Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32148 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13498/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio EMAIL
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall ‘ Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 509 del 21/12/2022 della Corte d ‘ appello di Trieste; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 22/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. NOME AVV_NOTAIO, coobbligato in solido con la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall ‘ agente della riscossione per conto dell ‘ ente creditore RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE per il recupero di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 662 del 1996.
A sostegno dell ‘ opposizione deduceva, tra l ‘ altro, la carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e l ‘ insussistenza dei presupposti per procedere ad esecuzione forzata, non essendo beneficiario diretto del finanziamento bancario con RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., né debitore nei confronti del medesimo istituto, nonché l ‘ inapplicabilità dell ‘ art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, con conseguente illegittimità dell ‘ iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme.
Costituitesi le parti opposte, il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 745 del 2/8/2021, accoglieva l ‘ opposizione all ‘ esecuzione, reputando inapplicabile alla fattispecie il procedimento di riscossione tramite iscrizione a ruolo.
Adita da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello di Trieste, con la sentenza n. 509 del 21/12/2022, riformava totalmente la decisione di primo grado e respingeva l ‘ opposizione; in particolare, la Corte territoriale affermava, richiamando alcuni precedenti di legittimità, che il menzionato art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 si applica anche in caso di inadempimento degli obblighi restitutori, oltre che di revoca del finanziamento, e che il privilegio riconosciuto da tale normativa
si estende alle obbligazioni assunte dai garanti, con conseguente legittimità della cartella di pagamento nei confronti del fideiussore («La Cassazione (18695 del 9-6-2022, 8882 del 13-5-2020) ritiene che sia applicabile l ‘ art. 9 anche in caso di inadempimento oltre che di revoca. Vi è infatti ‘consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene indistintamente applicabile il privilegio generale in questione in ogni caso di inadempimento degli obblighi restitutori assunti con il finanziamento agevolato (Cass. 10-5-2022 pubblicata il 9-62022, che richiama Cass. 9926/2018, Cass. 6508/2020).’ La decisione della Cassazione 18-12022 n. 1485 ha poi previsto che ‘il credito di rivalsa sorge per l ‘ effetto del solo pagamento e non richiede l ‘ adozione di un provvedimento amministrativo di segno opposto a quello di concessione’ (e cioè una formale revoca) ed ha inoltre stabilito in relazione alla posizione del garante che l ‘art. 9 … si applica non solo ai crediti restitutori ma anche quelli di rivalsa derivanti dalle prestazioni di garanzie. Tale diritto di credito sorge anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della obbligazione principale) e pertanto è legittima la cartella di pagamento che gli è stata notificata.»).
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi.
Resistevano con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALEcredito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all ‘ udienza, concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo d ‘ impugnazione, il ricorrente denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per «violazione dell ‘ art. 24 Cost. e dell ‘ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella misura in cui la Corte ha fornito una motivazione del tutto apparente ed avulsa dalle argomentazioni ed eccezioni della scrivente difesa».
2. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.
Il ricorrente censura la sentenza per aver reso una motivazione apparente e, cioè, priva di un esame RAGIONE_SOCIALE eccezioni svolte con la comparsa di risposta in appello; tuttavia, tali eccezioni non sono riportate nel testo del ricorso (se non in maniera generica a pag. 8) e la critica svolta risulta, così, aspecifica e inammissibile.
In ogni caso, il motivo è infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata contiene una motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali di legittimità, che esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, e il percorso argomentativo illustrato consente di comprendere la fattispecie concreta e la sua riconducibilità ai principii di diritto richiamati (in tema, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11227 del 09/05/2017, Rv. 644191-01).
Col secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell ‘ art. 9 comma 5 d. lgs 123/1998», per avere la Corte d ‘ appello ritenuto tale disposizione, da interpretare in maniera tassativa, applicabile anche alla risoluzione del finanziamento per inadempimento (non soltanto alla sua revoca) e al garante dell ‘ impresa resasi inadempiente.
Col terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per «violazione dell ‘ art. 24 Cost. e dell ‘ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella misura in cui la Corte ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della obbligazione principale)»; in particolare, il ricorrente argomenta «Sull ‘ estraneità alla normativa del coobbligato fideiussore e sulla mancata applicazione del D.L. 3/2015 e della sua presunta irretroattività.».
Con la quarta censura, formulata , ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 123/1998 nella misura in cui la Corte ha ritenuto legittima l ‘ emissione e la notifica della cartella di pagamento anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della obbligazione principale).».
Poi, col quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la «violazione dell ‘ art. 24 Cost. e dell ‘ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella misura in cui la Corte ha ritenuto applicabile l ‘ articolo 8 bis legge n. 33/2015 a rapporti di RAGIONE_SOCIALE sorti anteriormente la sua entrata in vigore e legittima la notifica della cartella di pagamento anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della obbligazione principale)».
4. Le censure possono essere esaminate congiuntamente, perché pongono, sotto diversi profili, le medesime questioni e, cioè, se il procedimento di recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo possa essere impiegato nell ‘ ipotesi di inadempimento (diversa dalla «revoca dei benefici» a cui si riferisce la rubrica dell ‘ art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998) e anche nei confronti dei garanti dell ‘ impresa beneficiaria, sebbene tale estensione sia stata prevista soltanto dall ‘ art. 8bis , comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, sopravvenuto alla fattispecie in esame.
Oltre a quanto già rilevato con riguardo al primo motivo e, in particolare, all ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALE anomalie della motivazione denunciate col terzo e col quinto motivo (dato che il giudice d ‘ appello ha fornito un ‘ adeguata motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali di legittimità), nel merito il Collegio intende dare continuità a quanto statuito da questa Corte con l ‘ ordinanza Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024 (peraltro, relativa al medesimo finanziamento e ad altri garanti della RAGIONE_SOCIALE), secondo cui «In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell ‘ art. 8bis , comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell ‘ entrata in vigore della
norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Rv. 670771-01) e «Il privilegio previsto, dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘finanziamenti’ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, RAGIONE_SOCIALE diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un ‘ erogazione diretta da parte dell ‘ Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell ‘ istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Rv. 670771-02).
5. Non ignora il Collegio che Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023, Rv. 669609-01, giunge ad una conclusione non perfettamente in linea con tali approdi, sancendo che «Hanno natura privilegiata ex art. 8bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle ‘somme liquidate a titolo di perdite dal RAGIONE_SOCIALE‘, purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all ‘ entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza».
In base al menzionato precedente l ‘ insorgenza del privilegio (con la correlata facoltà di impiegare la procedura di riscossione coattiva per il recupero nei confronti del soggetto nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie) sarebbe collegata al pagamento eseguito in favore della banca finanziatrice da parte del RAGIONE_SOCIALEcredito RAGIONE_SOCIALE -non già al contratto di finanziamento -e alla data della sua esecuzione occorrerebbe riferirsi per l ‘ applicabilità dello ius superveniens (e, cioè, dell ‘ art. 8bis , comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge n. 33 del 2015).
Tale conclusione, oltretutto restata isolata, non è convincente, mentre l ‘ orientamento interpretativo già espresso da questa Corte e oggi ribadito è più congruente alla ratio legis e alla natura genetica del privilegio.
Innanzitutto, questo Collegio è convinto che dell ‘ art. 8bis , comma 3, del d.l. n. 3 del 2015 debba darsi un ‘ interpretazione (logico-teleologica) conforme alla sua ratio ed è evidente che lo scopo della norma risiede nella protezione dell ‘ interesse pubblico sotteso al diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme liquidate, come si evince dall ‘ attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall ‘ articolo 2751bis del codice civile».
In secondo luogo, la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e l ‘ efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso RAGIONE_SOCIALE parti», da un lato, denota l ‘ intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall ‘ art. 2745 c.c., norma che prevede come eccezioni la costituzione «subordinata alla convenzione RAGIONE_SOCIALE parti») e, dall ‘ altro, la sottrazione dell ‘ insorgenza del privilegio ex lege alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti induce a ritenere che nemmeno un ‘ attività materiale da quelle compiuta -come il pagamento in favore del soggetto finanziatore successivo all ‘ inadempimento -possa assumere alcuna incidenza.
Infine, e soprattutto, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell ‘ inadempimento: conseguentemente, il credito di RAGIONE_SOCIALE è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua insorgenza), anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del beneficiario finale.
6. Col sesto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per «violazione dell ‘ art. 24 Cost. e dell ‘ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)», per avere
la Corte di merito omesso di considerare «nel motivare la sentenza le argomentazioni e le eccezioni svolte in primo grado e nel giudizio di appello in merito alla surroga ex art. 1203 c.c. di BDMMCC e le eccezioni del sig. COGNOME al nuovo creditore».
7. La censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ.
In primis , nella confusa esposizione del fatto processuale (dove si accenna a eccezioni riconvenzionali, rilevabili d ‘ ufficio in ogni stato e grado del giudizio), il ricorrente omette di precisare se le diverse censure di merito, asseritamente non esaminate, sono state avanzate con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione (circostanza essenziale, perché -come statuito anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260-01 -«nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell ‘ atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l ‘ insussistenza del diritto del creditore di procedere all ‘ esecuzione forzata») e se, rimaste assorbite dalla decisione di primo grado, sono state poi tempestivamente riproposte ex art. 346 cod. proc. civ. nell ‘ appello.
Inoltre, il motivo è privo di una «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione», dato che enumera questioni del tutto eterogenee, con inammissibili riferimenti a documenti (peraltro, non trascritti) e a materiale probatorio, impropriamente sottoposto alla Corte di legittimità.
8. In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore di ciascuna controricorrente.
9. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,