SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6242 2025 – N. R.G. 00028426 2024 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NOME COGNOME all’esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all’udienza del 14/07/2025 , pronuncia a norma e nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28426 /2024 R.G. promossa
da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti COGNOME (c.f. – pec: e NOME COGNOME ( – pec: , che la P. C.F. C.F.
rappresentano e difendono per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f.
),
in
persona del legale
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO
presso
lo
studio
dell’avv.
COGNOME
COGNOME
(c.f.
–
pec:
, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito nel monitorio ottenendo l’ingiunzione di
P.
C.F.
a pagarle la somma di euro 38.130,64, oltre interessi ex art. 5. D.lgs 231/02 e spese di procedura, a saldo delle fatture nn. 1336/23, 1357/23, 1387/23, 1421/23, 1442/23, 1503/23, 12/24, 32/24, 88/24, 144/24 e 145/24 emesse per prestazioni di fornitura, assistenza e manutenzione di ponti radio presso le postazioni di Brunate, INDIRIZZO Milano, Valcava, Pian Sciresa, Massino San Salvatore, Campo dei Fiori e Caino, rese in forza di tre contratti in essere fra le parti.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, ed ha esposto che: a) in data 6/11/2023 ha inviato alla controparte la disdetta per le postazioni di Brunate e di Milano, INDIRIZZO con decorrenza 6/1/2024; b) ciò nonostante, l’opposta in data 30/1/2024 ha emesso la fattura n. 145/24, addebitandole i canoni per tali postazioni per l’intero anno; c) gli interventi di ripristino della funzionalità degli apparati non sono stati eseguiti con le modalità e nei tempi richiesti. Su tali basi, ha concluso chiedendo di dichiarare inesistente il credito azionato e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, reputato illegittimo anche con riguardo al tasso degli interessi ingiunti, e all’Iva sui compensi liquidati per la difesa.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) l’opposizione è stata tardivamente iscritta a ruolo, dovendo applicarsi il rito locatizio in ragione del fatto che la maggior parte del credito azionato è dovuto a fronte della locazione di ponti ripetitori; b) il recesso per le postazioni di Brunate e di INDIRIZZO non è stato formulato nei termini contrattualmente pattuiti, di talché non può ritenersi validamente esercitato; c) delle fatture azionate, solo n. 2 fatture riguardano ordini di intervento, verificatisi tra dicembre 2023 e gennaio 2024, regolarmente eseguiti e mai contestati; d) con bonifico in data 21 agosto 2024, la controparte ha pagato le fatture azionate nn. 1336, 1357, 1387, 1421, 1442, 1503 del 2023 e nn. 12, 32, 88 e 144 del 2024, del complessivo ammontare di euro 18.972,00, mentre ha lasciato inevasa la fattura n. 145/2024 di euro 19.158,64, avente ad oggetto l’affitto di ponti radio per una serie di postazioni, tra cui quelle di Brunate e di Milano.
Sulla base di tali allegazioni, l’oppost a ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione , in quanto tardiva; nel merito: di respingere l’opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di accertare e dichiarare che, sulla base delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto e non ancora pagate, le è dovuta la somma di euro 19.158,64 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, oltre le spese della procedura monitoria, ovvero quel diverso importo, anche superiore, che risulterà di giustizia.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione avanzata dall’opposta , sul ritenuto presupposto che si verta in materia locatizia.
I rapporti negoziali dedotti in giudizio sono incontroversi e sono documentalmente provati dai tre contratti prodotti nel monitorio: con il primo, stipulato l’8/10/2021 (doc. 2 fasc. mon.), l’opposta si è obbligata a concedere in godimento, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, l’utilizzo d elle postazioni ripetitrici site in Milano ( INDIRIZZO, Brunate, Valcava, Pian Sciresa, Massino San Salvatore, Campo dei Fiori e Caino, nonché delle apparecchiature radioelettriche ivi installate (un ponte ripetitore, con relativa struttura di alimentazione e antenna, e ponti di trasferimento sul traliccio), verso i corrispettivi ivi indicati per ciascuna postazione, comprensivi dell ‘e nergia elettrica necessaria a far funzionare le apparecchiature; con il secondo contratto, stipulato il 1/10/2021 (doc.
3 fasc. mon) ed il terzo, stipulato il 21/10/2020 con altra impresa (RAGIONE_SOCIALE) alla quale
è subentrata dal 1/3/2023 in qualità di affittuaria d azienda (docc. 4 e 5 fasc. mon.), ‘ l’opposta si è obbligata a prestare , per la durata pattuita, i servizi di assistenza tecnica e di manutenzione delle apparecchiature ripetitrici ‘ ad uso fonia e allarme la centrale operativa ‘ , ivi specificamente elencate, verso i corrispettivi indicati per ciascun tipo di intervento.
Mentre i rapporti contrattuali aventi ad oggetto le prestazioni dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione corrispondono allo schema negoziale dell ‘appalto di servizi, di cui all ‘art . 1677 cod. civ., il contratto dell 8/10/2021 non è legittimamente annoverabile, neanche “lato sensu”, tra i ‘ contratti di locazione, attesa la limitata utilizzabilità prevista con riferimento ai beni immobili oggetto della stipulazione, ma integra gli estremi del contratto innominato dal quale scaturisce un diritto personale atipico di godimento afferente alle stazioni ripetitrici e alle apparecchiature radioelettriche ivi installate.
Posto che l ‘accordo in parola configura un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., non trova applicazione il rito locatizio; l ‘ opposizione è stata quindi tempestivamente proposta, e pertanto l ‘eccezione di i nammissibilità formulata dall ‘opposta è infondata e non ha pregio.
Nel merito l ‘opposizione è infondata e non merita accoglimento.
E ‘ pacifico, e risulta per tabulas , che con bonifico disposto il 19/08/2024 – in corso di giudizio, prima della scadenza del termine ex art. 166 c.p.c. per la costituzione dell opposta – ha ‘ saldato, spontaneamente e senza riserve, tutte le fatture azionate nel monitorio, ad eccezione della n. 145/2024 dell ‘impor to di euro 19.158,64 (vd. la contabile prodotta dall ‘opponente, nonché il doc. 3 opposta).
costituendosi, ne ha dato atto, ed ha chiesto di accertarsi che, sulla base delle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto e non ancora pagate, le è dovuta la somma di euro 19.158,64 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
Come è noto, ‘ in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l’emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato ‘ (vd. Cass. n. 10229 del 15/07/2002, S.U. n. 7448 del 07/07/1993).
Il credito di euro 19.158,64, portato dall ‘unica fattura , tra quelle azionate nel monitorio, che è rimasta impagata, ovvero la n. 145/2024 del 30/01/2024, si riferisce ai corrispettivi annui dovuti per l ‘anno 2024 per la concessione in godimento delle sette postazioni ripetitrici individuate nel contratto dell 8/10/2021, ivi comprese quelle ubicate in Milano, ‘ INDIRIZZO, e in Brunate (vd. doc. 2 e 16 fasc. mon.).
L ‘opponente ha dedotto di nulla dovere per l annualità 2024 in relazione a queste due ultime ‘ postazioni, avendone dato disdetta con comunicazione inoltrata a controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 6/11/2023 (vd. doc. 4 opponente); in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha inoltre invocato l’articolo 2.6 del contratto, ritenendo applicabile la decurtazione del compenso per la disattivazione degli impianti; per contro, l ‘opposta ne rivendi ca la debenza ritenendo la disdetta tardiva ed inefficace, e inconferente il richiamo all ‘art. 2.6 .
Orbene, rilevato che, per il contratto in questione, in vigore dal 01/01/2022, le parti hanno stabilito ‘ la durata di anni uno con tacito rinnovo, salvo il recesso di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite indirizzo email/PEC, entro e non oltre 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale ‘ (vd. clausola 4.1, doc. 2 fasc.mon.), il recesso comunicato da in data 6/11/2023 risulta tardivo rispetto alla scadenza annuale del 31/12/2023 e non idoneo ad impedire il rinnovo del rapporto negoziale sino alla successiva scadenza del 31/12/2024.
Di nessun pregio, poi, è il richiamo fatto dall ‘opponente alle previsioni dell ‘articolo 2.6 del contratto, atteso che tale clausola disciplina l ‘ipotesi della disattivazione di uno o più degli impianti oggetto della concessione in godimento, e il conseguente diritto dell ‘ut ente alla riduzione dei costi con riferimento esclusivo agli impianti disattivati, mentre, nel caso di specie, non vi è alcuna evidenza che gli impianti siano stati disattivati, circostanza che non è stata neppure allegata da ntro i termini perentori delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Ne discende che l ‘opponente è tenuta al pagamento dei corrispettivi annui per il 2024, anche in relazione alle postazioni di Milano, INDIRIZZO, e di Brunate, e che, corrispondentemente, l ‘opposta ha diritto a vedersi riconosciuti i relativi importi.
In conclusione, seppure il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in ragione del parziale pagamento eseguito dall ‘ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, a saldo delle fatture azionate nn. 1336, 1357, 1387, 1421, 1442, 1503 del 2023 e nn. 12, 32, 88 e 144 del 2024 (docc. da 6 a 15 fasc.mon), risulta fondata e va accolta la domanda dell ‘opposta, dovendo accertarsi a favore di quest ‘ulti ma un credito di euro 19.158,64, di cui alla fattura n. 145/2024 rimasta inevasa.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria , spettano altresì all’opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall’art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo, mentre non spetta la rivalutazione monetaria.
Vista l ‘infondatezza dei moti vi di opposizione, le spese processuali, anche per la fase monitoria, seguono la soccombenza dell’opponente e si liquidano unitariamente come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell’attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 15/07/2024, da nei confronti di
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l opposizione; ‘
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 7938/2024, R.G. 15943/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
3. condanna l’opponente a pagare all’oppost a la somma di euro 19.158,64 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
4. condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite, liquidate in euro 6.761,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 26/07/2025
Il GOT
NOME COGNOME