Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 31715-2021 proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO di PERUGIA nr. cron. 280/2021 depositato il 28/06/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2023 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato in data 7 ottobre 2011, NOME COGNOME chiedeva alla Corte di Appello di Perugia l’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego che la stessa aveva instaurato nel maggio 1995 dinanzi al Tar del Lazio e che si era protratto per oltre 16 anni per un solo grado di giudizio.
Con decreto n. 558/2016, la Corte territoriale accoglieva parzialmente la domanda condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.200,00 per danno non patrimoniale.
Avverso detta decisione l’istante ricorreva per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 8520/2018, accoglieva il primo motivo del ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassava il decreto impugnato con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
A seguito di riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa, la Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 65/2019, rideterminando l’indennizzo, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa parte istante RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.500,00 oltre interessi legali e spese di tutti e tre i gradi di giudizio, complessivamente liquidate.
Contro questo provvedimento la ricorrente proponeva nuovamente ricorso a questa Corte, volto a censurare in particolare la liquidazione parziale RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo operata dal
giudice a quo , che aveva presupposto la vigenza del precedente decreto invece cassato.
Il giudizio di legittimità si concludeva con ordinanza n. 19692/2020, con la quale la Corte di Cassazione cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Più precisamente, precisava l’ordinanza in questione -fornendo al giudice del rinvio il principio di diritto cui attenersi – che la decisione cassata, proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, conserva solo il valore di giudicato a riguardo RAGIONE_SOCIALE‘ an , mentre, in relazione al quantum , doveva essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non poteva limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo dì quanto dovuto .
Riassunto ancora una volta il giudizio da parte di NOME COGNOME, la Corte distrettuale, in contraddittorio con l’amministrazione costituitasi in giudizio, con decreto n. cron. 280/2021 accoglieva parzialmente la domanda, limitando l’importo dovuto in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dal RAGIONE_SOCIALE a euro 3.200,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre a interessi legali. Compensava le spese del giudizio e quelle dei due precedenti giudizi di legittimità.
Contro tale decreto ricorre in cassazione NOME COGNOME, affidando le sue doglianze a quattro motivi.
9 . Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, la ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ric. 2021 n. 31715 sez. S2 – ud. 16-03-2023
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 336 e 384 c.p.c.
A dire RAGIONE_SOCIALEa stessa, posto che questa Suprema Corte, con ordinanza n. 19692/2020, ha precisato che la precedente decisione n. 558/2016 , ‘ annullata proprio perché travolta dalla cassazione afferente il quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, conserva solo il valore di giudicato in relazione all’an, mentre in relazione al quantum deve essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non può limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto’ , come sopra già ricordato, il giudizio rescindente vincolava il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ultimo rinvio a non potere rimettere in discussione il diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ad ottenere la liquidazione sia del periodo irragionevole già riconosciuto con il precedente decreto (pari a 6 anni e 5 mesi), sia RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore periodo irragionevole di 7 anni, dallo stesso decreto n. 65/2019 accertato, per un totale di 13 anni e 5 mesi di protrazione eccessiva del giudizio presupposto in oggetto.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 336 c.p.c. e 2909 c.c., ritenendo che la determinazione in euro 3.500,00 RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, come stabilita dal decreto n. 65/2019 in suo favore, in quanto ormai passata in giudicato, non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Perugia, la quale invece ne ha operato una riduzione a euro 3.200,00.
3.Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 91 c.p.c., poiché il decreto impugnato, nel pronunciarsi sulle spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, si è limitato solo a considerare i compensi relativi all’ultima riassunzione e ai due giudizi di legittimità, omettendo del tutto di considerare sia le spese RAGIONE_SOCIALE‘originario procedimento di merito, sia quelle del primo procedimento di riassunzione definito con decreto n. 65/2019. Secondo la ricorrente il giudice di rinvio è tenuto ad operare la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a carico del contraddittore ritenuto soccombente per ognuna RAGIONE_SOCIALEe fasi in cui il procedimento si è in concreto articolato, non potendo omettere del tutto di pronunziarsi su due RAGIONE_SOCIALEe fasi medesime.
4.Il quarto motivo, ferma restando la valenza assorbente dei primi due motivi, censura la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. in quanto il decreto impugnato ha disposto la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti in relazione ai due giudizi di legittimità (conclusisi rispettivamente con le ordinanze di questa Suprema Corte n. 8520/2018 e n. 19692/2020), limitandosi a statuire che vi sarebbero evidenti ragioni per compensare tali spese, violando così l’art. 92 c.p.c., sia nel testo vigente sia in quello applicabile al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione originaria del giudizio, per mancanza di motivazione fornita al riguardo.
5.- Il primo motivo è destituito di fondamento e va rigettato.
Al riguardo la Corte distrettuale ha precisato di dovere procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto -giusta quanto indicato dall’ordinanza di legittimità n. 19692/2020 – e non già alla sommatoria di due periodi temporali, come richiesto da parte ricorrente.
Constatando che il ricorso del giudizio presupposto è stato depositato in data 8/05/95, come provato per tabulas , ed escluso dal computo il periodo di cancellazione dal ruolo RAGIONE_SOCIALEo stesso fino alla sua reiscrizione (come stabilito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5556/2014), la Corte perugina ha quantificato il periodo di durata complessiva del procedimento in circa 16 anni e quattro mesi (detraendo il lasso temporale di circa sei anni per effetto del dedotto periodo di cancellazione dal ruolo), con conseguente conferma dei termini individuati dalla prima decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Perugia.
La motivazione del giudice a quo è corretta: si legge nell’ordinanza n. 19692/2020 di questa Corte che il primigenio decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia (n. 558/2016) era stato cassato da questa Suprema Corte con la precedente decisione (n. 8520/2018) esclusivamente per omessa motivazione sul punto del periodo non conteggiato ( ‘ ciò che non consente in alcun modo di comprendere la ragione per la quale la stasi processuale è stata addebitata alla parte istante nella sua durata e i termini del computo … ‘) , in accoglimento del motivo di ricorso che criticava la mantenuta vigenza del decreto n. 558/2016.
La Corte di Appello di Perugia, con il decreto impugnato, ha provveduto a motivare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decurtazione dal periodo complessivo del tempo intercorso tra la cancellazione del ruolo del ricorso amministrativo su istanza di parte, avvenuta in data 19.12.2003 e la reiscrizione, avvenuta in data 10.11.2010, provvedendo al ricalcolo di quanto dovuto alla ricorrente, in conformità a quanto deciso da Cass. n. 19692/2020 e al principio di diritto indicato al giudice del rinvio.
Il decreto si sottrae pertanto alle censure avanzate dalla ricorrente.
5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Il decreto nr. cron. 65/2019, che aveva stabilito in euro 3.500,00 l’ importo RAGIONE_SOCIALE‘ equa riparazione in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è stato impugnato solo dalla ricorrente, con ricorso poi accolto dall’ordinanza di questa Corte n. 19692/2020 sopra citata e non dall’Amministrazione rimasta solo intimata nel relativo giudizio di legittimità. Pertanto, in forza RAGIONE_SOCIALEe norme denunciate violate, lo stesso non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia, la quale ha dunque errato quando ha operato una riduzione a euro 3.200,00, in violazione del c.d. divieto di reformatio in peius (cfr. in tal senso Cass. nn. 23240/2011; 1823/2005), confermando peraltro la primitiva decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia, già cassata dall’ordinanza di legittimità n. 8520/2018.
Il terzo e quarto motivo sono pure fondati, avendo il decreto impugnato omesso di provvedere sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘originario procedimento di merito ( definito con decreto n. 558 del 2016) e del primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ).
La compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in relazione ai giudizi di legittimità risulta invece priva di motivazione, in relazione ai presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c.
In conclusione, deve essere accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo.
Il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia nr. cron. 280/2021 va cassato in relazione ai motivi accolti e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questo Collegio, decidendo la causa nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultima parte del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c., condanna il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo, in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa in relazione ai motivi accolti il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna inoltre il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe seguenti somme a titolo di spese di lite: euro 1.423,50, oltre accessori di legge e spese generali, per l’originario procedimento di merito ( definito con decreto n. 558 del 2016) ; euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali per il primo procedimento di riassunzione ( definito con decreto n. 65 del 2019 ); euro 893,00, oltre accessori di legge e spese generali , per ciascuno dei precedenti giudizi di legittimità, somme da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Condanna infine il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 938,00, oltre accessori di legge e spese generali, in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda