SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1849 2026 – N. R.G. 00015918 2023 DEPOSITO MINUTA 17 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
– Sezione Quinta Civile –
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2023, vertente
TRA
–
TRIBUNALE DI PALERMO
–
(C.F.
),
in persona del
pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in INDIRIZZO, è domiciliato ex lege,
appellante
E
,
(C.F.
),
rappresentata
e
difesa
dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, INDIRIZZO,
appellata
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.
)
,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in INDIRIZZO,
P.
P.
IN FATTO
Con sentenza n. 3432/2023, il Giudice di Pace di Palermo, accogliendo la domanda di svolta a tenore dell’art. 615 c.p.c., annullava per mancanza di titolo legittimante la cartella di pagamento n. 296 NUMERO_DOCUMENTO, emessa da , notificata in data 03 dicembre 2019, con la quale veniva richiesto all’attrice il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.871,41, concernente il ‘ NUMERO_DOCUMENTO N. NUMERO_DOCUMENTO Crediti giudiziari anno 2015 ‘, riferiti ‘ PROVVEDIMENTO NUMERO: NUMERO_DOCUMENTO DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO IN DATA: 11/06/2015 RAGIONE_SOCIALE– RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: NUMERO_DOCUMENTOP_IVA ‘.
Contro la sentenza propone appello il recupero crediti, rilevando, in primis , il suo difetto di legittimazione passiva e deducendo, poi, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE pronuncia per non aver correttamente applicato il Giudice l’art. 134 D.P.R. n. 115/2002.
L’appellante sostiene che l’Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo, esercitando il diritto di rivalsa di cui al comma 2 dell’art. 134 D.P.R. n. 115/2002, abbia legittimamente iscritto a ruolo le spese del procedimento n.r.g. 16954/2013 (ricorso per ATP intrapreso dall’ ammessa a patrocinio a spese dello ), atteso che tale giudizio si è definito con provvedimento che ha dichiarato cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo stragiudiziale, e rinunciato alla prosecuzione del giudizio. Chiedeva indi, con vittoria di spese, la riforma totale RAGIONE_SOCIALE sentenza e il rigetto dell’opposizione, o comunque che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, atteso che le altre censure dell’opponente riguardavano una fase successiva alla formazione del titolo.
Si è costituita , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartella e l’assenza di censure riferibili all’attività di riscossione.
Si è costituita , la quale, ribadendo tutte le difese ed eccezioni fatte in primo grado, ha eccepito, in via preliminare, la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella per mancata notifica dell’invito al pagamento e/o dell’avviso di liquidazione e la carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE stessa; nel merito, reiterando la mancanza di un titolo legittimante
all’emissione RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata e ribadendo di avere ottenuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, mai revocato , domandava il rigetto in toto dell’appello.
IN DIRITTO
Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva sia del che dell’RAGIONE_SOCIALE.
È principio consolidato in giurisprudenza che, qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, si può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario. L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne consegue che, quando l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, l’agente è vincolato alla decisione del AVV_NOTAIO nella sua qualità di ” adiectus solutionis causa “, mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell’agente, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole RAGIONE_SOCIALE lite, è onerato RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa dell’ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il AVV_NOTAIO adito di disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 30972.2024).
Per ciò che attiene ai vizi di forma, ritiene il decidente che, ad una approfondita disamina RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, alcun difetto di regolarità possa essere ascritto al procedimento di riscossione nella specie seguito.
Non ricorre, in primo luogo, il vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. 296 2019 0051898312000 , atteso che tale atto, nella parte inerente al ‘DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI ‘ fa chiaramente riferimento non solo al (già menzionato) PROVVEDIMENTO NUMERO: DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO IN DATA: 11/06/2015 – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: NUMERO_DOCUMENTO, come pure indicato dalla opponente, ma enuncia altresì le ‘ informazioni ‘ -indicate come ‘ fornite in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE ‘, con conseguente inequivoca individuazione anche dell’ente creditore attinenti alle somme pretese, precisando, nella ‘ Descrizione ‘ del ‘ tributo ‘, trattarsi di somme dovute a titolo di ‘ Spese processuali ‘, con la menzione altresì dell’anno (2015) e del relativo codice (1E10). P.
La completezza RAGIONE_SOCIALE informazioni ricavabili dalla cartella si evince dal tenore RAGIONE_SOCIALE difese dell’appellata , là dove si sofferma sull’assenza di statuizioni di condanna nell’ordinanza richiamata nella cartella, oltre che sull’oggetto del relativo giudizio (procedimento per atp) e sulla ricorrenza, in quella sede, di un provvedimento di ammissione RAGIONE_SOCIALE medesima al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non revocato.
3. Esclusa la configurabilità di una qualche illegittimità relativa alla omessa ricezione, da parte RAGIONE_SOCIALE debitrice, dell’avviso di liquidazione o dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 D.P.R. 2002 n. 115 alla luce di quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte in materia di riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE spese processuali (penali), secondo cui in tali casi l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. 69/2009) non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica del citato art. 227ter (cfr. Cass. 21178/2017), che, quale disposizione generale valevole anche per le spese processuali, consente all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione di procedere alla riscossione spontanea a mezzo ruolo -, va rilevato che, con specifico riferimento all’ipotesi, come quella per cui è causa, di ‘ spese processuali ‘ inerenti ad un processo civile con parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’art. 207 D.P.R. 115/2002, statuisce, con riguardo al recupero, che ‘ Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE parte III del … testo unico ‘.
Ebbene -e venendo così ai motivi di opposizione inerenti all’ an RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere con la cartella impugnata -il richiamo alla parte III del menzionato T.U. consente di operare un collegamento non solo con l’art. 86 del medesimo decreto (secondo cui ‘ Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione ‘) -cui parrebbe far riferimento l’opponente, là dove dichiara di non avere mai ricevuto un atto di revoca del beneficio -ma anche alla disciplina di cui all’art. 134 dello stesso D.P.R. (rubricato ‘ Recupero RAGIONE_SOCIALE spese ‘), pure richiamato dal .
Ritenuta effettivamente non applicabile la previsione di cui al menzionato art. 86 -essendo pacifico non essere intervenuta la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio ottenuto dalla nel procedimento per A.T.P. n.r.g. 16954/2014, conclusosi con ordinanza a verbale di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (cfr. verbale di udienza, doc. 10 in NUMERO_DOCUMENTO del 2020 Giudice di Pace) -, risulta, per altro verso, che le
somme oggetto RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata attengono, come appare indiscusso, sia a spese prenotate a debito che a spese anticipate; nella specie: € 2.612,16 per spese processuali (di cui 2.318,73 per compensi al difensore) ed € 225,00 per contributo unificato.
Orbene, l’art 134 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che:
«1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria RAGIONE_SOCIALE causa o la composizione RAGIONE_SOCIALE lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo RAGIONE_SOCIALE spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio ; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito».
La possibilità di recuperare le spese prenotate a debito ed anticipate è limitata, quindi, ai casi contemplati dalla richiamata norma, che possono sinteticamente schematizzarsi come segue:
1) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo RAGIONE_SOCIALE spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002);
rinuncia all’azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell’attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma, D.P.R. n. 115/2002);
transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002);
4) cancellazione ai sensi dell’art. 309 c.p.c. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma, D.P.R. n. 115/2002).
Dalla lettura degli atti emerge che la cessazione degli effetti del ricorso è stata pronunciata all’udienza dell’11.6.2015, per avere tutte le parti dichiarato di avere raggiunto un accordo e per avere, l’AVV_NOTAIO (legale di parte opponente), dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio e chiesto la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (cfr. doc. 9 e doc 10 in doc. 3 RG 2354 del 2020 Giudice di Pace).
L’ipotesi appare riconducibile nell’alveo del secondo comma dell’art. 134 D.P.R. 115/2002, e in particolare al caso RAGIONE_SOCIALE chiusura del giudizio per effetto di transazione, come rilevato dall’appellata.
Non operano né la previsione di cui al primo comma dell’art. 134 -in assenza di un provvedimento giudiziale che ponga le spese, ai sensi dell’art. 133 dello stesso D.P.R., a carico RAGIONE_SOCIALE parte non ammessa al beneficio -, né le disposizioni attinenti alle ipotesi di giudizi definiti esclusivamente con rinuncia all’azione, estinzione e cancellazione, postulanti un certo disinteresse RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al giudizio, laddove nel caso in esame la declaratoria di cessazione degli effetti del ricorso è sostanzialmente e chiaramente conseguente al raggiungimento di un accordo transattivo. Dunque, opera il disposto dell’art. 134, comma 2, prima parte, D.P.R. 115/2002, sicché lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate – e quindi per gli onorari e le spese dovuti al difensore (art. 131, comma 4, lett. a), d.P.R. 115/2002) – quando, per effetto RAGIONE_SOCIALE transazione, la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo RAGIONE_SOCIALE spese, il che non risulta né è stato minimamente provato dalle controparti, così come non risulta deAVV_NOTAIOa né allegata l’eventuale sopravvenuta perdita RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’accesso al beneficio in capo all’appellata.
Così essendo, dovendosi pertanto ritenere insussistente il presupposto applicativo dell’azione di rivalsa di cui all’art. 134, comma 2, D.P.R. 115/2002, si concluder per il rigetto dell’appello.
Le spese di lite, in ragione RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE disciplina giuridica, derivante altresì da una normativa poco chiara ed equivoca, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta l’appello;
– compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso, il 17 marzo 2026.
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME