Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30110/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di LECCE n. 40723/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si costituì fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di un finanziamento pubblico agevolato, ai sensi della legge n. 662 del 23/12/1996.
La RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) venne escussa dalla banca Monte dei Paschi di Sienna S.p.a. (in seguito RAGIONE_SOCIALEp.a.) quale soggetto che aveva erogato la somma in favore della detta società e agì nei confronti del COGNOME con cartella esattoriale, per ottenere il rimborso della somma di oltre trecentotrentamila euro.
NOME COGNOME propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale, che venne, nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, rigettata dal Tribunale di Lecce.
La Corte d’Appello di Lecce, su impugnazione del COGNOME , nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’opposizione.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza n. 723 del 18/06/2021 della Corte d’Appello di Lecce .
Risponde con controricorso NOME COGNOME, che ha altresì depositato memoria per l’adunanza camerale del 29/11/2023 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015 e degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 e degli artt. 1203 e 2745 cod. civ.
RAGIONE_SOCIALE afferma che, a prescindere dalla circostanza che essa avesse agito al fine del recupero della somma di oltre trecentomila euro, erogata alla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, che l’aveva quindi a essa richiesta, con cartella esattoriale nell’anno 2014, prima dell’entrata in vigore dell’ art. 8 bis introdotto dalla legge n. 33 del 24/03/2015, di conversione con modifiche del d.l. n. 3 del 24/01/2015, la modalità recuperatoria a mezzo provvedimento pubblicistico era prevista dall’ordinamento in via generale, al fine di ottenere il rimborso di somme erogate per il finanziamento di attività private, in quanto finalizzata al reintegro della provvista.
Il motivo è fondato.
La tesi propugnata dalla RAGIONE_SOCIALE è stata già accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, (da ultimo si veda Cass. n. 1005 del 16/01/2023 Rv. 666687 -01) che afferma che la procedura di recupero di somme erogate ai sensi della legge n. 662 del 1996, a prescindere dall’essere ancorata a una rivalsa o a una surroga, è comunque effettuata in forza di cartella esattoriale, e ciò anche in base della disciplina previgente all’art. 8 bis della legge n. 33 del 2015.
La richiamata pronuncia afferma, in motivazione, che in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l’avvenuta escussione di quest’ultima nei confronti di RAGIONE_SOCIALEcredito RAGIONE_SOCIALE determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per RAGIONE_SOCIALE, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.
E’ opportuno , per completezza della motivazione, ribadire che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione dell’art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall’originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale e che detta ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7).
La detta previsione del recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo, che nella specie è la RAGIONE_SOCIALE, oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, anche nei confronti del fideiussore del detto beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell’art. 1203 , n. 5, cod. civ.
Invero, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 33 del 2015, l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 31/03/1998 prevedeva che al recupero dei crediti derivanti dalla revoca RAGIONE_SOCIALE somme erogate a titolo di interventi di sostegno « si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di restituzione, nonchè RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di rivalutazione e interessi e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ».
Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, in quanto non conforme a diritto, è cassata.
Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’opposizione proposta in primo grado da parte di NOME COGNOME.
Le spese di lite di questa fase di legittimità e di quella d’appello possono essere compensate, in considerazione di gravi e eccezionali ragioni, da ravvisare nelle diversità di esiti dei giudizi di merito e dell’avvenuta stabilizzazione della giurisprudenza in corso di causa, tanto dovendosi ritene re alla luce dell’apertura sul punto da parte giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione; compensa le spese del giudizio di appello e di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di