Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 260 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22158-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato improcedibile il reclamo ex art. 18 legge fall., proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, perché non notificato alla curatela del fallimento e al creditore istante (RAGIONE_SOCIALE) nel termine assegnato;
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
la società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; la curatela del fallimento non ha svolto difese; le parti costituite hanno depositato memorie.
Considerato che:
I. – a sostegno del ricorso si deduce la nullità della sentenza per (i) aver dichiarato improcedibile il reclamo in mancanza di disposizione di legge e per (ii) violazione dell’art. 291 cod. proc. civ., avendo la corte d’appello pretermesso il principio da tale norma discendente, viceversa applicabile anche in ipotesi di inesistenza od omissione della notificazione dell’atto;
II. – il primo motivo ricorso pone una critica per certi versi fondata;
l’impugnata sentenza ha dichiarato improcedibile il reclamo perché non notificato, assieme al decreto di fissazione di udienza, nel termine appositamente accordato; ma l’improcedibilit à è sanzione per inRAGIONE_SOCIALE delle parti da contenersi nell’alveo della espressa previsione normativa; e nessuna norma -né in termini generali, né in termini specifici -sanziona di improcedibilità una situazione del genere;
III. – la corte territoriale ha richiamato il principio tratto da Cass. Sez. 1 n. 24797-19, ma il principio non si attaglia pienamente alla fattispecie, poiché relativo al caso della mancata comparizione delle parti in udienza, prima ancora che della impossibilità di controllare l’avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio;
più aderente è invece l’insegnamento per cui il termine di notifica dettato dall’art. 18 legge fall. è ordinatorio; e tuttavia, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, quarto comma, legge fall., chieda, successivamente allo spirare di quest’ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso e il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto
processo, a un giudizio e a una pronuncia (Cass. Sez. 1 n. 11541-17);
ciò in coerenza col generale principio per cui l’interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato è contrapposto a quello dell’impugnante, e comporta che ove pure il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia indicato dalla legge come perentorio, non possa disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possano essere accordati nuovi termini per l’espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo di impugnazione, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (v. Cass. Sez. 1 n. 30968-19);
questa è la ragione per cui non ha fondamento il secondo motivo dell’attuale ricorso e per cui il reclamo, nelle condizioni date, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
IV. ne segue che, al netto dell’errore qualificato rio compiuto dalla corte territoriale (nel riferimento alla inesistenza sanzione di improcedibilità), la causa può essere decisa direttamente in cassazione mediante pronuncia sul ricorso; non è praticabile invero il rimedio della semplice correzione della motivazione, perché la sentenza è errata anche nel dispositivo;
la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in base al principio appena citato, volta che neppure in questa sede sono state indicate le ragioni che avevano impedito al
Ric. 2021 n. 22158 sez. M1 – ud. 01-12-2022 -4-
reclamante di rispettare il termine di notificazione assegnato;
V. le spese sostenute dall’incolpevole creditore istante seguono in ogni caso la soccombenza del ricorrente, visto che alla declaratoria consegue la stabilizzazione della sentenza dichiarativa del fallimento;
VI. -l’esito del giudizio di cassazione induce alla non debenza del raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio poiché il reclamo avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; condanna il ricorrente alle spese sostenute in questa sede dalla società RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°