Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12420 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32238-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 2477/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo la Banca) ed in parziale riforma della sentenza impugnata che confermava nel resto ha condannato la Banca
Rep.
Ud. 27/02/2024
CC
a pagare a COGNOME NOME la minor somma in linea capitale di € 40.862,86 in luogo di quella riconosciuta con la sentenza impugnata, e considerata la già avvenuta corresponsione del relativo importo ha condannato l’appellato a restituire all’appellante la differenza corrispostagli in più in esecuzione della sentenza di primo grado, ed ha condannato inoltre l’appellato a pagare all’appellante la somma di euro 97.385,75 oltre interessi in misura legale con decorrenza 17/11/2011; e compensato integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con tre motivi ai quali ha resistito la Banca con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 1375, 1749, 1 con riferimento alla clausola 5 della scrittura privata 24 marzo 2010, dell’art. 2119 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3, posto che la suddetta clausola dell’accordo di ricucitura prevedeva: autonomia assicurativa per tutta la struttura dei promotori finanziari facenti capo al sottoscritto cioè il signor NOME COGNOME con obbligo di mantenimento del portafoglio attuale Sud Tirol RAGIONE_SOCIALE sul management fee e sugli incassi. La Corte d’appello pur avendo accertato, come il giudice di primo grado, che la Banca non aveva corrisposto le provvigioni derivanti dal portafoglio assicurativo ed ammontanti ad € 129.000 a RAGIONE_SOCIALE, ha negato che la Banca potesse essere considerata inadempiente poiché non era dipeso da lei l’impossibilità di dare attuazione concreta all’impegno assunto al punto cinque della scrittura privata.
1.1. Il motivo presenta profili di infondatezza e profili di inammissibilità.
La Corte d’appello, in base alle prove in atti, ha ricostruito i fatti relativi alla previsione di cui alla clausola n. 5 della scrittura privata del 24/3/2010, ed ha affermato come non potesse parlarsi di inadempimento della Banca in quanto la stessa clausola era espressiva di un contenuto meramente programmatico, trattandosi di effettuare un pagamento di provvigioni assicurative dovute a singole persone fisiche in favore di una società che sarebbe stata indicata, ma senza alcuna specificazione di come, ovvero attraverso quale strumento giuridico, ovviamente lecito, ciò sarebbe potuto venire avvenire.
La Corte ha pure valutato in fatto che il tentativo che venne effettuato, tramite Barisio, fosse da giudicare illegittimo comportando un ‘ artificiosa imputazione del titolo del pagamento, da provvigioni a ‘interessenze provvisionale (overiddes) in ragione delle attività di formazione, organizzazione, logistica, consulenza e supporto della rete dei promotori finanziari della suddetta banca che collaborano con la vostra azienda qualità di subagenti” mai svolte, di ciò non essendovi tracce in atti.
Inoltre, il giudice di appello ha pure escluso che potesse configurarsi una violazione della Banca ai sensi dell’art. 1375 c.c. sotto il profilo della violazione degli obblighi precontrattuali. Ed ha rilevato piuttosto che non fosse stato neppure chiarito quale interesse potesse avere COGNOME e gli altri promotori a tale operazione e che legittimamente la controllata della Banca offrì il pagamento direttamente a COGNOME; né risultava che questi o chi per lui avesse rappresentato alla Banca altro strumento lecito per far luogo al pagamento in favore della società ; né questo era stato rappresentato neanche nel giudizio sicché, non sembrava neanche che si potesse addebitare alla Banca di non aver
essa stessa individuato tale lecito strumento, ciò di cui peraltro l’originaria clausola contrattuale non la investiva direttamente né esclusivamente, potendosi al più ipotizzare un obbligo di cooperazione reciproca al fine di concretizzare la previsione e renderla attuabile rispetto alla quale entrambe le parti sarebbero rimaste inadempienti.
Infine la Corte ha sostenuto che trattavasi di clausole e obbligazioni estranee al rapporto di agenzia concluso tra le parti; ed in ogni caso che trattavasi comunque di aspetti di assai scarso rilievo sia per quanto evidenziato circa la mancata rappresentazione dello stesso interesse che il COGNOME e gli altri promotori potessero avere rispetto al pagamento alla società da essi costituita, invece che ai medesimi direttamente, delle provvigioni assicurative di loro spettanza; sia anche per l’importo sopra evidenziato di euro 129.000, di relativa entità in rapporto a quello delle provvigioni direttamente afferenti al rapporto di agenzia.
La Corte, quindi, ha dato una lettura logica e motivata dei fatti e degli accordi intervenuti, nell’ambito dei propri poteri di valutazione discrezionale delle prove non censurabili in questa sede di legittimità. Va pure evidenziato che l’interpretazione dell a clausola contrattuale non è censurata in questo giudizio sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici, mentre si censura in realtà la valutazione data dalla Corte di appello alla complessiva vicenda del recesso dell’agente , la quale appare invece conforme ai canoni interpretativi, alla discrezionalità riservata al giudice in materia di valutazione probatoria ed alle norme di legge in materia sul recesso, secondo la consolidata interpretazione data da questa Corte.
2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione di norma di diritto in particolare degli artt. 1375, 1748, 1 comma c.c., 1455 e 2119 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa valutazione di un fatto storico decisivo
risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alle clausole 2, 3 e 4 della scrittura privata 24 marzo 2010. Omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: quello sull’omesso pagamento di compensi provvigionali in favore dell’agente ex articolo 360 n. 5 c.c. in quanto l’odierno ricorrente aveva lamentato il mancato pagamento delle provvigioni dovute rispetto ai contratti finanziari e la loro determinazione secondo criterio diversi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti attraverso le clausole 3, 4 e 5 della scrittura privata 24 marzo 2010.
Anche tale motivo non può essere accolto. Anzitutto la Corte ha valutato la circostanza dell’omesso pagamento di alcune provvigioni ed ha rilevato che secondo la c.t.u. le somme realmente spettanti erano di € 31.088,30 per il mese di dicembre ed € euro 4 670,94 per il mese di gennaio 2010.
Secondo la Corte si trattava di inadempimenti limitati e circoscritti nell’economia del rapporto contrattuale in essere tra e parti. Nessuno mancato pagamento era stato neppure dedotto per tutto il periodo precedente; e nessun dato specifico contabile circa provvigioni in concreto non corrisposte agli altri promotori del gruppo era stato altresì dedotto né risultava dalla istruttoria esperita.
Pertanto, ai fini di una corretta valutazione del rilievo dell’inadempimento della Banca, occorreva considerare il quantum degli importi erroneamente non corrisposti per come sopra indicati e lo scarso rilievo di tale quantum risultava dal rapporto con l’ordinario monte provvigionale afferente al rapporto dedotto in giudizio ovvero € 322.597,0 0 nel 2010, oltre alla contenuta entità temporale del mancato pagamento; mentre il COGNOME si dimise in tronco il 18 febbraio del 2010.
In definitiva la Corte con un proprio motivato e logico apprezzamento ha sostenuto che la singola circostanza non giustificasse il recesso dell’agente per giusta causa in considerazione dell’entità delle somme, per il periodo contenuto dell’inadempimento e per la reazione ingiustificata ed affrettata dell’agente; e tale valutazione non viola alcuna delle norme sostanziali o processuali invocate nel motivo di ricorso mentre non può essere censurata nel merito in sede di legittimità .
3.- Con il terzo motivo si deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante degli atti di causa ex art.360 n. 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare degli artt. 1375, 1749 primo comma, 1455, 2119 c.c. relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n.5 c.p.c. con riferimento alla clausola 6 della scrittura privata 24 marzo 2010, posto che, in relazione alla vicenda dei certificati NOME, l’inadempimento della banca, pur accertato dalla Corte d’appello, è stato comunque ritenuto per la sua tenuità un inadempimento lieve.
3.1. Quanto alla vicenda dei certificati NOME la Corte d’appello ha affermato che l’inadempimento della banca non era in discussione, in quanto non era neanche oggetto di doglianza. Tuttavia ai fini della valutazione della rilevanza di tale inadempimento rispetto all’integrazione della giusta causa del recesso dell’agente, secondo la Corte, assumeva fondamentale rilievo il fatto che, nonostante la mancata formulazione della ‘proposta’ che l’accordo del 24/3/2010 prevedeva, dovesse essere fatta entro il 31/5/2010, la raccolta dei promotori finanziari del gruppo coordinato dal COGNOME non solo non ebbe alcuna flessione ma nel corso del 2010 si incrementò significativamente rispetto all’anno precedente, nonostante l’interruzione dei rapporti nel 2010 passando da complessivi euro 83.646.167,00 del dicembre
2009 a € 85.827.825,00 del dicembre 2010 come accertato dal tribunale stesso sulla scorta delle risultanze peritali; sicché nessuna perdita di clientela può ritenersi esservi stata, né era stata prospettata.
In conclusione, la Corte d’appello ha sostenuto che tutt’al più poteva ritenersi integrata una mancata effettuazione di una proposta conciliativa a parte della clientela per una pregressa vicenda contenziosa relativa a titoli da cui non risultava comunque essere derivato alcun effetto negativo nella raccolta dei promotori facenti capo al COGNOME che anzi era aumentata nel 2010 rispetto all’anno precedente.
Ne consegue che anche lo svuotamento della rete dei promotori facenti capo all’agente COGNOME di cui alla prospettazione del medesimo ricorrente dovuto alle dimissioni in tronco dei promotori assegnati non poteva essere ritenuta causata da inadempimenti della Banca e quindi ascrivibile ai fini della giusta causa come anche evidenziato dal teste NOME COGNOME.
In conclusione, secondo la Corte, nella fattispecie non era ravvisabile alcuna situazione di fatto tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto sin lì svolto con ottimi risultati di raccolta e conseguentemente provvigionali, sicché ben avrebbe potuto COGNOME recedere liberamente, in assenza di inadempimenti gravi e causa di rilevante squilibrio nell’assetto contrattuale, con preavviso.
Si tratta pure essa di una valutazione logica e motivata e del tutto rispettosa degli insegnamenti di questa Corte, secondo l’indirizzo pure richiamato in sentenza gravata ( Cass. n. 1376/2018)
4.- Pertanto, alla stregua delle premesse il ricorso de quo va respinto.
5.Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del
contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27.2.2024