Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1231 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1231 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto
Opposizione a decreto ingiuntivo
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19431-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 255/2023 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/09/2023 R.G.N. 145/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 731 del 2022, rigettò l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2020 proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, ritenendo fondata la domanda da questi azionata in via monitoria per il pagamento di compensi per attività di consulenza con la società relativa ai mesi dal luglio 2013 al marzo 2014; il Tribunale respinse, invece, la domanda formulata dal COGNOME nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di 6 mensilità prevista nel contratto in caso di disdetta, domanda già avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo ma rigettata dal giudice adito; le spese di lite furono poste interamente a carico della società opponente.
Interposto gravame dal solo COGNOME, la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva disatteso nel merito la domanda volta al pagamento delle sei mensilità, ma con diversa motivazione.
Ha ritenuto che innanzitutto tale domanda non potesse essere esaminata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla scorta dell’orientamento di legittimità secondo cui il convenuto opposto, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, non può proporre una domanda nuova rispetto a quella accolta col decreto ingiuntivo, salvo il caso particolare, non ricorrente nella specie, di domanda riconvenzionale dell’opponente.
In ogni caso -secondo la Corte -‘anche qualora si volesse ritenere, (…), che il COGNOME nel chiedere nel giudizio di opposizione il riconoscimento del diritto al pagamento delle sei mensilità del compenso non abbia introdotto una domanda
nuova in quanto già compresa nell’oggetto originario del procedimento monitorio e facente, per ciò stesso, parte del successivo giudizio a cognizione piena, il medesimo allo scopo di garantire il rispetto del contraddittorio avrebbe dovuto formulare una domanda riconvenzionale per accertare il preteso credito, in quanto avente ad oggetto una somma ulteriore rispetto a quella per la quale aveva conseguito il decreto opposto, cosa che, invece, non è stata fatta’.
La Corte bresciana ha ritenuto, poi, fondato il secondo motivo di gravame, riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle spese di primo grado mediante l’applicazione dell’incremento del 30% delle competenze ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in presenza di atti redatti con modalità telematiche muniti di collegamenti ipertestuali.
Secondo la Corte, infine, la parziale riforma della decisione impugnata, rendeva necessario procedere a una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio; pertanto, ‘in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, determina ta dall’accoglimento di una sola delle due domande proposte dal COGNOME ‘, ha ritenuto di compensare per la metà le spese del doppio grado, ponendo le residue a carico della società soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il COGNOME con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
In prossimità dell’adunanza camerale dell’8 aprile 2025, entrambe le parti hanno comunicato memorie.
Disposto rinvio a nuovo ruolo per impedimento del relatore, per l’adunanza del 12 novembre 2025 la controricorrente ha comunicato nuova memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 416, 643 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.: limite del thema decidendum e proposizione di domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo’; si eccepisce che la domanda di condanna al pagamento delle sei mensilità era stata già proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, per cui quella riproposta con la comparsa di costituzione non poteva essere considerata nuova e inammissibile;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, con riferimento agli artt. 329 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché, avendo rigettato l’appello del signor COGNOME, in assenza della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte d’Appello di Brescia ha modificato la statuizione sulle spese processuali di primo grado’.
Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.
Infatti, come ricordato nello storico della lite, la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione del COGNOME relativamente al riconoscimento dell’indennità di sei mensilità sulla base di una duplice ratio decidendi.
D’un canto ha considerato tale domanda nuova rispetto a quella accolta con il decreto ingiuntivo, come tale inammissibile; ‘ad ogni buon conto’, la Corte ha considerato che, anche a voler
condividere l’impostazione dell’appellante secondo cui non sarebbe stata introdotta nel giudizio una domanda nuova, sarebbe stato comunque necessario, a garanzia del contraddittorio, formulare una domanda riconvenzionale, invece non proposta dal COGNOME.
Tale seconda ratio decidendi , idonea a sorreggere la motivazione di rigetto del motivo di gravame, non risulta in alcun modo adeguatamente confutata dalla censura del ricorso per cassazione.
Soccorre dunque il noto principio per il quale, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , ma anche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una di queste ragioni agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez. un., n. 34476 del 2019; tra molte: Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019).
Il secondo motivo di ricorso, concernente la disciplina delle spese di giudizio avuto riguardo alla modifica operata dalla Corte di Appello della regolamentazione del primo grado in mancanza di gravame della società, è invece fondato nei sensi di seguito espressi.
Invero, il principio secondo cui il giudice d’appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese in caso
di riforma in tutto o in parte della sentenza di primo grado deve comunque essere coordinato col principio del divieto di reformatio in peius . il quale costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello.
Pertanto, una volta stabilito il quantum devolutum , l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (cfr., Cass. n. 3896 del 2020; Cass. n. 21504 del 2020; Cass. n. 11868 del 2016; Cass. n. 25244 del 2013).
Risulta pacifico che, poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte appellata, la decisione di secondo grado non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante (Cass. n. 10965 del 2004; Cass. n. 14063 del 2006).
Ne consegue che la Corte territoriale, in difetto di impugnazione incidentale della società sul capo di sentenza di prime cure che aveva posto integralmente a carico della stessa le spese di quel grado, non poteva modificare tale statuizione provvedendo alla compensazione delle medesime per la metà, tanto più che se l’appellato non può beneficiare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli può assicurare, a maggior ragione non se ne può giovare in caso di accoglimento, seppur parziale, del gravame.
Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, provvedendo in relazione alle spese di tutti i gradi di giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8619 del 2015, in motivazione); le stesse vanno liquidate come da dispositivo, integralmente a carico della controricorrente per quelle di primo grado, mentre per i successivi gradi vanno compensate nella misura della metà in considerazione dell’esito comp lessivo del giudizio e dell’accoglimento solo parziale delle pretese creditorie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura ritenuta fondata e, decidendo nel merito, liquida in favore di parte ricorrente le seguenti spese di giudizio: euro 4.795,85, oltre accessori di legge, per il primo grado; previa compensazione per la metà, euro 1.736,56, oltre accessori di legge, per il secondo grado; previa compensazione per la metà, euro 2.000,00, oltre euro 200 per esborsi ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME