Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5173 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto
Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) – Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione – Durata – Recesso del conduttore – Gravi motivi – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14453/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto nello studio della seconda in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 31/2021, depositata il 26 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 31/2021, resa pubblica il 26 marzo 2021, la Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della RAGIONE_SOCIALE ─ conduttrice di immobile ad uso diverso adibito ad officina meccanica, parcheggio e allo svolgimento dell’ attività gestionale del proprio parco autobus ─ volta ad ottenere l’accertamento, nei confronti della locatrice RAGIONE_SOCIALE, della legittimità del recesso ad essa comunicato, ai sensi dell’art. 27 legge 27 luglio 1978, n. 392, c on lettera raccomandata del 23 agosto 2017;
conformemente al primo giudice ha, in sintesi, rilevato che:
─ tra le due ragioni addotte con detta comunicazione l’istante aveva nel ricorso fatto valere solo la prima;
─ sebbene si trattasse di motivazione fondata su circostanze effettivamente sopravvenute rispetto alla costituzione del rapporto locatizio, non prevedibili né dipendenti da volontà del recedente, nondimeno non se ne poteva apprezzare, nel merito, la gravità, in mancanza di « qualsiasi dato che consenta una valutazione e
valorizzazione della situazione aziendale globale di Sad, ma anche più specificamente in relazione ai locali per cui viene effettuato il recesso »;
avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la società intimata depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;
RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal RAGIONE_SOCIALE Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 27 l. n. 392 del 1978, 2697 c.c., 99, 112, 433 e 414 c.p.c.;
il motivo investe, dichiaratamente, la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento all’individuazione del thema decidendum ed in ordine al primo motivo di appello, ha così argomentato: « censura l’appellante con il primo motivo di gravame la sentenza del Tribunale laddove non ha considerato che la giurisprudenza ammette per il conduttore di specificare anche successivamente alla lettera raccomandata prevista dall’art. 27 legge 392/1978 i motivi ivi esposti ‘ senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, diritto o economiche su cui tale motivo è fondato ‘ (Cass. n. 549/2012). La censura non ha consistenza perché, a ben vedere, il Primo Giudice non ha messo in dubbio che Sad nella lettera di recesso titolato abbia posto a fondamento dei gravi motivi sia il tema della prevista gara
europea sia quello della nuova distribuzione dei servizi sul territorio e nuovo regime dei c.d. chilometri di trasferimento, ma ha evidenziato che tale ultimo tema non risulta ripreso nel ricorso introduttivo attraverso il quale viene cristallizzato il thema decidendum»;
la successiva illustrazione è essenzialmente affidata alle seguenti affermazioni:
─ con il primo motivo d’appello essa aveva censurato il ragionamento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE secondo cui, da un lato, non sarebbe possibile, successivamente all’invio della comunicazione di recesso, addurre nuovi e diversi gravi motivi a suo fondamento e, dall’altro, Sad, nella propria comunicazione di recesso, avrebbe addotto due distinti (gravi) motivi salvo, poi, coltivarne solo uno (il primo), implicitamente rinunciando al secondo;
─ l a Corte territoriale ha errato affermando che NOME aveva implicitamente rinunciato al secondo motivo di recesso;
─ i gravi motivi posti da Sad a fondamento del recesso formalizzato con lettera del 23 agosto 2017 sono stati, infatti, ripresi e dettagliati nel ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 28 marzo 2018, al quale la lettera di recesso è stata allegata e nel quale è stata integralmente richiamata;
─ COGNOME, in giudizio, ha sempre fatto riferimento sia alla necessità prossima di partecipare alla gara competitiva per l’aggiudicazione dei lotti del RAGIONE_SOCIALE;
─ l e ragioni di recesso esposte nella comunicazione inviata alla locatrice sono coesistenti, complementari ed intimamente connesse: la conduttrice è stata costretta a riallocare i propri mezzi non solo per ridurre i costi in vista della gara europea ma, altresì, per ridurre, quanto più possibile, i chilometri a vuoto (cioè, di trasferimento dal capolinea al deposito) percorsi dagli autobus (TPL), sia alla necessità di redistribuire i propri mezzi per adeguarsi al nuovo regime di rimborso dei chilometri di trasferimento;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 27 l. n. 392 del 1978 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto gravare sull’imprenditore , conduttore recedente, l’onere di dimostrare l’ incidenza della nuova situazione sull’assetto economico aziendale e , quindi, l’intervenuta eccessiva onerosità del rapporto contrattuale;
sostiene di contro, anche in base al richiamo di precedenti della S.C., che la situazione sopravvenuta ─ imposta da una intervenuta modifica legislativa ─ vale ad integrare valido e legittimo motivo di recesso anche quando essa venga considerata nella sua astrattezza, cioè come fatto potenzialmente idoneo a rendere economicamente svantaggiosa la prosecuzione del rapporto locatizio e che, in tali circostanze, l’onere posto a carico del conduttore ─ nella specie assolto ─ è esclusivamente quello di allegare l’intervenuta modifica, ad egli non imputabile, dello status quo ante e della potenziale lesività di tale modifica;
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza; error in procedendo per violazione degli art. 112, 115 e 132 c.p.c. e 2697 c.c. – omessa motivazione – rigetto della domanda, svolta in via istruttoria, di ammissione dei capitoli volti a dimostrare l’eccessiva onerosità sopravvenuta del rapporto locatizio », per non avere la Corte d’a ppello in alcun modo motivato il rigetto della domanda, ritualmente formulata e coltivata, di ammissione delle istanze istruttorie articolate nel proprio ricorso introduttivo al fine di provare la circostanza della sopravvenuta eccessiva onerosità del rapporto locatizio;
rileva che:
─ nel ricorso introduttivo essa aveva articolato diciotto capitoli di prova (per interpello e per testi);
─ t ale richiesta, ritualmente coltivata nel giudizio di secondo grado, è stata rigettata dalla Corte d’a ppello, senza tuttavia che tale rigetto sia stato in alcun modo motivato;
─ tali istanze istruttorie erano state articolate proprio al fine di provare le circostanze che la Corte ha ritenuto non dimostrate ad onere e cura di Sad, da cui è conseguito il rigetto delle domande dalla stessa formulate;
il primo motivo è inammissibile;
la delimitazione del thema decidendum alla verifica della fondatezza di una sola, la prima, delle due ragioni addotte nella comunicazione di recesso è stata pacificamente operata dal primo giudice;
tale affermazione è coperta da giudicato interno, non risultando attinta da uno specifico motivo di gravame;
tanto non può ricavarsi né dalla illustrazione del motivo del ricorso (sul punto, peraltro, anche inosservante dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), né dalla sentenza;
in ricorso, invero, la Sad si limita ad affermare al riguardo -in termini alquanto equivoci e comunque, come detto, inosservanti degli oneri di specificità e autosufficienza ─ che « con il primo motivo di appello, Sad aveva censurato il ragionamento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE secondo cui, da un lato, non sarebbe possibile, successivamente all’invio della comunicazione di recesso, addurre nuovi e diversi gravi motivi a suo fondamento e, dall’altro, che RAGIONE_SOCIALE, nella propria comunicazione di recesso, avrebbe addotto due distinti (gravi) motivi salvo, poi, coltivarne solo uno (il primo), implicitamente rinunciando al secondo »;
tanto meno ciò può ricavarsi dalla sentenza, nella parte cui si fa testuale riferimento in ricorso, da essa piuttosto desumendosi chiaramente che il primo motivo d’appello aveva contenuto e obiettivo censorio ben diverso;
si lamentava con esso, infatti, che il Tribunale avesse violato il principio giurisprudenziale secondo cui il conduttore ha bensì l’onere di comunicare al locatore i motivi di recesso ma non anche quello di spiegare le ragioni di fatto, diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, tanto potendo essere fatto anche successivamente;
la Corte d’appello dice tale motivo infondato, osservando in sostanza che il Tribunale non ha affatto violato il principio evocato, avendo ben diversamente rilevato che in giudizio la conduttrice aveva fatto valere solo uno dei due motivi di recesso oggetto di comunicazione;
quest’ultimo rilievo, dunque, lungi dal far intendere che la detta delimitazione del tema di giudizio (da parte del primo giudice) costituiv a affermazione attinta dal primo motivo d’appello, ha l’opposto significato di rimarcare che: a) il motivo d’appello era un altro e afferiva ad altra e ben diversa questione (la pretesa violazione del principio sopra ricordato); b) quel motivo era infondato dal momento che ciò che aveva detto il Tribunale (ossia l’essere il giudizio impostato sulla sola verifica del primo motivo di recesso) era appunto cosa ben diversa e non era in contrasto con quel principio;
il secondo motivo è altresì inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi ;
la Corte d’appello non ha negato la sussistenza dei presupposti del recesso per aver ritenuto, in contrasto con il richiamato orientamento, necessaria la prova di un effettivo ed attuale impoverimento della società e insufficiente piuttosto l’allegazione di circostanze -obiettive, imprevedibili ed eccedenti la normale alea dell’impresa ─ che, « in potenza », giustificassero il timore di gravi ripercussioni economiche, ma ben diversamente ha evidenziato (v. sentenza, pagg. 26 -29) mancare l’allegazione o l’ emergenza di elementi che giustificassero un tale valutazione, ancorché solo potenziale;
il terzo motivo è inammissibile;
questa Corte ha costantemente affermato che, nei giudizi soggetti, come il presente, al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (Cass. n. 4717 del 2014), non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice affinché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Cass. n. 1532 del 2018; n. 3556 del 2023);
nella specie non risulta nemmeno dedotto che n ell’atto di appello l’odierna ricorrente avesse proposto critiche specifiche alla sentenza di primo grado in punto di mancata ammissione delle prove orali richieste, essendo piuttosto e soltanto indicato che quelle richieste erano state reiterate nelle conclusioni dell’atto di appello;
il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato;
alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito
quello incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate in Euro 18.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza