Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
Oggetto: Regolamento di competenza
ORDINANZA
su regolamento di competenza d’ufficio rimesso con ordinanza collegiale avene ad oggetto conflitto di competenza negativo del Tribunale di Macerata del 24.10.2023 comunicata il 3.11.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Macerata ha sollevato Regolamento d’ufficio di competenza con Ordinanza 24.10.2023, con cui chiede l’individuazione del Giudice competente (Corte d’Appello o Tribunale) per il reclamo avverso il Decreto del Giudice monocratico del Tribunale di Macerata del 15.5.2023, che ha dichiarato inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII per carenza di meritevolezza delle proponenti.
L’ordinanza impugnata è stata emessa dopo la riassunzione, successiva a provvedimento del 10.10.2023 della Corte d’appello di Ancona declinatorio della propria competenza al reclamo in favore di
quella del Tribunale. Il Giudice ha rilevato la differenza tra il decreto di rigetto dell’omologa, ex art 70 , comma 10, emesso dopo decreto di apertura della procedura e contraddittorio tra le parti (il cui reclamo è demandato alla Corte d’Appello ) e il decreto di inammissibilità adottato alla verifica preliminare ex art 70, comma 1, in assenza di contraddittorio, e individuato nel Tribunale il giudice competente al reclamo.
Il Tribunale rileva nell’ordinanza di rimessione di non condividere tale impostazione, ritenendo non vi siano differenti decreti con cui si rigetta la domanda di omologa e che tutti vadano ricompresi nel rinvio al reclamo avanti alla Corte d’Appello (art 70 , comma 12).
2 .-La difesa delle sigg.re COGNOME e COGNOME ha chiesto alla Corte, in adesione alle motivazioni espresse dalla Corte d’Appello, di risolvere il conflitto di competenza in favore della competenza del Tribunale di Macerata, disattendendone l’impostazione, e conseguentemente disporre la prosecuzione del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Macerata, assegnando alle parti il termine per la riassunzione.
3.Per quanto qui di interesse il Tribunale ha sollevato il conflitto di competenza negativo con la Corte di Appello di Ancona precisando che:
a) rilevato che l’iter motivazionale della Corte anconitana riconduce la pronuncia declinatoria alla ricorrenza del caso -di specie- di pronuncia del G.D. all’esito del solo vaglio preliminare di cui al primo comma dell’art. 69 CCII (pur essendo la formula de l pronunciamento reclamato quella del rigetto della istanza di omologa), mentre secondo la Corte territoriale resterebbe nella sua competenza il (solo) reclamo avverso il provvedimento negatorio della omologa ove reso all’esito del contraddittorio insta urato con i creditori;
b) rit enuto non potersi condividere l’ interpretazione della Corte territoriale, posto che il decreto di rigetto della proposta istanza di omologa conclude il procedimento qualunque ne sia il motivo, anche quello di non meritevolezza del debitore, motivo quest’ultimo per il
quale non viene prevista pronuncia diversa: deduzione normativamente sostenuta dal richiamo di cui al co. 12 dell’art. 70 CCII ed al riferimento ivi contenuto al decreto di cui al co. 10, art. 70 detto, che segna per il reclamo avverso il decreto di rigetto la competenza della Corte di Appello;
e, di contro, l’interpretazione data dalla Corte territoriale sortirebbe gli effetti per i quali alla sostanziale inammissibilità del ricorso, pronunciabile solo con il decreto di rigetto (e non di inammissibilità, pronuncia non prevista), conseguirebbe la possibilità della sua anche plurima riproposizione, con nuove valutazioni di meritevolezza che finirebbero per inammissibilmente divenire una sorta di riesame;
l’istanza di ristrutturazione del debito del consumatore può essere respinta solo con il decreto di cui al comma 10 dell’art. 70 CCII, quali che ne siano i motivi; e poiché l’unico strumento di impugnazione del detto decreto è quello del reclamo innanzi alla Corte di Appello, secondo il richiamo di cui al comma 12 della medesima norma;
4 . ─ Le sigg.re COGNOME e COGNOME hanno presentato memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c. e n ote per l’udienza .
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare la competenza della Corte di Appello di Ancona.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le sigg.re COGNOME e COGNOME hanno dedotto ex art 47, comma 5, c.p.c. condividendo la motivazione della Corte di appello di Ancona sulla competenza del Tribunale di Macerata che condividono e riproducono.
5 .-Il problema si pone per l ‘assenza sul piano processuale di una espressa previsione normativa circa il giudice competente a essere investito del reclamo esperibile avverso il provvedimento negativo reso dal giudice monocratico nella valutazione preliminare dell’ammissibilità della proposta prevista dall’art 70 , comma 1, CCII, in assenza di contraddittorio, diversamente dalla espressa
previsione normativa del reclamo alla Corte d’Appello previsto invece dall’art 70 , comma 12 CCII, contro il decreto di diniego dell’omologa di cui all’art 70 , comma 10, CCII, ovvero il decreto emesso all’esito del contraddittorio .
6. -Dato atto della reclamabilità dei decreti di mera inammissibilità (come implicitamente ammesso dallo stesso Tribunale di Macerata oltre che dalla Corte d’Appello di Ancona) in qu anto aventi portata lesiva in sé pur a fronte di ipotetica riproponibilità senza limiti, da ritenersi irragionevole in caso di immutate condizioni e medesimo giudicante, occorre individuare lo strumento più corretto per consentire al debitore che ritenga lesa la propria posizione di impugnare la decisione del giudice che abbia ritenuto insussistenti le precondizioni minime per aprire il procedimento.
-In generale, i l decreto di rigetto dell’omologa è un provvedimento diverso da quello oggetto del reclamo in esame al Giudice di Macerata. L’omologa, come il suo rigetto, è, infatti, emessa solo ‘all’esito del contraddittorio instaurato con i creditori’, e presuppone un precedente decreto di apertura e ammissione della procedura ex art 70, comma 1, CCII. Il decreto di inammissibilità, pronunziato ex art. 70, comma 1, definisce il procedimento con esito negativo, ma è assunto, a differenza del diniego di omologa, all’esito di un procedimento ove non risulta i nstaurato alcun contraddittorio e impedisce l’apertura della procedura .
9.Ciò premesso, manca un chiaro riferimento normativo che distingua tra la competenza a decidere sul reclamo avverso il decreto di rigetto dell’omologa ex art. 70, comma 10 e il decreto di inammissibilità adottato alla verifica preliminare ex art. 70, comma 1. Come evidenziato dal P.M. le Corti di merito hanno affrontato la
questione individuando tre diverse soluzioni:
il provvedimento non è reclamabile; si nega la reclamabilità evidenziando il carattere interlocutorio e ordinatorio dei provvedimenti (Trib. Lecce, 14.2.2023).
il provvedimento è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale poiché la struttura dell’art. 70 CCI evidenzia che il reclamo sia previsto avverso provvedimenti resi all’esito di un procedimento a formazione progressiva, che preveda un effettivo contraddittorio con i controinteressati e i provvedimenti sono resi all’esito di procedimenti in cui vengono indagate le ragioni di merito della domanda (Trib. Bologna, 27.2.2023);
c ) il provvedimento è reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello , poiché il provvedimento di inammissibilità cui all’art. 70 , comma 1, CCI atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta e che la fattispecie può non essere dissimile da quella del divieto di omologa ex art. 70, comma 7, CCI (Trib. Ferrara, 2.3.2023).
Va preliminarmente escluso che il provvedimento di mera inammissibilità non produca effetti lesivi per il debitore sulla base della mera affermazione di riproponibilità senza limiti dell’istanza, in quanto la decisione si fonda su un sindacato effettivo sui requisiti di accesso alla procedura, non necessariamente modificabili (come nel caso di specie) o frutto di situazioni contingenti, così da rendere necessario, ai fini della effettiva tutela dei diritti del consumatore introdotti dal complesso normativo in oggetto, un riesame da parte di giudice diverso.
Ciò premesso si ritiene che già dall’esame testuale dell’art.70 emerga come il reclamo in Corte d’Appello sia limitato al provvedimento di diniego dell’omologazione del piano, assunto all’esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell’Organismo di composizione della Crisi ex art. 70 commi 9 e 10. Il rinvio al comma 10 contenuto al comma 12 aiuta a definire, il perimetro della competenza della Corte d’Appello, così come l’intero art. 70 consente di differenziare, senza margini di ambiguità, il provvedimento con cui si dà o si nega l’accesso alla procedura (art.70, comma 1) e quello che ha ad oggetto l’omologa del piano o il suo diniego,
Il provvedimento d’inammissibilità , in conclusione, deve essere reclamato davanti al tribunale in composizione collegiale, escludendo dalla composizione del collegio stesso il giudice del provvedimento reclamato, sul modello camerale previsto dagli artt. 738 e ss. c.p.c. e 669 terdecies c.p.c.
Deve aggiungersi che la individuazione dell’organo competente nel tribunale in composizione collegiale si pone in linea di continuità con l’istituto del reclamo avverso i provvedimenti del curatore e giudice delegato nelle procedure concorsuali (art. 26 legge fall. non più in vigore oggi di fatto trasfuso nell’art.12 4 d.lgs n. 14/2019) anche alla luce dei molteplici interventi di adeguamento operati nel tempo dalla Corte Costituzionale, al fine di offrire maggiori garanzie processuali quando, come nella specie, le decisioni afferiscono ai diritti e non all’esercizio di poteri doveri di gestione (Cass. , n. 4346/ 2020). Peraltro nel decreto correttivo al codice della crisi, in corso di approvazione, allo stato l’art. 70 è stato riformulato prevedendo, tra l’altro che: « Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile».
Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese (Cass., S.U., n. 1202/2018)
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, in composizione collegiale e rimette le parti dinanzi a detto Tribunale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 12 luglio 2024.
NOME COGNOME