Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7841/2020 R.G. proposto da:
Presidenza Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario Esecuzione Decisioni Commissione Europea C2015 5549 Final, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Ancona al n. 463/2020 depositato il 20/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Commissario Straordinario Esecuzione Decisioni Commissione Europea C2015 5549 Final (di seguito denominato per brevità ‘Commissario Straordinario’), propose, in data 14/6/2018, domanda tardiva di ammissione, in via privilegiata, al passivo del Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, del credito di € 259.560,76, oltre rivalutazione ed interessi, per il recupero degli aiuti, connessi al sisma Abruzzo del 2009, erogati alla società da parte dell’INPS e riconducibili al regime introdotto dall’art. 33 comma 38 l. nr. 183/2011.
2 Il Giudice Delegato rigettò la domanda in quanto il Commissario Straordinario era privo di legittimazione attiva e la domanda era ultratardiva non contenendo alcuna deduzione in ordine alle cause che avevano impedito l’insinuazione tempestiva.
3 L’opposizione allo stato passivo proposta dal Commissario Straordinario veniva respinta dal Tribunale di Ancona, il quale rilevava la carenza di legittimazione attiva del Commissario Straordinario al quale erano affidate solo competenze di natura amministrativa ed accertativa.
Riteneva, inoltre, il Tribunale che, come riconosciuto dallo stesso Commissario, la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta prima che fosse completato l’iter previsto dalla legge per la verifica e la quantificazione degli importi che il beneficiario degli degli stessi a titolo di indebito aiuto di Stato avrebbe dovuto restituire.
4 Il Commissario Straordinario ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento ha svolto difese con
contro
ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. 52, 92, 93 e 96 l.fall., 48 l. 234/2012, nonchè 1 e 3 del d.P.C.M 14 novembre 2017, in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’Agente di RAGIONE_SOCIALE fosse l’esclusivo legittimato ad agire per il recupero del credito.
Secondo la ricorrente, la previsione contenuta nell’art. 48 , comma 2, l. 234/2012 della nomina di un Commissario Straordinario, in rappresentanza dello Stato nel recupero degli aiuti di stato, quando sono interessate più Amministrazioni, conferisce a tale organo, oltre ai poteri accertativi delle somme oggetto di restituzione da parte di beneficiari di aiuti di Stato, anche la titolarità delle azioni di recupero delle somme in concorrenza con la legittimazione dell’Agente di Riscossione.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 93 e 96 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente fatto dipendere la possibilità dell’Amministratore Straordinario di insinuarsi allo stato passivo per il recupero dell’aiuto di S tato dal completamento della procedura dell’art. 3 del d.P.C.M. 14/11/2017 avuto riguardo al fatto che il soggetto beneficiario dell’indebito aiuto era fallito e nella istanza di ammissione al passivo erano stati riportati gli importi degli aiuti concessi, i riferimenti normativi e i contenuti della decisione della Commissione Europea che aveva intimato il recupero.
Il Tribunale, sempre a dire del ricorrente, avrebbe potuto ammettere il credito dell’Amministratore Straordinario al passivo del fallimento con riserva.
2 Il primo motivo è infondato.
2.1 Risulta dagli atti di causa che, a seguito dell’evento sismico del 6/4/2009 che ha interessato il territorio regionale abruzzese, è intervenuta una normativa emergenziale di favore per le popolazioni colpite da tale calamità; in particolare l’art. 33, comma 28, della l.183/2011 (legge di stabilità del 2012) ha previsto il parziale abbattimento (nella misura del 60%) dei tributi e contributi il cui pagamento era stato sospeso con il d.l. 78/2010.
2.2 La Commissione Europea, ravvisando gli estremi dell’aiuto di Stato incompatibile con il disposto di cui all’art . 107 TFUE, ha con la decisione C2015 5549 Final imposto alle autorità italiane il recupero degli aiuti connessi al terremoto del 2009.
2.3 Con d.P.C.M del 14/11/2017 è stato nominato il Commissario Straordinario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea.
2.4 Il Commissario Straordinario, dopo aver promosso la procedura, prevista dall’art. 3 del d.P.C.M del 14/11/2017, di accertamento degli aiuti di Stato ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE nella forma del mancato prelievo dei contributi INPS, la cui riscossione era stata sospesa, per € 259.560,76, ha proposto domanda di ammissione al passivo del credito prima che questo fosse amministrativamente accertato.
2.5 La questione giuridica sottesa alla censura contenuta nel motivo afferisce quindi alla natura e ai poteri dell’organo straordinario che, secondo il ricorrente, si estendono anche all’esercizio delle azioni giudiziali per il recupero dell’aiuto di Stato.
2.6 Ebbene, l’art. 3 del più volte citato decreto stabilisce che il Commissario Straordinario « individua i soggetti destinatari dei procedimenti di recupero sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti e secondo le modalita’ consentite dalla normativa e dalla prassi europee, nonche’ verificate direttamente con la Commissione Europea ….. Entro dieci giorni dallo scadere del termine per la
trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, ……. provvede a dare notizia, ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’avvio del procedimento di recupero, comunicando i dati di cui al comma 1 ai soggetti individuati secondo le modalita’ di cui al comma 2…..quantifica l’importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l’importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell’art.11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e adotta i provvedimenti di recupero, notificandoli ai singoli beneficiari tenuti alla restituzione » .
La predetta disposizione amministrativa, dopo aver precisato che il provvedimento del Commissario Straordinario costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 48, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al comma 11 dispone che « trascorso inutilmente il termine di pagamento indicato nel provvedimento di recupero, il Commissario Straordinario chiede immediatamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di procedere alla riscossione, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, precisando i tempi entro i quali tale attivita’ deve essere avviata ».
2.7 Viene quindi individuato nell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione (ovvero nel Concessionario per la Riscossione delle entrate dell’Ente interessato) il soggetto deputato alla riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero della Commissione Europea.
2.8 I compiti assegnati al Commissario Straordinario sono quindi, come correttamente rimarcato dal Tribunale marchigiano, quelli del compimento di attività istruttoria per l’accertamento del credito, che rimane nella titolarità dell’Ente impositore o gestore , nella fattispecie pacificamente da individuare nell’Inps.
La legittimazione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossioni è espressamente prevista dalle disposizioni normative ed amministrative con le quali sono stati chiariti i compiti del Commissario Straordinario.
Si tratta di una legittimazione concorrente con quella del titolare del credito, come insegna il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «l’iscrizione a ruolo del credito contributivo e l’attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell’ambito della procedura fallimentare, hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato e può, come tale, agire per la revocazione dei crediti ammessi a norma dell’art. 98 l.fall.» (cfr. Cass. 24202/2015, come anche Cass. 30880/2018 e 30999/2019).
3 L’infondatezza del primo motivo che censura la ragione da sola sufficiente a fondare la decisione di rigetto dell’insinuazione per carenza di legittimazione attiva, consente di ritenere assorbito il secondo motivo, che sottopone a critica l’ulteriore ratio decidendi della inammissibilità della domanda di ammissione perché proposta prima che fosse completato l’iter previsto dalla legge per la verifica e la quantificazione degli importi che il beneficiario aveva ricevuto a titolo di indebito aiuto di Stato.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso
forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 febbraio