Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27937/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 490/2022 pubblicata in data 24/09/2022, n.r.g. 264/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/10/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 343, 346, 436 c.p.c., 1, co. 58, L. n. 92/2012, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 7 e 18, co. 4 e 6, L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale esaminato
OGGETTO:
licenziamento – lavoratore vittorioso in primo grado rigetto della domanda di accertamento della genericità della contestazione disciplinare necessità di reclamo incidentale – questione di particolare rilevanza
e deciso la questione della genericità della contestazione disciplinare che era stata espressamente esclusa dal Tribunale e pur in assenza di appello incidentale da parte del lavoratore, che anzi aveva chiesto espressamente la conferma della sentenza di primo grado, sicché sul punto si era formato il giudicato che impediva ogni diversa statuizione. Lamenta, di conseguenza, anche la violazione dell’art. 324 c.p.c. sul giudicato.
Tale motivo involge la questione -di particolare importanza e rilevanza (art. 375 c.p.c.) -relativa all’esatta qualificazione del vizio di genericità della contestazione disciplinare nell’ambito della pluralità dei motivi di impugnazione di un licenziame nto, ai fini dell’identificazione della domanda o di un suo capo autonomo idonei a passare in giudicato.
Ne consegue la necessità del rinvio a nuovo ruolo per la fissazione di una pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data