Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34840 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6827/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME
(PLLFNC73P49D969O)
-controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di MILANO in n. 1117/2021 depositato il 10/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. 464/2022, depositato 10.2.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso il decreto del 3.6.2021 con cui il Tribunale di Milano ha omologato l’accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis L.F. proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (il relativo ricorso e l’accordo erano stati iscritti nel registro delle imprese in data 8.2.2021).
Tale omologa era stata disposta a seguito del cd. cram down fiscale.
Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello ha evidenziato che, avendo il reclamo natura di gravame, la qualità di soggetto legittimato all’impugnazione deve essere determinata, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 737 e s. c.p.c., esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori.
Ne consegue che il reclamo ex art. 182 bis comma ° L.F., procedimento ascrivibile al novero dei procedimenti in camera di consiglio, può essere esperito dai creditori che abbiano precedentemente proposto opposizione, ai sensi del comma 3° della stessa norma.
L’ Agenzia delle Entrate non era dunque legittimata a proporre reclamo, non avendo assunto la qualità di parte opponente nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso principale per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico articolato motivo.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso incidentale condizionato e l’Agenzia delle Entrate controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 182 bis 3 183 L.F., 81 e 737 c.p.c..
Espone la ricorrente che l’art. 182 bis, co. 5 L.F. non circoscrive espressamente la legittimazione a proporre reclamo alle sole parti formali del giudizio di omologazione disciplinato dal comma quarto dello stesso art. 182 bis L.F. , ma si limita a richiamare la disciplina del reclamo di cui all’art. 183 L.F.
In particolare -sostiene – la disciplina del procedimento di reclamo avverso al decreto di omologa del concordato preventivo (ivi incluso l’art. 183 L.F.) non è integralmente mutuabile con riferimento al decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., attesa la non equiparabilità del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti al procedimento di omologazione della proposta di concordato preventivo. Né possono essere applicati, nel caso di specie, i principi processuali espressi dagli artt. 737 e s. c.p.c. in tema di procedimenti camerali, poiché l’art. 182 bis, co. 5, L.F. delinea un ‘giudizio camerale del tutto peculiare che non è assoggettato alle previsioni di cui agli 739 ss.’, fissando ‘termini e decorrenze per il reclamo del tutto distinte dall’art. 739 c.p.c.’, con
la conseguente necessità di riportarsi allo schema dell’art. 26 L.F. oppure al modello dell’art. 131 L.F. in tema di concordato fallimentare.
In ogni caso, il decreto impugnato ha omesso di considerare che l’Agenzia delle Entrate è stata comunque ‘parte’ sostanziale del procedimento di opposizione ex art. 182 bis, co. 4, L.F.., in quanto creditore erariale che ‘ha espressamente rigettato la proposta di accordo’ (rectius la Transazione Fiscale).
Ad avviso della ricorrente, la legittimazione a proporre reclamo spetta non solo agli opponenti, ma ai creditori anteriori ai quali si si riferiscono gli effetti dell’accordo, destinati ad essere incisi dalla decisione giudiziale di omologa.
In ogni caso, non occorreva la formalizzazione di alcuna opposizione, avendo l’ Agenzia già prestato il proprio dissenso alla proposta di transazione.
2. Il ricorso è infondato.
Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 26989/2016 – chiamate a pronunciarsi sulla ricorribilità o meno in cassazione del decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182 bis, comma quinto, L.F., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
-hanno evidenziato che tale decreto ha carattere decisorio ‘ tale essendo la natura del provvedimento reclamato, emesso dal tribunale all’esito di un procedimento destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo e che ha perciò struttura contenziosa. E’ infatti previsto, al comma quarto dell’art. 182 bis, che «entro trenta giorni dalla pubblicazione» dell’accordo nel registro delle imprese «i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione»; dopo di che «il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato»…’.
Dunque, nell’accordo di ristrutturazione, è stata prevista dal legislatore una scansione procedimentale interna al procedimento di omologazione che ha natura contenziosa. Né rileva, per escludere tale natura -come, invece, evidenziato dalla ricorrente che non sia espressamente prevista nel procedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, come nella disciplina del procedimento di omologazione del concordato preventivo, a norma dell’art. 180 comma 1° L.F., la fissazione di un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti.
A norma dell’art. 742 bis c.p.c., le disposizioni di cui agli artt. 737 e s. si applicano, in via generale, a tutti i procedimenti in camera di consiglio ‘ ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino la materia di famiglia o di stato delle persone’.
Pertanto, il creditore o ogni altro interessato che si voglia opporre all’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., può eventualmente depositare un ricorso modulato ex art. 737 c.p.c. che instaura un procedimento di natura contenziosa, caratterizzato da celerità e semplicità di forme, nel quale è affidato al giudice il compito di regolare l’intero svolgimento del processo nel modo che egli ritiene più opportuno, purchè sia tutelato il diritto di difesa e realizzato il principio del contraddittorio (vedi Cass. n. 8049/2022; Cass. n. 2032/2019; Cass. n. 26200/2015).
La indiscutibile natura contenziosa del procedimento di omologa in oggetto (come detto, già affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata), comporta che il reclamo, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 182 bis comma 4° e 183 L.F., abbia natura di gravame, con la conseguenza che, correttamente, la Corte d’appello ha affermato che la qualità di soggetto legittimato all’impugnazione deve essere determinata, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 737 e s. c.p.c., esclusivamente per relationem rispetto alla qualità
di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori (vedi Cass. n. 5877/1991, non confutata da pronunce successive).
Ne consegue che, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto la non legittimazione a partecipare al procedimento di reclamo, ex art 182 bis comma 3° e 183 L.F., del creditore che non aveva proposto precedentemente opposizione all’omologa dell’accordo di ristrutturazione di debiti.
Né la circostanza che l’Agenzia delle Entrate avesse manifestato (dopo il decorso del termine di 90 giorni alla stessa assegnato) il proprio dissenso alla proposta di transazione fiscale è idonea ad attribuirle la qualità di parte, che le sarebbe derivata, invece, solo dalla proposizione dell’opposizione.
Non risulta, in ogni caso, che con il diniego alla proposta di transazione fiscale l’Agenzia delle Entrate avesse prospettato al Tribunale l’insussistenza dei presupposti per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, avendo tardivamente indicato solo nel procedimento di reclamo alla Corte d’Appello le ragioni ben sintetizzate dalla Corte d’Appello -della sua opposizione all’omologa (configurabilità della ‘mancanza di adesione alla proposta’ solo in caso di inerzia della P.A. e non in caso di dissenso esplicito; inammissibilità dell’accordo di ristrutturazione non finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali; debiti fiscali conseguenti ad operazione fraudolente della ricorrente), quando avrebbe dovuto investire di tali questioni il Tribunale nella sede propria della scansione procedimentale prevista dal legislatore nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
3. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 11.12.2024