Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2204/2021 R.G. proposto da : REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME NOME FU NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitalemastrilloEMAIL
-ricorrente-
contro
AZIENDA MOBILITA’ AREA COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa (CODICE_FISCALE, NOME digitale , dagli Avvocati COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)con domicilio EMAIL , EMAIL
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1850/2020 depositata il 29/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.L’Azienda per la RAGIONE_SOCIALE nell’Area di Taranto ( d’ora in poi AMAT) chiedeva al TAR l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 284/1996 che aveva deciso di recuperare le somme erogate in eccedenza alle assegnazioni statali ex Fondo nazionale trasporti negli anni dal 1985 al 1993, trattenendo sui contributi in costo esercizio che avrebbe erogato nei successivi anni 1996, 1997 e 1998, la quota annua di lire 7.108.854.000 per un totale di lire 21.326.562.000 corrispondente all’importo del disavanzo certificato in relazione ai fondi erogati nel corso degli anni 19871993.
2.Assumeva RAGIONE_SOCIALE che la delibera 284/1996 violava il d.l 98/1995 convertito nella legge 204/1995 , la legge regionale n. 37/95 e degli artt. 3 e 117 Cost.
3.Il Tar Puglia-sezione di Bari rigettava il ricorso di COGNOME. Proposto ricorso al Consiglio di Stato, questi dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo la rimessione degli atti avanti al giudice ordinario.
4.Riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Bari con la sentenza n. 2185/2017 veniva affermata la legittimità della delibera e del recupero effettuato dalla Regione Puglia con rigetto della domanda di condanna articolata nei confronti della Regione Puglia.
5.Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame e la Corte d’appello di Bari nel contraddittorio delle parti ha riformato la
sentenza di prime cure e condannando la Regione al pagamento di quanto richiesto da Amat con compensazione delle spese di lite.
6.La Corte d’appello dopo aver ricostruito il tenore dispositivo dell’art. 1 , d.l. n.98/1995 ha ritenuto che in presenza dei relativi presupposti di legge, consistenti nella sussistenza delle perdite di esercizio secondo i bilanci riclassificati ai sensi del d.l. n.98/1995 , art. 1, comma 5, sussisteva il diritto dell’impresa concessionaria a conseguire dal concedente il ripiano dell’intera quota di disavanzo di esercizio non ristorata da precedenti contributi con ciò condividendo il principio ermeneutico sancito da questa Corte nella sentenza n. 11257 del 2018.
La cassazione della sentenza d’appello depositata il 29.10.2020 è chiesta dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 18.1.2021 ed affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso AMAT.
7.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
8.Con il primo motivo la Regione deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione/falsa applicazione di legge di una serie di norme: art. 12 Preleggi, art. 6 e 9 L. 151/1981, art. 1 D.L. 98/1995, L.R. Puglia n. 11/1990 e 37/1995 argomentando che la sentenza impugnata avrebbe applicato erroneamente le norme statali e regionali, riconoscendo un diritto non più esistente in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 , cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per motivazione apparente . Assume la Regione che la motivazione della sentenza di appello sarebbe solo apparente.
Con il terzo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.) l’omesso esame di un fatto decisivo e cioè
l’esame della Delibera Regionale n. 6138/1995, base della successiva delibera impugnata.
11. Con il quarto motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ.) la violazione del giudicato esterno costituito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5835/2018.
Il primo motivo è fondato.
12.1.Come pure illustrato da parte ricorrente la materia si inscrive in un articolato quadro normativo che comprende sia la normativa statale che quella regionale. La legge 151/1981 (legge quadro in materia di trasporti) ha istituito il Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di TPL. Alla copertura delle differenze fra costi e ricavi partecipano, oltre allo Stato, anche le Regioni.
La Regione Puglia ha disciplinato con propria normativa sin dal 1990 (L.R 11, art. 1) un piano pluriennale di rientro, al fine di estinguere le passività pregresse maturate al 31.12 1989 specificamente stabilendo al comma quarto che ‘gli importi corrisposti ai sensi delle lett.a) e b) del precedente comma per gli anni 1987, 1988 e 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo nazionale trasporti.
Con il d.l. 98/1995 convertito con la legge 204/1995 è stato disposto quale intervento urgente in materia di trasporti uno stanziamento a favore del FNT da doversi erogare direttamente alle Regioni. L’articolo 1, comma 14 , per quanto qui rileva, dispone che ‘ nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura anche parziale ai disavanzi di cui al comma uno.
La Regione Puglia in attuazione di tale norma ha emanato la l. r. n. 37 del 1995 (Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale) il cui articolo 2 (recuperi) ha previsto che ‘ in sede di
Liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma tre del precedente articolo uno la giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza le assegnazioni statali punto per le aziende municipalizzate la giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma avvalere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma due dell’articolo uno della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa giunta’.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 6038/95 è stata riconosciuta, fra l’altro, la facoltà della Regione di procedere al recupero, accanto a quello relativo alle somme erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per il periodo 1987-1993, anche delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 anche riguardo all’azienda municipalizzata RAGIONE_SOCIALE. In attuazione di detta deliberazione la Regione Puglia emise poi la delibera attuativa n. 284 del 1996, avente ad oggetto la l.r. 37 del 1995 con cui dispose ‘ di stabilire che i recuperi di cui all’art.2, comma 2 della l.r.37 del 1995 nei confronti delle aziende municipalizzate siano effettuati in tre quote uguali a valere sui contributi degli esercizi 1996, 1997 1998 cadauna dell’importo indicato nella colonna ‘f’ del prospetto allegato alla presente deliberazione’ per la somma complessiva di lire 21.326.562.000 pari a euro 11.014.250,08 in tre somme uguali per ciascun anno.
12.2.Ciò posto, emerge che il recupero delle quote di contributi, con riferimento alle anticipazioni disposte -dando copertura anche parziale ai disavanzi, come previsto dal d.l. – è applicazione della norma regionale, la quale, nella misura in cui è relativa ad ammontare eccedente la soglia del contributo statale (il quale non può risultare superiore al 60% dell’ammontare complessivo dei disavanzi), è coerente alla disposizione statale.
12.3.Di tale complesso quadro normativo la sentenza impugnata non ha in alcun modo tenuto conto, incentrando la decisione sul richiamo alla precedente pronuncia di questa Corte ( Cass 11257/2018) che non è pertinente in quanto relativo ad una Regione nella quale, a differenza della Puglia, non era intervenuta la legge regionale.
L’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento degli altri tre motivi (assorbimento proprio – Cass. 13534/2018) con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025.