Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 126 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 21963/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli recante il n. 1459/2023 e pubblicata in data 29.3.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la RAGIONE_SOCIALE e, premesso di gestire una concessionaria nel settore motociclistico, esercitata nei locali siti in Poggiomarino, espose che nella notte compresa tra le ore 20.30 del 27.12.2017 e le ore 8.30 del 28.12.2017, ignoti, dopo aver forzato la serranda posta all’ingresso principale, erano penetrati all’interno del locale commerciale asportando accessori per motociclisti; che conseguentemente, dopo essere intervenuti in loco i Carabinieri di Poggiomarino, in data 3.1.2018 NOME COGNOME, amministratore p.t. di essa società, aveva sporto denuncia per il furto aggravato subìto, precisando che il valore della merce sottratta – di cui si forniva un elenco dettagliato ammontava ad € 25.383,20; che la RAGIONE_SOCIALE convenuta, tenuta all’indennizzo per il furto in virtù della polizza n. 2249419, non vi aveva provveduto, benché la denuncia di sinistro le fosse stata inoltrata in data 29.12.2017, senza alcun riscontro. Chiese dunque la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo in misura pari al valore della merce, oltre accessori e spese. La convenuta si costituì in giudizio solo in data 22.10.2019, comunque contestando le avverse domande. Istruita documentalmente la causa, con sentenza del 13.4.2022 il Tribunale di Torre Annunziata accolse in parte la domanda attorea, condannando RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’attrice l’importo di € 16.905,12, regolando le spese secondo soccombenza.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose dunque gravame e la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento
dell’appello, ferma la condanna dell’appellata al pagamento della somma di € 16.905,12, condannò la medesima alla corresponsione anche degli interessi legali dalla data del 10.1.2018; condannò inoltre l’appellata al pagamento delle spese di lite, previa compensazione per la metà, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di un unico motivo; l’intimata non ha resistito. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si lamenta la ‘ violazione degli artt. 92, 112 e 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per aver la Corte d’appello di Napoli erroneamente disposto la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado (che invece erano state poste, sempre in primo grado, integralmente a carico di controparte), nonostante l’accoglimento (sia pure parziale ed in melius) dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti e nonostante l’avvenuta formazione del giudicato interno su tale punto ovvero sul capo concernente la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ‘ .
1.2 -Il ricorso è evidentemente fondato.
Infatti, la Corte d’appello peraltro accogliendo in parte il gravame dell’assicurata, unica parte ad aver impugnato la sentenza di primo grado e dunque unica parte vittoriosa nel giudizio, anche complessivamente considerato – non avrebbe potuto modificare la statuizione di condanna alle spese disposta a carico della RAGIONE_SOCIALE con la sentenza di primo grado : l’ assenza di
N. 21963/23 R.G.
impugnazione incidentale, sul punto, della soccombente RAGIONE_SOCIALE, precludeva infatti ogni statuizione al riguardo, a norma dell’art. 329 c.p.c .
Pertanto, la statuizione della Corte d’appello, che pur accogliendo in parte l’appello della società – ha proceduto motu proprio a compensare per metà le spese del giudizio di primo grado è, con ogni evidenza, illegittima, non essendo consentita la reformatio in pejus .
2.1 In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 , comma 2, c.p.c., con la riespansione della statuizione sulle spese come disposta dal Tribunale.
La decisione della causa nel merito impone a questa corte di provvedere sulle spese del giudizio di appello, le quali possono essere compensate per le medesime ragioni indicate dalla Corte territoriale a p. 10, lettera (D), della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello;
N. 21963/23 R.G.
condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 30.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME