica’ non deve avere elementi figli ed il suo valore deve essere validog con invito a effettuare un nuovo deposito previa la
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Numero seioale richiesta di restituzione in termini e dichiaravano di provvedere i 7 n n 3203/2024 Nlimero di raccolta generale 24797/ . 2024 tal senso contestualmente al deposito della memoria/i~nalictiion 16,09,2024
restituzione in termini. I restanti intimati GLYPH M.M. B.M. GLYPH non hanno svolto difese; sono state quindi depositate memorie difensive. Con ordinanza interlocutoria 14 settembre 2023, questa Corte ha rinviato il processo a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione sollevata con ordinanza interlocutoria n. 20588 del 2023 sulla ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale. Fissata una nuova adunanza camerale per la trattazione della causa, le parti hanno depositato ulterior memorie.
RITENUTO CHE
1.- Preliminarmente in rito.
Sulla ammissibilità del ricorso incidentale adesivo proposto dal Garante, si osserva che con ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2023 questa Corte ha preso atto che esso è tardivo, ma che si tratta di una impugnazione adesiva, e che -sia pure con riferimento a processi di natura diversa- la questione della ammissibilità di siffatti ricorsi era stata rimessa alle sezioni uni la cui decisione poteva quindi avere incidenza sul presente procedimento. Di conseguenza la causa è stata rinviata nuovo ruolo.
Le sezioni unite di questa Corte si sono pronunziate con sentenza n. 8486/2024, in continuità con il precedente orientamento dato dalla sentenza a sezioni unite n. 24627/2007 ed in difformità rispetto al più restrittivo orientamento dato dalla sentenza, sempre a sezioni unite, n. 23903 del 29/10/2020, affermando che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione
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del fatto che l’interesse alla sua proposizione puo sorger Data puniicazione 16,09,2024 dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
1.2.- I dirigenti della società deducono che questo principio, in quanto relativo alla posizione dei coobbligati solidali, no troverebbe applicazione nel caso di specie, posto che il Garante non è obbligato in solido con il soggetto sanzionato e pertanto la impugnazione del Garante sarebbe inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, così come resa inter partes, trattandosi di cause scindibili in un contenzioso di tipo litisconsortile facoltativo.
L’argomentazione non convince, poiché non tiene conto né della effettiva questione dubbia come delimitata della precedente ordinanza interlocutoria – e cioè se la impugnazione incidentale adesiva tardiva possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ., ovvero anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizion sorge dall’impugnazione principale- né della natura peculiare del giudizio di opposizione ai provvedimenti del Garante e della legittimazione di quest’ultimo ad intervenirvi.
2.- Il Garante per la protezione dei dati personali, i cu compiti sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 cd. codice della privacy), adeguato alle disposizion del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.Igs. 10 agosto 2018, n. 101, è un organo amministrativo competente all’emanazione di provvedimenti di natura preventiva, inibitoria o conformativa, che può sospendere, modificare o far cessare il trattamento illegittimo dei dati, nonché irrogare sanzioni; esso esercita le s
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nIeLo sezionale 3203/2024 funzioni modo “imparziale ed equo” (considerando 129 e art. 0 52 del Numero di raccolta generale 24797/ . 2024 d GDPR) ma non è tuttavia in posizione di terzietà (Cass. ala 13151one 1B/09/2024 del 25/05/2017). La sua partecipazione al giudizio è prevista dall’art. 10 del D.Igs. n. 150/2011 GLYPH come modificato dall’art. 17 del D.Igs. 101/2018, il quale dispone che il ricorso in opposizion sia notificato anche al Garante, GLYPH accordandogli la facoltà di presentare osservazioni, con riferimento ai profili relativi al protezione dei dati GLYPH personali, anche quando non sia parte in giudizio.
Nella vigenza del codice della privacy, prima della entrata in vigore del GDPR, si è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il Garante partecipa al giudizio per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti (il titolare, il responsabil l’interessato) e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti del persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice ne processo (Cass. n. 7341 del 20/05/2002; Cass. n. 11864 del 25/06/2004). Questo principio può essere confermato anche nell’attuale quadro normativo, che attribuisce al Garante, tra gli altri, il compito di sorvegliare ed assicurare l’applicazione del normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (art. 57 GDPR) e di assicurare, anche d’ufficio, la tutela dei diritti e del libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al regolamento UE e al codice protezione dei dati personali (art. 154 del D.Igs. 196/2003).
L’attribuzione di GLYPH poteri ufficiosi rende evidente che il Garante rappresenta interessi pubblici e -di conseguenza- ad esso è attribuita anche la legittimazione ad agire in giudizio nei confront del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazion
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delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a ilata pudilicazione 16,09,2024 sensi dell’art. 154 ter del D.Igs. 196/2003. Peraltro, che il Garan assuma la qualità di parte innanzi al giudice è previsto anche dall’art. 78 del GDPR, il quale traccia le linee del ricor giurisdizionale, al quale ogni persona fisica o giuridica ha sempre diritto, come un ricorso “avverso” la decisione – o l’inerzia- della autorità di controllo, ma anche specificando che il ricorso s propone “nei confronti” della autorità di controllo e nello Stato ove questa autorità è stabilita.
2.1.- Nella regolamentazione del trattamento dei dati personali si intrecciano interessi pubblici e privati, venendo i rilievo non solo i diritti fondamentali della persona ma anche l’esigenza che la comunità in cui viviamo, altamente tecnologica e fondata anche sullo scambio dei dati personali tra attori pubblici e privati, persone fisiche, associazioni e imprese, mantenga la sua connotazione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ed infat nel considerando 6 del GDPR si osserva che la tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’inter dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazion internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
In questo GLYPH contesto, la legittimazione processuale del Garante non si riconnette ai diritti disponibili delle parti privat quale quello di opporsi ad una sanzione comminata ai sensi dell’art. 58 del GDPR (in questo caso dal Tribunale, in esito al giudizio di opposizione al provvedimento del Garante), ma ai pubblici interessi che vengono in rilievo nella fattispecie.
2.2.- Il caso di specie è GLYPH certamente diverso da quello del coobbligato solidale cui fa riferimento parte controricorrente, ma nondimeno GLYPH si può applicare, GLYPH in termini generali, il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 8486/2024, atteso
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che si tratta di ricorso incidentale adesivo, proposto da soqo tt uata mo – picazi on e 1MS/2024 diverso della parte destinataria dell’impugnazione principale e rivolto contro quest’ultima.
Il Garante è immune dalle conseguenze patrimoniali negative della irrogazione di una sanzione, ma interviene a tutela di interess pubblici, se ed in quanto siano messi in gioco dalla iniziativ processuale del privato; di conseguenza per valutare la ammissibilità della sua impugnazione tardiva, dal momento che è adesiva, GLYPH si deve verificare se sussista un interesse proprio del Garante e se GLYPH esso possa reputarsi sorto per effetto dell’impugnazione principale. Sul punto deve rilevarsi che il ricorso di I C.N. I, come appresso meglio si vedrà, si fonda essenzialmente sull’affermazione che il suo comportamento è legittimo e non ha in alcun modo violato la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. La impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche come disegnate dalla sentenza del Tribunale, non solo in ordine alla questione se la ricorrente debba pagare o meno una sanzione, ma in primo luogo sul presupposto di tale sanzione e cioè se ella abbia fatto o meno illecito trattamento di dati personali. L parte obbligata alla sanzione mette in discussione la lettura dell normativa sul trattamento dati personali data dalla sentenza del Tribunale e quindi sorge, inevitabilmente, l’interesse del Garante ad interloquire sul punto, anche con proprie ragioni di censura, posto che la sua funzione -come sopra si diceva- è anche quella di assicurare la corretta applicazione della normativa vigente in materia.
Il ricorso proposto dalla Avvocatura di Stato nell’interesse del Garante è quindi da ritenersi ammissibile.
2.3.- Quanto al controricorso depositato dai dirigenti della società omissis per rispondere al ricorso incidentale adesivo del Garante, deve osservarsi che la notifica si perfeziona nel momento
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in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegn a GLYPH Ira r p Nrazi on e 16,09,2024 la segnalazione dell’errore che impediva la elaborazione da parte del sistema del controricorso depositato, la parte ha provveduto a nuovo deposito andato a buon fine unitamente alla istanza di restituzione in termini, già positivamente valutata nella ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2023 che ha considerato i dirigenti della società resistenti ad entrambi i ricorsi.
Il contraddittorio pertanto deve ritenersi validamente instaurato anche sul ricorso della Avvocatura dello Stato.
3.- Nel merito, con il GLYPH primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazi art 2 del Reg. UE 679/2016 ( GDPR ).
B.M. ha NOME.NOME COGNOME La ricorrente rileva in primo luogo che nel processo penale contro RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 615 bis e seguenti il GIP ha escluso la sussistenza di qualunque nocumento all’azienda. Osserva che ella e NOME COGNOME non hanno mai divulgato la suddetta registrazione al di fuori della cause civili che riguardavano; GLYPH invoca GLYPH l’applicazione dell’art. 5 del GLYPH D.Igs. 196/2003 rilevando che sotto la vigenza di tale normativa e dunque sino al settembre 2018 si era formata una giurisprudenza uniforme secondo cui il soggetto che effettua il trattamento dei dati personali non è soggetto all’applicazione di queste disposizioni normative se non sono destinate alla comunicazione sistematica e alla diffusione trattandosi di attività a carattere esclusivament personale; rileva che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni laddove si tratti d far valere in giudizio la difesa di diritti di rango primario. C l’analogo motivo del ricorso incidentale adesivo, l’Avvocatura dello Stato rileva che la riunione di lavoro durante la quale registrato la conversazione poi utilizzata in giudizio da
C.N. si è tenuta in data 25 novembre 2016 epoca in cui era vigente il D.Igs. 196/2003 dal momento che il regolamento europeo
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è diventato applicabile solo a far data da 25 maggio M e ih d . 1 rgill fileaale 24797/2024 Data puMcazione 1MS/2024 che questa registrazione è legittima in quanto i dati non erano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione poiché il carattere professionale che esclude il trattamento per fini personali deve riferirsi alla finalità del trattamento dati e non alle circostan di luogo e di tempo in cui viene effettuato.
3.1.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 5,6, regolamento UE (GDPR) 679/2016 di diretta applicazione nello Stato e comunque recepito dal D.Igs.101/2018 in particolare dall’art. 2 comma 1 lett. d”. La ricorrente osserva che il giudizi del Tribunale è erroneo perché la registrazione avvenuta in una conversazione tra presenti essa è legittima così come è legittima la consegna a terzi perché in questo caso si perseguiva un legittimo interesse a tutela di un diritto fondamentale dell’interessato e cio la difesa giurisdizionale. Analogamente anche l’Avvocatura dello Stato nel secondo motivo del suo ricorso adesivo osserva che è costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’utilizzo fini difensivi di registrazioni i colloqui fra dipenden colleghi sul luogo del lavoro non necessita del consenso dei presenti.
3.2.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sens dell’ad 360 n. 5 c.p.c. la falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’ art 115 c.p.c. per aver omesso l’esame della integrale registrazione e trascrizione della conversazione intervenuta nella riunione del 25 novembre 2016 presso gli uffici della società dott. RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALEC. omissis ed in particolare le espressioni profferite dalla , nonché per omesso esame e valorizzazione dei documenti prodotti in primo grado dai dipendenti della società. La ricorrente lamenta che il giudice non abbia interamente ascoltato la registrazione contenuta nel supporto informatico e trascritta nella relazione a firma del consulente; da questa registrazione risulta che
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vi erano già alcune cause in corso tra la società e i dipenden i uata pubi) icazione 16,09,2024 cioè un contenzioso già in essere e che le misure organizzative erano correlate alla presenza di questo contenzioso. Deduce di aver dimostrato in giudizio e che di ciò non si è tenuto conto che a momento in cui si era tenuta la riunione esisteva già un contenzioso promosso sia da RAGIONE_SOCIALE
3.3. – Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazion dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. per falsa ed erronea applicazio dell’art. 91 e 97 co 1 c.p.c e del DM 37/2018 che ha modificato precedenti decreti ministeriali in tema di parametri forensi per aver condannato in solido la COGNOME rimasta contumace in primo grado e per aver statuito oltre i limiti dei parametri senza motivazione.
4.- I GLYPH primi tre motivi sono fondati nei termini di cui appresso.
Il Tribunale ha ritenuto GLYPH che la registrazione audio in questione, pacificamente eseguita da NOMEM. durante una riunione con i dirigenti della omissis in data 25 novembre 2016, costituisca trattamento dati cui trova applicazione il regolamento UE 679/2016 escludendo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ad 2 lett C) del GDPR secondo il quale il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali “effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale domestico” in quanto ciò indicherebbe solo le attività attinenti alla sfera strettamente privata e familiare.
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto non rispettati i canoni di liceità del trattamento dei dati personali previsti dal GDPR, escludendo che nella specie si prospettassero delle esigenze di tutela poiché si trattava di una riunione di lavoro per la risoluzion di difficoltà organizzative interne all’azienda; il Tribunale h rilevato che la registrazione fu effettuata da NOMECOGNOME che non poteva vantare esigenze difensive o pre -difensive nei confronti della datrice di lavoro; fu ceduta da NOMECOGNOME ad altri colleghi non presenti
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i quali la produssero due anni GLYPH po uata pu b inzione 16,09,2024 nel rispettive cause di lavoro contro l’azienda. Secondo il Tribunale la condotta dei lavoratori è esterna al perimetro di liceità di cui regolamento UE sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva sia con riferimento al “di(etto della pertinenza sul piano temporale dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla difesa”. alla riunione tra cui C.N. i
5.- La sentenza, in larga parte affidata a affermazioni perplesse e di scarsa chiarezza, oltre che alla mera trascrizione d parti del ricorso dei dirigenti della società, rende una lettu erronea della normativa applicabile al caso di specie.
E’ assodato che la registrazione è avvenuta nel novembre 2016; meno chiaro quando esattamente sia avvenuta la utilizzazione in giudizio (secondo la sentenza impugnata a distanza di due anni, senza ulteriori specificazioni); pacifico comunque che è stata utilizzata da C.N. M.M. in un contenzioso di lavoro, che essi deducono fosse già pendente alla data della riunione.
Alla data in cui è avvenuta la registrazione non era ancora in vigore il GDPR, vigente dal 25 maggio 2018, e il conseguente D.Igs. n. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018; registrazioni del tipo di quella eseguita da B.M. in data 2 novembre 2016 erano consentite, integrando la fattispecie di cui all’art. 24, lettera f) del D.Igs. 196/2003, che escludeva l’esige del consenso dell’interessato, qualora le registrazioni venisser utilizzate al fine di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che il diritto di difesa in giudizio consente, ai sensi dell’art. 24,
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f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso Numero di raccolta generale 24797/ parte GLYPH interessata, GLYPH a GLYPH condizione GLYPH che GLYPH i dati siano Dattrattatione 16,139/2024 esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, e non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attivit dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che l controversia sia stata formalmente instaurata (Cass. n. 33809 del 12/11/2021). Ciò che rileva pertanto non è come e da chi sia stata eseguita la registrazione, né se vi fossero esigenze difensive d suo autore materiale, ma per quali scopi sia stata utilizzate l conversazione registrata e le informazioni in essa contenute e segnatamente per quale finalità le abbia utilizzate la GLYPH odierna ricorrente. GLYPH E’ poi evidente che per poter utilizzare dei dati in giudizio è necessaria una preventiva attività di ricerca e raccolta degli stessi, la cui liceità si valuta, appunto, in ragione del fattone. In linea generale, la utilizzazione dei dati pur senza consenso dell’interessato è ritenuta lecita quando si tratti difendere un diritto fondamentale e inoltre, quando i dati siano stati utilizzati in giudizio, come nella specie, è il giudice di quel giud a dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi, posto che la titolarità del trattamento spetta in questo caso all’autorit giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corrett esecuzione del processo (Cass. n. 9314 del 04/04/2023)
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5.1.GLYPH Né a conclusioni diverse si giunge ove si consideri il quadro normativo dato dal GDPR.
Occorre tenere presente, in particolare, quanto esposto nel considerando 4 del regolamento UE, laddove si legge che “Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personal non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della
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Numero di gccoltmenecale 24797,2024 sua funzione sociale e va contemperato con aftc, cfrittt ilata pu3blicazione 16,09,2024 fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.
Ancora, il considerando 47 precisa che “i legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare de trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libert fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento”.
Altresì deve tenersi presente il considerando 20 il quale così si esprime: “Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettua dalle autorità giurisdizionali nell’adempimento delle foro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale”.
5.2.- Deve quindi osservarsi che difendersi in giudizio, specie ove la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana -e quindi i diritti dei lavoratori, second quanto dispone l’art. 36 Cost.- è un diritto fondamentale e che nella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti si crea legittime aspettative e tra queste quella delle reciproca lealtà e d rispetto dei diritti del dipendente. Gli artt. 17 e 21 del GDP rendono palese che nel bilanciamento degli interessi in gioco il diritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente su diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali. particolare l’art. 17 comma 3 lettera e) del regolamento dispone che i paragrafi 1 e 2 (diritto alla cancellazione) non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’ar (diritto di opposizione) consente al titolare del trattamento d
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NucTero sezio l nale 3203,2024 dimostrare “l’esistenza di motivi legittimi cogenti GLYPH pr ce ere a per GLYPH raccolta generale 24797f2C124 trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e suneaf f iaertàone 1B/09,2024 dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
Più specificamente la Corte di giustizia UE con sentenza del 2 marzo 2023, (C-268/21 – Narra Stockholm Bygg RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE) ha chiarito che qualora dati personali di terzi vengano utilizzati in un giudizio è il giudice nazionale che dev ponderare, con piena cognizione di causa e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli interessi in gioco e che “tale valutazione può, se del caso, indurlo ad autorizzare fa divulgazione completa o parziale alla controparte dei dati personali che gli sono stati così comunicati, qualora ritenga che una siffatta divulgazione non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’effettivo godimento dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dall’articolo 4 della Carta” (par. 58).
In termini, anche la giurisprudenza nazionale è consolidata nel ritenere che l’uso di dati personali non è soggetto all’obbligo informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di u processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spe all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le divers esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corrett esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto d difesa (Cass. n. 9314 del 04/04/2023; Cass. s.u. n. 3034 de 08/02/2011) Si è così affermato che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al D.Igs. n. 196 del 2003, non è soggetto all’obbligo informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziari che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estran
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Numero se2ionale 3203,2024 a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenut Numero di raccolta generale 24797,2024 l’acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatoriofet r ….arS5bliclizJone 16,09,2024 1263 del 17/01/2022 ; v. Cass. n. 39531 del 13/12/2021).
Inoltre, questa Corte ha ritenuto che anche nella vigenza del GPR vadano confermati i consolidati principi in ordine alla legittimità del trattamento di dati personali senza il consens dell’interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio de “minimizzazione” ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia (Cass. 9922 del 28/03/2022).
6.- Ha quindi errato il Tribunale, una volta accertato che della registrazione si era fatto uso in un processo, a ritene che tale comportamento violasse la normativa sul trattamento dei dati personali sovrapponendo così indebitamente la propria valutazione a quella del giudice del processo ove questi dati erano stati utilizzati; peraltro facendo riferimento a parametri inconferenti come la circostanza che la registrazione fosse stata effettuata da un soggetto diverso da quelli che l’avevano utilizzata, senza tenere conto che al momento in cui la registrazione fu effettuata vigeva una normativa diversa da quella richiamata nella sentenza impugnata e che la successiva utilizzazione era avvenuta per finalità difensive, peraltro in un contezioso di lavoro, che linea tendenziale è improntato alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale del lavoratore subordinato.
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, la cassazione del sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito respingendo l’originario ricorso di
B.C. F.R. M.L. G.D.
in conformità al provvedimento assunto dal Garante.
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Numero registro generale 6831,2022
Numero sezionale 3203,2024
Numero di raccoltaAen cirle 24797,2024
In considerazione del complessivo sviluppo processule ilata pubblicazione 16,09,2024 taluni GLYPH profili GLYPH di GLYPH novità GLYPH delle GLYPH questioni agitate GLYPH nell’odierno procedimento ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respingendo l’originario ricorso di B.C. F.R. M.L. G.D. in conformità al provvedimento assunto dal Garante.
Compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 196/2003.
Così deciso in Roma, il 12/07/2024.