Reclamo giudice delegato: la Cassazione fa chiarezza sui termini
Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione pone al centro del dibattito una questione procedurale di fondamentale importanza nel diritto fallimentare: qual è il termine corretto per presentare un reclamo contro un atto del giudice delegato quando quest’ultimo agisce in sostituzione del comitato dei creditori? La risposta a questa domanda, tutt’altro che scontata, ha implicazioni dirette sulla tempestività delle azioni legali e sulla tutela dei diritti dei creditori. L’intervento della Suprema Corte si è reso necessario per dirimere un contrasto interpretativo che rischiava di creare incertezza giuridica.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla procedura fallimentare di una società immobiliare. Il giudice delegato, in assenza di un comitato dei creditori costituito, aveva autorizzato il curatore a stipulare un accordo transattivo con il promissario acquirente di un immobile di proprietà della società fallita. Su tale immobile, tuttavia, gravava un’ipoteca iscritta a favore di un istituto di credito a garanzia di un mutuo.
L’accordo prevedeva il trasferimento della proprietà all’acquirente con la contestuale cancellazione dell’ipoteca, il tutto senza il consenso della banca creditrice. Quest’ultima, ritenendo l’accordo lesivo dei propri diritti, ha presentato reclamo al tribunale contro il decreto di autorizzazione del giudice.
La Decisione del Tribunale e il Ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha dichiarato il reclamo inammissibile perché tardivo. Secondo i giudici di merito, il termine applicabile non era quello di 10 giorni previsto dall’art. 26 della legge fallimentare per i reclami contro i decreti del giudice delegato, bensì quello più breve di 8 giorni stabilito dall’art. 36 per i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. La logica del Tribunale si basava su un criterio funzionale: poiché il giudice aveva agito esercitando una competenza propria del comitato, si sarebbe dovuto applicare il termine previsto per gli atti di quest’ultimo organo.
Insoddisfatta, la banca ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che dovesse prevalere il criterio soggettivo: l’atto era stato emesso da un giudice, e quindi doveva sottostare al regime di impugnazione previsto per i provvedimenti giudiziali.
La Questione di Diritto e il Reclamo al Giudice Delegato
Il cuore della controversia risiede nel dilemma interpretativo tra due norme:
* Art. 26 Legge Fallimentare: Prevede un termine di 10 giorni per reclamare i decreti del giudice delegato.
* Art. 36 Legge Fallimentare: Stabilisce un termine di 8 giorni per i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.
La domanda è: quale norma prevale quando il giudice delegato agisce in via sostitutiva, esercitando poteri che spetterebbero al comitato dei creditori (come previsto dall’art. 41, comma 4, L.F.)? Bisogna guardare alla natura soggettiva dell’organo che emette l’atto (il giudice) o alla natura oggettiva della funzione esercitata (quella del comitato)?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, non ha fornito una risposta definitiva, ma ha compiuto un passo decisivo. Ha riconosciuto che la questione è di “particolare rilevanza nomofilattica”, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Questo significa che il problema ha un’importanza fondamentale per garantire un’interpretazione uniforme della legge su tutto il territorio nazionale.
I giudici hanno evidenziato che sul punto esistono decisioni contrastanti nei tribunali di merito e, soprattutto, che non vi sono precedenti specifici della stessa Corte di Cassazione. Di fronte a tale incertezza, che potrebbe generare disparità di trattamento, la Corte ha ritenuto inopportuno decidere in camera di consiglio. Ha quindi disposto, con un’ordinanza interlocutoria, il rinvio della causa a una pubblica udienza, dove la questione potrà essere discussa e approfondita in modo più completo prima di giungere a una pronuncia che farà da guida per tutti i casi futuri.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione, pur non risolvendo il caso, svolge una funzione essenziale: segnala l’esistenza di un’area grigia nella procedura fallimentare e avvia il percorso per colmarla. La futura sentenza a sezioni unite o in pubblica udienza stabilirà un principio di diritto chiaro, indicando a creditori e professionisti del settore quale sia il termine corretto per il reclamo al giudice delegato in funzione vicaria. Questa decisione avrà un impatto significativo sulla gestione delle procedure concorsuali, rafforzando la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in una materia tanto delicata.
Qual è la questione giuridica principale affrontata dalla Corte?
La questione principale è determinare quale termine di legge si applichi per presentare reclamo contro un provvedimento del giudice delegato quando quest’ultimo agisce in sostituzione del comitato dei creditori: il termine di 10 giorni previsto per gli atti del giudice (art. 26 L.F.) o quello di 8 giorni per gli atti del comitato (art. 36 L.F.).
Perché il reclamo della banca è stato inizialmente dichiarato inammissibile?
Il reclamo è stato ritenuto inammissibile perché il Tribunale ha applicato il termine più breve di 8 giorni, considerando che l’atto del giudice, pur essendo emesso da lui, aveva la natura sostanziale di un’autorizzazione di competenza del comitato dei creditori. La banca aveva depositato il reclamo oltre tale termine.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non ha deciso il merito della questione. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui, riconoscendo l’elevata importanza della questione per l’uniforme interpretazione della legge (rilevanza nomofilattica) e l’assenza di precedenti, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una trattazione approfondita.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1386/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
e contro
NOME COGNOME
in sostituzione del comitato creditori -Reclamo
Ud. 14/5/2025 CC
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 3981/2017 del Tribunale di Padova, depositato il 26.10.2017;
letti gli atti depositati dalle parti costituite;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo presentato dalla attuale ricorrente contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento RAGIONE_SOCIALE -in sostituzione del comitato dei creditori non ancora costituito (art. 41, comma 4, legge fall.) -aveva autorizzato il curatore a transigere una potenziale lite con NOME COGNOME, promissario acquirente di un immobile sul quale grava ipoteca iscritta a garanzia del mutuo erogato dalla banca ricorrente alla società poi fallita;
rilevato che il reclamo della banca era volto a contestare la legittimità dell’accordo transattivo in quanto prevedeva il trasferimento dell’immobile al promissario acquirente , con cancellazione dell’ipoteca in assenza del consenso di essa creditrice iscritta;
rilevato che il reclamo è stato dichiarato tardivo sul presupposto che il termine per la presentazione fosse quello di 8 giorni dettato dall’art. 36 legge fall. con riguardo ai reclami contro gli atti (del curatore e) del comitato dei creditori e non quello di 10 giorni dettato dall’art. 26 legge fall. per il reclamo al collegio contro i decreti del giudice delegato (disciplina dei termini che è differenziata anche con riferimento alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine);
rilevato che assume quindi carattere decisivo nel presente giudizio la questione di diritto relativa al regime del reclamo
contro
gli atti del giudice delegato che agisce in sostituzione del comitato dei creditori, ponendosi l’alternativa tra dare prevalenza al fatto che, seppure pronunciato dal giudice delegato, si tratta per sempre di un provvedimento oggettivamente di competenza del comitato dei creditori, oppure, al contrario, al profilo soggettivo, ovverosia al fatto che si tratta di un provvedimento del giudice delegato;
ritenuto che la questione di diritto -in ordine alla quale diversi tribunali si sono pronunciati in un senso o nell’altro è di particolare rilevanza nomofilattica (art. 375, comma 1, c.p.c.) e considerato che non si riscontrano precedenti arresti di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del