Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33264 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20436 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) -controricorrente- per la cassazione dell ‘ordinanza del Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 1123/2022 del R.G. (Repert. n. 767/2002 del 13 luglio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE ha avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso il provvedimento del giudice
Oggetto:
ESECUZIONE FORZATA RECLAMO (ART. 591 TER C.P.C.)
Ad. 27/10/2023 C.C.
R.G. n. 20436/2022
Rep.
dell’esecuzione con il quale era stato disatteso un suo precedente ricorso, proposto ai sensi della medesima disposizione, con riguardo all’aggiudicazione dell’immobile pignorato disposta in favore di NOME COGNOME, a seguito della propria esclusione dalla partecipazione al procedimento di vendita senza incanto svoltosi davanti al professionista delegato.
Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Cremona, con ordinanza pubblicata in data 13 luglio 2022.
Avverso tale ordinanza, ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stato ravvisato un profilo di inammissibilità dello stesso, in relazione alla natura del provvedimento impugnato.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Come già osservato nella proposta di definizione anticipata del ricorso formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della radicale inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordinanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio proposto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ai sensi degli artt. 591 ter c.p.c. e 669 terdecies c.p.c..
In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata e ormai consolidati (cd. ‘progetto esecuzioni’ , sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), infatti, « l’ordinanza collegiale pronunciata all ‘ esito del reclamo ai sensi dell ‘ art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell ‘ esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 -01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 35855 del 06/12/2022, Rv. 666283 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 10350 del 18/04/2023, Rv. 667402 – 01).
Né il ricorso, né la memoria successivamente depositata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. offrono argomenti idonei ad indurre a rivedere tale indirizzo (peraltro relativo ad un regime normativo che le successive modificazioni dell’art. 591 ter c.p.c., pur non applicabili nella presente fattispecie, ratione temporis , hanno radicalmente modificato).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 7. 000,00 (settemila/00) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 7.000,00 (settemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-