Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Giudice dell ‘ esecuzione Provvedimenti sull’estinzione Rimedio esperibile – Reclamo ex art. 630 c.p.c. Esclusività
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/10/2023
Adunanza camerale sul ricorso 8423-2022 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 115/2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 03/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e il marito NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 115/22, del 3 febbraio 2022, della Corte d’appello di Torino, che -nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1/21, del 23 marzo 2021, del Tribunale di Verbania, dichiarando inammissibile, invece, per difetto di interesse, quello esperito da RAGIONE_SOCIALE. (d’ora in poi, ‘BHW’) ha così provveduto.
Essa, quanto in particolare al gravame dei coniugi COGNOME, ha confermato la decisione del primo giudice di accogliere solo parzialmente il reclamo ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ., proposto da costoro (e da RAGIONE_SOCIALE) avverso l’ordinanza emessa in data 3 dicembre 2020 dal giudice del Tribunale di Verbania. Così provvedendo, è stata ribadita, per un verso, la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di estinzione delle procedure esecutive, promosse nei confronti degli odierni ricorrenti, rispettivamente, da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE, rigettando, invece, la loro domanda volta a far dichiarare l’inefficacia del provvedimento di aggiudicazione del compendio immobiliare staggito, pronunciato dal giudice dell’esecuzione a favore di NOME COGNOME, o meglio -all’esito della ‘ electio amici ‘ dalla stessa effettuata -di NOME COGNOME.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, pendendo innanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verbania le procedure suddette, mentre il COGNOME rinunciava a
quella da esso promossa, su impulso dell’altro creditore, ovvero BHW, veniva fissata la vendita, con modalità telematica, del compendio staggito, fissandosi, all’uopo , ‘due distinte/date udienze’. In particolare, la prima, fissata per l’11 novembre 2020, era finalizzata alla ‘verifica del ricevimento delle buste telematiche contenenti le offerte irrevocabili di acquisto’, l’altra, quella del successivo 2 dicembre, era, invece, destinata a rendere note le ‘deliberazioni riguardanti l’ammissibilità delle perv enute offerte’.
Ciò detto, essendo giunta l’11 novembre una sola offerta, il giudice dell’esecuzione rinviava a quella del 2 dicembre per le deliberazioni riguardanti ‘l’ammissibilità delle offerte pervenute’, Nelle more della celebrazione della seconda udienza anche RAGIONE_SOCIALE rinunciava agli atti della procedura esecutiva, con richiesta di ‘estinzione con i consequenziali provvedimenti’, richiesta reiterata dal suo procuratore in occasione dell’udienza del 2 dicembre 2020. Ciò nonostante, con ordinanza riservata del successivo 3 dicembre, il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di estinzione della procedura per rinuncia agli atti, ritenendola ‘tardiva’, e dichiarava l’aggiudicazione definitiva in favore dell’unica offerente, la predetta NOME COGNOME, che, peraltro, aveva proposto istanza per persona da nominare.
Reclamata tale ordinanza sia dai debitori esecutati che da BHW, riuniti i due procedimenti (nei quali si costituiva, a seguito della ‘ electio amici ‘ effettuata dalla COGNOME , l’aggiudicatario effettivo, NOME COGNOME), il Tribunale verbanese accoglieva solo parzialmente il reclamo dei COGNOME, dichiarando l’intervenuta estinzione delle procedure esecutive, facendo però salva l’aggiudicazione.
Gravata con appello tale decisione sia dai COGNOME che da BHW, il giudice di seconde cure provvedeva nei termini sopra indicati,
rigettando il mezzo esperito dai primi e dichiarando inammissibile, per difetto d’interesse, quello proposto dalla seconda.
In particolare, il giudice di appello -pur riconoscendo che, per effetto dell’anteriorità della rinuncia operata da RAGIONE_SOCIALE rispetto all’aggiudicazione, dovesse considerarsi estinta pure la procedura esecutiva da essa instaurata -riteneva che il solo mezzo r itualmente esperibile per far valere l’inefficacia dell’aggiudicazione, prodottasi a norma dell’art. 632 cod. proc. civ., fosse quello dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della Corte torinese hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 630, nonché 629 e 632 cod. proc. civ., nonché dell’art. 187 -bis disp. att. cod. proc. civ.
Censurano i ricorrenti l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il mezzo esperibile, per far valere l’inefficacia dell’aggiudicazione conseguente alla (previa) estinzione della procedura esecutiva, era quello dell’opposizione agli atti esecutivi.
Assumono, infatti, che ‘la declaratoria così come la mancata declaratoria -ad opera del giudice dell’esecuzione di estinzione del giudizio, per causa tipica quale è la rinunzia del creditore procedente, non può essere impugnata che con reclamo, atteso c he l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è prevista come mezzo di impugnazione per i casi di estinzione o improseguibilità dovuti a cause c.d. atipiche’. Pertanto, essi osservano, se ‘l’inefficacia di tutti gli atti compiuti (inclusa l’ordinanza di aggiudicazione) è conseguenza della antecedente estinzione del
giudizio, allora non pare giuridicamente corretto affermare che il reclamo sia mezzo idoneo per far valere solamente quell’estinzione, erroneamente non dichiarata, ma non anche gli effetti diretti che da essa derivino in via di stretta conseguenzialità logicogiuridica’. La diversa conclusione fatta propria dalla Corte territoriale non risulta ‘neanche rispettosa dei principi del giusto processo siccome idonea a «moltiplicare» i procedimenti contenziosi’, reputando necessario ‘proporsi il reclamo ai fini de lla declaratoria di estinzione e dall’altro lato opposizione agli atti esecutivi onde contrastare l’aggiudicazione, sebbene quest’ultima sia resa inefficace per espressa previsione di legge -quale conseguenza tipica della antecedente estinzione’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 629, 630 e 632 cod. proc. civ., nonché degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., oltre che del più generale principio di conversione degli atti (di cui anche all’art. 1424 cod. civ.) aventi i necessari requisiti formali e sostanziali, ed infine degli artt. 50bis , 50ter , 50quater , 281septies , 281octies e 281nonies cod. proc. civ., dell’art. 50 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 187 -bis disp. att. cod. proc. civ.
Si censura la declaratoria di inammissibilità del reclamo anche sotto un altro profilo, sostenendosi che essa ‘non avrebbe potuto essere pronunciata, in quanto l ‘ atto recava tutti i requisiti formali e sostanziali anche dell’opposizione agli atti esecutivi ed aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, così che -senza potersi arrestare la decisione al mero dato formale della denominazione dell’atto in termini di «reclamo» -i motivi di doglianza in esso formulati avrebbero dovuto essere esaminati e decisi nel merito anche in relazione alla richiesta inefficacia dell’ordinanza di
aggiudicazione, stante l’estinzione del processo esecutivo antecedente all’erronea aggiudicazione dell’immobile’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.
4.1. Il primo motivo denuncia omessa e/o erronea valutazione della Corte d’appello di Torino in ordine al mancato riconoscimento delle spese processuali a carico della parte odierna ricorrente principale, siccome soccombente all’esito del giudizio di merito.
Si duole il COGNOME del fatto che il giudice di seconde cure non abbia valutato ‘assolutamente la erroneità commessa dal Tribunale di primo grado in ordine alla avvenuta compensazione delle spese legali’, giacché motivata sul rilievo del parziale accoglimento del reclamo in punto di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, questione in ordine alla quale egli ‘non aveva proposto alcuna opposizione, rimanendo indifferente’ alla sua definizione.
4.2. Il secondo motivo denuncia erronea valutazione della Corte d’appello ‘in ordine alla compensazione delle spese con motivazione inesistente ed apodittica’.
Si duole, in questo caso, il ricorrente incidentale del fatto che la sentenza impugnata abbia motivato la compensazione integrale delle spese d’appello sul mero rilievo della ‘novità della materia’, senza assolvere, così, quell’onere di motivazione specifi ca che costituisce il contraltare dell’ampia discrezionalità di cui il giudice fruisce -in particolar modo, dopo la sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale -nella liquidazione delle spese di lite.
È rimasta solo intimata BHW.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale va accolto, nei limiti di seguito precisati.
9.1. Il primo motivo è fondato.
9.1.1. La sentenza impugnata ha disatteso il principio secondo cui ‘ tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, cod. proc. civ., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per far valere l’improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero ‘ – ciò che rileva nel caso di specie – ‘ agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia dichiarato l’estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata ‘ (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 marzo 2022, n. 10238, Rv. 664566-01).
Non pertinenti rispetto al caso in esame sono, invece, i due precedenti citati dalla sentenza impugnata. E ciò perché, l’uno (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2003, n. 9377), concernente un caso in cui – dichiarata dal giudice dell’esecuzione l’estinzione e revocata l’aggiudicazione già disposta – il reclamante aveva inteso censurare non già la legittimità della dichiarazione di estinzione, ma solo la revoca dell’aggiudicazione; il secondo (Cass. Sez. 6-3, ord. 19 dicembre 2014, n. 27031) riguardando un caso in cui il giudice dell’esecuzione, due anni dopo la pronuncia di estinzione, con un separato provvedimento, aveva provveduto al riparto delle spese del giudizio.
9.2. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito dall’accoglimento del primo.
Assorbito è pure il ricorso incidentale, che concerne il tema delle spese di lite, delle quali il giudice del rinvio dovrà compiere una nuova regolamentazione.
In conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla luce dei principi meglio indicati al § 8.1.1.
PQM
La Corte accoglie il primo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, come pure il ricorso incidentale.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per la decisione sul
merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della