SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 791 2025 – N. R.G. 00001332 2023 DEL 29 04 2025 PUBBLICATA IL 29 04 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente Consigliere istruttore- relatore Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO con OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari – società di persone promossa da:
(C.F.
, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO–
APPELLANTE
contro
(C.F.
),
,
dall’AVV_NOTAIO COGNOME .
RAGIONE_SOCIALE_1
C.F._1
Controparte_1
C.F._2
[…]
Controparte_2
P.IVA_1
APPELLATE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO :
ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 22/05/2023 nel giudizio n. 249/2021 R.G.
CONCLUSIONI
In data 10 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : RAGIONE_SOCIALE_1
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di appello di Firenze, per le ragioni tutte esposte agli atti del giudizio, contrariis reiectis, in accoglimento dei formulati motivi di appello ed in riforma dell’impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in data 19/5/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO nel procedimento civile ex art. 702-bis ss. c.p.c. n. 249/2021 R.G. di detto Tribunale, depositata e comunicata il 22/5/2023:
A. accertare lo scioglimento del rapporto sociale di
con
RAGIONE_SOCIALE_1
[…]
Controparte_3
(ora
Controparte_2
, in tesi, per effetto di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c. o in subordine per accettazione del recesso per facta concludentia e quindi, in entrambi i casi, a far data dal 31/10/2020, e, in ipotesi, per effetto di recesso con preavviso di tre mesi ex artt. 2285 commi 1 e 3 c.c. decorrente dal 31/10/2020 e quindi a far data dal 31/1/2021; […]
B. disporre la rettifica della data di efficacia del recesso di
da
RAGIONE_SOCIALE_1
[…]
Controparte_4
(ora
Controparte_2
, indicata nell’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenuta il 9/7/2021, con l’indicazione della data del 30/10/2020 o in subordine del 31/1/2021, o, in alternativa, disporre la cancellazione di detta iscrizione e/o una nuova iscrizione riportante la data di efficacia ritenuta di giustizia, il tutto per ordine diretto del AVV_NOTAIO al Sig. Conservatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e/o ad istanza di in qualità d’interessata ex art. 2189 c.c. e/o ad istanza di ex art. 2300 c.c., con condanna a provvedervi entro breve termine prefissando sotto comminatoria del pagamento di congrua somma di danaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.; […] RAGIONE_SOCIALE_1 Controparte_2
C. condannare alla refusione a RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di giudizio e alla restituzione della somma di € 5.106,92 pagata a titolo di refusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado in esecuzione dell’impugnata ordinanza, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_2 RAGIONE_SOCIALE_1
In vi a istruttoria, insiste per l’ammissione della prova per testimoni sui capitoli tutti (ad eccezione del capitolo t) formulati alle pagg. 11-13, § 9.2., del ricorso introduttivo, con i relativi testi ivi indicati, così come trascritti al § 4.1 dell’atto di a ppello, nonché sugli ulteriori capitoli formulati al § 4.2 dell’atto di appello, con i testi ivi indicati, capitoli tutti da aversi anche qui per trascritti. ‘
Per la parte appellata
e
Controparte_1
[…]
Controparte_5
‘ La sig.ra , in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società convenuta, chiede il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e compensi professionali ex d.m. 55/2014. ‘ Controparte_1
Fatti di causa – svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado
1 . Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.01.2021 e notificato il 12.03.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE
Controparte_6
(adesso
[…]
e l’altra socia al 50% al fine di accertare lo scioglimento del proprio rapporto sociale per effetto di recesso per giusta causa ex art. 2285 secondo comma c.c. in data 31 ottobre 2020 o in subordine con preavviso e decorrenza successiva e l’emissione dei conseguenti provvedimenti finalizzati all’iscrizione del recesso nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle necessarie modifiche dell’atto costitutivo della società. Controparte_5 Controparte_2
Esponeva parte ricorrente:
– di aver comunicato a mezzo raccomandata recapitata presso la sede della società in data 28.10.2020 e all ‘altra socia in data 31.10.2020, il proprio recesso senza preavviso per giusta causa ai sensi dell’art. 2285, II comma, c.c . per le condotte inadempienti di (avvio di campagne promozionali senza averle preventivamente concordate; sottrazione di documentazione sociale; scarsa presenza in negozio); Controparte_2
– che l altra socia non aveva contestato il recesso, dando sostanziale seguito allo ‘ stesso, senza, tuttavia, provvedere alle formalità conseguenti, con particolare riferimento alla pubblicità commerciale e alla modifica della ragione sociale;
– che, a fronte del rifiuto da parte del RAGIONE_SOCIALE di procedere all’iscrizione d’ufficio del recesso in quanto motivato da giusta causa non accertata giudizialmente, con comunicazione del 15.12.2020 aveva intimato alla ex socia di provvedere all’iscrizione, esplicitando che il recesso rimane va, in ogni caso, esercitato anche con preavviso ai sensi dell’art. 2285 primo comma, c.c.
TABLE
opponendosi alle domande, in particolare contestando la sussistenza della giusta causa, evidenziando che il recesso per giusta causa e con preavviso erano alternative ed al più il recesso con preavviso doveva intendersi comunicato con la notifica del ricorso introduttivo. […]
Istruita la causa con prove orali e documenti, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza 702 ter c.p.c. pubblicata il 22/05/2023 così statuiva:
‘ -in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’intervenuto recesso di dalla ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli effetti dal 18.03.2021; RAGIONE_SOCIALE_1 […] RAGIONE_SOCIALE_2
– condanna al pagamento, in favore di , di metà RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate in tal quo ta in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A, se dovuta. RAGIONE_SOCIALE_1 Controparte_1
Manda al RAGIONE_SOCIALE di adottare i provvedimenti necessari in conformità alla presente ordinanza ‘ .
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
‘ Reputa il Tribunale che non ricorrano i presupposti della giusta causa del recesso, di cui parte ricorrente domanda l’accertamento in via principale. […]
Le rimproverate iniziative individuali della resistente -relative alla pubblicità o all’invio degli ordini o alla scelta dei fornitori, all’anticipazione di pagamenti appaiono legittimate dallo statuto societario, mentre deve escludersi che il disaccordo tra
i soci in relazione a scelte imprenditoriali o la disparità nella presenza in negozio, per come sommariamente descritta e in assenza di una convenzione tra i soci, giustifichino di per sé l’esercizio del recesso.
Le residue condotte contestate […] no n sono state dimostrate, né è stato chiesto in forma idonea di dimostrarle. Sul punto, la prova per interrogatorio, ammessa in relazione a capitoli al limite della genericità ancorché suscettibili di provocare una dichiarazione confessoria -incompatibili, invece, con la prova per testi richiesta -non ha dato esito. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne i denunciati atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti della ricorrente e della clientela, decontestualizzati in sede di dichiarazione di recesso del 30.10.2020, e rimasti inammissibilmente vaghi, per tempi, destinatari e modalità, in ricorso.
Né può evincersi dal comportamento della l’accettazione del recesso per fatti concludenti: l’assenza di iniziative giudiziali della resisten te e la comunicazione alla banca rappresentano atti asignificativi rispetto alla circostanza. CP_2
Residua, pertanto, di delibare sulla domanda subordinata della ricorrente, relativa al termine di efficacia del recesso ad nutum, ai sensi dei commi primo e terzo dell’art. 2285 c.c.
Si premette che è incontestato tra le parti che la norma sia applicabile anche nel caso in esame, tenuto conto della durata della società (costituita fino al 31.12.2050) in relazione all’età del socio recedente (nata nel DATA_NASCITA): conferma ne sia il fatto che nelle more del processo la formalità del recesso è stata iscritta nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Reputa il Tribunale che il dies a quo rispetto al quale far decorrere i tre mesi di preavviso normativamente previsti per il recesso libero non possa retroagire alla data della raccomandata del 30.10.2020, anche a fronte della dichiarazione contenuta nella successiva racc. AR del 15.12.2020. Osta a siffatta soluzione l’eterogeneità degli istituti, quanto a presupposti ed effetti. Del resto, diversamente opinando si consentirebbe al socio recedente di ‘aggiustare il tiro’ ex post, a fronte di una diversa volontà espressa in tal sede.
È invece dalla seconda raccomandata, ossia quella del 15.12.2020, ricevuta dal destinatario in data 18.12.2020 (doc. 21 ricorrente), che devono decorrere i tre mesi di preavviso.
Pur essendo quest’ultima comunicazione volta ad intimare alla resistente l’iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del recesso per giusta causa precedentemente comunicato, l’espresso riferimento all’art. 2285, primo comma, c.c., ivi contenuto, è idoneo a rendere la compagine sociale compiutamente edotta della volontà della dichiarante di recedere dalla società (anche) ai sensi del richiamato disposto normativo.
Non persuade, sul punto, la difesa della resistente, secondo cui sussisterebbe un’incompatibilità ‘motivazionale’ tra le due forme di recesso, né rileva che all’epoca non era pacifico il libero recesso dalla società.
In definitiva, deve riconoscersi il recesso della ricorrente dalla con preavviso ai sensi dell’art. 2285, primo e terzo comma, c.c., come comunicato con raccomandata ricevuta in data 18.12.2020 e, quindi, a far data dal 18.03.2021. RAGIONE_SOCIALE_2
Deve, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla modifica della ragione sociale della essendo la stessa intervenuta nelle more del procedimento (doc. 8 resistente). CP_6
Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nella misura del 50%, tenuto conto della misura della soccombenza e della peculiarità della fattispecie di fatto ‘.
L’appello.
2 . Proponeva appello formulando tre motivi di impugnazione: RAGIONE_SOCIALE_1
1) il primo censurando il ‘ capo dell’ordinanza appellata rel ativo al rigetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento dello scioglimento del rapporto sociale fra la e a titolo di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c. ‘; Pt_1 CP_6
2) il secondo, ‘ proposto in via gradata ‘, censurando ‘ il capo dell’ordinanza impugnata che ha rigettato la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento del rapporto sociale di con con effetto immediato dalla ricezio-RAGIONE_SOCIALE_1 CP_6
ne della raccomandata 20/10/2022, in virtù di accettazione tacita del recesso per comportamenti concludenti ‘;
3) il terzo ‘ in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due ‘ censurando ‘ il capo dell’ordinanza con il quale è stata solo parzialmente accolta la domanda subordinata della comparente avente ad oggetto l’accertamento del recesso dalla società con preavviso, ex art. 2285 commi 1-3 c.c., e, precisamente, laddove è stata affermata la decorrenza del preavviso dal ricevimento della raccomandata 15/12/2020, come richiesto in via subordinata nell’ambito di detta domanda, anziché dal ricevimento della raccomandata 20/10/2020, come richiesto in via principale nell’ambito di detta domanda ‘.
Si costituivano in giudizio
e
Controparte_1
[…]
che contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese anche in questo grado di giudizio. Controparte_5
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 10 aprile 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L’appello è solo parzialmente fondato.
3 . Con il primo motivo parte appellante censura il ‘ capo dell’ordinanza appellata relativo al rigetto della dom anda principale avente ad oggetto l’accertamento dello scioglimento del rapporto sociale fra la e a titolo di recesso per giusta causa ex art. 2285 comma 2 c.c. ‘, in sintesi deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente individuato i comportamenti astrattamente costituenti giusta causa di recesso, insistendo per l’ammissione RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali capitolate nel ricorso introduttivo, richied endo l’ammissione di ulteriori prove testimoniali ritenute indispensabili ex 702 quater c.p.c. NUMERO_DOCUMENTO
Il motivo è infondato.
La giusta causa idonea a giustificare il recesso del socio ex art. 2285 comma secondo c.c. richiede una grave violazione di obblighi contrattuali, tale da compromettere la natura fiduciaria del rapporto.
Qualora sia possibile pure un libero recesso con preavviso in base al primo comma (circostanza nella fattispecie pacifica già in primo grado, come evidenziato dal Tribunale, con statuizione non oggetto di impugnazione), la giusta causa deve fondarsi su violazioni di gravità tali da non consentire tale preavviso, ovvero da non consentire ‘ la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto ‘ (vedi, analogamente, artt. 2119, 2120 c.c.; per l’esten sione di tale nozione ad altri rapporti contrattuali, quale il rapporto di agenzia, vedi ad esempio Cass sez. II, 04/05/2011, n.9779).
Nella fattispecie ad entrambe le socie al 50% era attribuita l’amministrazione disgiunta per gli atti d’importo inferiore a € 10.000,00 ; quindi, come esposto nell’ordinanza impugnata ‘ iniziative individuali della resistente -relative alla pubblicità o all’invio degli ordini o alla scelta dei fornitori, all’anticipazione di pagamenti appaiono legittimate dallo statuto societario ‘, in difetto di allegazione e prova del superamento dei limiti dell’amministrazione disgiuntiva o di una preventiva formale opposizione ex art. 2257 c.c..
Le argomentazioni appena esposte conducono a confermare anche la valutazione di inammissibilità e irrilevanza RAGIONE_SOCIALE prove orali.
I capitoli dedotti infatti: 1) in larga misura (dalla lettera a sino alla lettera f) si riferiscono alle correlazioni iniziali, del tutto inconferenti, tra la società e la precedente ditta individuale di 2) altri, a fronte di una società costituita nel gennaio 2018 ed ad un recesso per pretesa giusta causa comunicato nell’ottobre 2020, hanno ad oggetto condotte generiche poste in essere addirittura nei ‘ giorni successivi all’inaugurazione ‘ o nei ‘ primi mesi di attività ‘ (vedi capitoli g, h); 3) altri ancora indicano iniziative individuali di una socia alla quale spettava l’amministrazione disgiunta, senza che neppure siano dedotti il superamento del limite statutario dei 10.000 euro e l’opposizione dell’altra socia (vedi capitoli m, n, o, q); 4) per il resto, come già osservato dal Tribunale, ‘ i denunciati atteggiamenti aggressivi e offensivi nei confronti della ri-RAGIONE_SOCIALE_1
corrente e della clientela ‘ sono ‘ decontestualizzati ‘, ‘ rimasti inammissibilmente vaghi, per tempi, destinatari e modalità ‘.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta, formulata in sede di impugnazione, di ulteriori capitoli di prova, relativi alla dedotta ‘ sparizione ‘ alla riapertura dopo il ‘ lockdown ‘ di una agendina: non è infatti neppure allegata la indebita sottrazione di tale oggetto da parte dell’altra socia (è dedotta unicamente una ‘ sparizione ‘ della quale sarebbe stato ‘ chiesto conto ‘ alla vedi originario capitolo p) e peraltro, come indicato nei capitoli aggiuntivi richiesti, si trattava di una agenda personale della CP_2 […] CP_3
Come chiarito dai giudici di legittimità con riferimento alla previgente disposizione dell’art. 345 c.p.c. (testualmente sovrapponibile alla previsione dell’art. 702 quater c.p.c. in tema di prove nuove in appello) la ‘ prova nuova indispensabile ‘ è quella ‘ unicamente di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato ‘ e tale qualificazione non può attribuirsi agli ulteriori capitoli relativi alla sparizione dell’agendina.
4 . Con il secondo motivo , ‘ proposto in via gradata’, parte appellante censura ‘ il capo dell’ordinanza impugnata che ha rigettato la domanda subordinata di accertamento dello scioglimento del rapporto sociale di con con effetto immediato dalla ricezione della raccomandata 20/10/2022, in virtù di accettazione tacita del recesso per comportamenti concludenti ‘ , in sintesi deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze dedotte, ovvero : ‘ a) mancata contestazione del recesso ad efficacia immediata; b) intimazione alla banca di non consentire l’operatività della sui conti correnti della società; c) prosecuzione dell’attività sociale in pacifica assenza della . RAGIONE_SOCIALE_1 CP_6 Pt_1 Pt_1
Il motivo è destituito di fondamento.
Le circostanze dedotte, come già osservato dal Trib unale, sono ‘ asignificative ‘, specie se dalle stesse si pretenda di desumere non tanto l’accettazione della facoltà di re-
cesso (che in sede giudiziale non è stata poi in effetti contestata, se non con riferimento alla necessità del preavviso) ma della sussistenza della giusta causa e della legittimità della pretesa immediatezza dello scioglimento del rapporto sociale: il mero silenzio, la prosecuzione dell’attività (anche in relazione ad una successiva trasformazione -ricostituzione della pluralità dei soci, come poi avvenuto) e la comunicazione in via cautelativa alla banca certo non assumo rilievo alcuno in ordine ad un riconoscimento della giusta causa di recesso.
5 . Con il terzo motivo, proposto ‘ in via ulteriormente gradata rispetto ai primi due ‘ parte appellante censura ‘ il capo dell’ordinanza con il quale è stata solo parzialmente accolta la domanda subordinata della comparente avente ad oggetto l’accertamento del recesso dalla società con preavviso, ex art. 2285 commi 1 -3 c.c., e, precisamente, laddove è stata affermata la decorrenza del preavviso dal ricevimento della raccomandata 15/12/2020, come richiesto in via subordinata nell’ambito di detta domanda, anziché dal ricevimento della raccomandata 20/10/2020, come richiesto in via principale nell’ambi to di detta domanda ‘, in particolare contestando ‘ l’asserita inidoneità di una comunicazione di recesso con effetto immediato per giusta causa a produrre, in mancanza di giusta causa, lo scioglimento del rapporto sociale decorso il preavviso ‘.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha così motivato: ‘ il dies a quo rispetto al quale far decorrere i tre mesi di preavviso normativamente previsti per il recesso libero non possa retroagire alla data della raccomandata del 30.10.2020, anche a fronte della dichiarazione contenuta nella successiva racc. AR del 15.12.2020. Osta a siffatta soluzione l’eterogeneità degli istituti, quanto a presupposti ed effetti. Del resto, diversamente opinando si consentirebbe al socio recedente di ‘aggiustare il tiro’ ex post, a fronte di una diversa volontà espressa in tal sede. È invece dalla seconda raccomandata, ossia quella del 15.12.2020, ricevuta dal destinatario in data 18.12.2020 (doc. 21 ricorrente), che devono decorrere i tre mesi di preavviso ‘ .
In sintesi, secondo il Tribunale, ‘ incontestata ‘ tra le parti la facoltà di recesso con preavviso avuto riguardo alla durata della società (2050) ed all’età della socia (nata nel DATA_NASCITA), alla iniziale comunicazione del recesso immediato, in assenza della allegata giusta causa, non potrebbe attribuirsi efficacia alcuna, neppure con decorrenza dal termine di preavviso di tre mesi previsto dal terzo comma dell’art. 2285 c.c.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Secondo un principio generale, ricavabile anche in via sistematica, nel caso in cui sia consentita la libertà di recesso, la insussistenza di una dedotta giusta causa e quindi la violazione dell’obbligo di preavviso non incide sull’efficacia del negozio unilaterale recettizio se non con riferimen to, appunto, alla sua decorrenza e salvo l’obbligo per la parte recedente di risarcire le conseguenze correlate alla violazione dell’obbligo di preavviso, come previsto per il recesso in tema di rapporto di lavoro (2118 c.c.), in tema di rapporto di agenzia (vedi Cass. 15/10/2010, n.21279 : ‘ analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorrano ipotesi di giusta causa, la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso nel termine stabilito. In caso di mancato preavviso è dovuto il risarcimento del danno ‘), in tema di locazione (vedi ad esempio Cass 24/05/1993, n.5827: il conduttore che recede dal contratto di locazione senza il preavviso prescritto ‘ è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata restituzione dell’immobile ‘).
Nella fattispecie la ritenuta insussistenza della giusta causa non privava di effetto il recesso inizialmente comunicato (che peraltro è di per sé irrevocabile, salvo consenso degli altri soci: vedi Cass. 24/09/2009 n. 20544), ma comportava unicamente la decorrenza giuridica degli effetti allo spirare del termine di legge (tre mesi) e salvo l’obbligo di risarcire l’eventuale concreto pregiudizio per mancato preavviso.
In parziale riforma della ordinanza impugnata deve quindi accertarsi l’intervenuto recesso di dalla ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli effetti (non ‘ dal 18.03.2021 ‘, come statuito dal Tribunale ma) dal 31 gennaio 2021 (tre mesi dopo la comunicazione del recesso in data 31 ottobre 2021). RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_2 […]
7 . ‘ Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base a un criterio unitario e globale ‘ (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II -23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie, avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, alla parziale soccombenza reciproca, alla disponibilità conciliativa manifestata da parte appellante in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella misura di tre quinti; i residui due quinti RAGIONE_SOCIALE spese di parte appellata devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di parte appellante e si liquidano, quanto al primo grado, per tale frazione, in € 2.800,00 (liquidazione per intero nell’importo di € 7.000,00, come nella ordinanza impugnata) e per il presente giudizio di appello in € 3.200,00 (valore indeterminabile, complessità media; fase di studio € 2.5 00,00; fase introduttiva € 1. 500,00 ; fase decisionale € 4. 000,00 ; totale € 8.000,00; 2/5 € 3.200,00 ), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da NOME_3
l ‘ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 22/05/2023, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA
della ordinanza impugnata
-accerta l’intervenuto recesso di dalla
RAGIONE_SOCIALE_1
[…]
RAGIONE_SOCIALE_2
ex art. 2285, commi 1 e 3, c.c., con decorrenza degli ef- fetti dal 31 gennaio 2021;
– dichiara parzialmente compensate le spese dei due gradi di giudizio nella misura dei tre quinti; condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata i residui due quinti RAGIONE_SOCIALE spese che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 2.800,00 e per il presente giudizio di appello in € 3.200,00 , oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.
TABLE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.